Il Ministero del lavoro con l’Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013 inoltrato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito la risposta al quesito posto dal soggetto proponente in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel caso specifico il Consiglio Nazionale ha chiesto di conoscere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva“.
La Commissione presso il Ministero del lavoro ha ricordato che l’art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica e che la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità viene stabilita di norma una volta l’anno. Per cui la commissione ha ritenuto che “nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente“.
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