Il nuovo principio contabile OIC 34 approvato il 19 aprile 2023 dal Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il quale ha comunicato che “… entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato.
Ed è per questo che l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. La principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. …”
Principali novità
- introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”;
- contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi
- solo se realizzati dalla data di chiusura del bilancio;
- imputati nel conto economico in cui essi maturano.
Il punto a) Il primo riguarda la certezza del ricavo, ovvero l’esistenza di un titolo giuridico idoneo che consente il conseguimento del ricavo.
Il punto b) attiene alla collocazione temporale del ricavo che discende dalle tempistiche dello svolgimento dell’operazione.
Il principio contabile OIC 34 (ancora nella versione in bozza) si occupa di fornire indicazioni relative alla migliore prassi contabile in merito alla contabilizzazione dei ricavi.
Il principio OIC in commento fornisce, ai fini di una corretta contabilizzazione dei ricavi, le migliori prassi contabili e lo stesso si articola in varie fasi tra cui le prevalenti ed innovative sono le seguenti:
- l’individuazione delle singole unità di contabilizzazione (paragrafi dal 16 al 18);
- la valorizzazione delle singole unità di contabilizzazione (paragrafo 19);
- l’applicazione del principio della competenza (paragrafi 20 e 21).
Sulla base del primo punto occorre procedere ad un’attenta analisi del contratto di vendita per stabilire le unità elementari di contabilizzazione. Pertanto occorre necessariamente trattare separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni oggetto del contratto. Per cui la segmentazione del contratto risulta essenziale, poiché in uno stesso contratto di vendita possono derivare più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
La rilevazione dei ricavi per segmentazione dei diritti ed obbligazioni non è necessario nei casi in cui:
- i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;
- una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.
Successivamente alla individuazione delle singole unità elementari di contabilizzazione occorre procedere alla loro valorizzazione suddividendo il prezzo complessivo del contratto, come desumibile dalle clausole contrattuali, per ogni unità elementare di contabilizzazione identificata.
Qualora il contratto preveda corrispettivi variabili occorre procedere alla valorizzazione di tali componenti.
Nell’eventualità che il pagamento del corrispettivo del contratto avvenga in un periodo superiore ai 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, deve procedersi con la sua attualizzazione applicando il tasso di interesse di mercato. L’attualizzazione va effettuato ogni qualvolta in cui:
- non sono previsti interessi;
- il tasso di interesse è significativamente diverso da quello di mercato.
Il prezzo complessivo deve essere ripartito tra ciascuna unità elementare di contabilizzazione sulla base del rapporto tra:
- il prezzo di vendita della singola unità elementare di contabilizzazione;
- la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto.
Effettuata la valorizzazione delle singole unità elementari di contabilizzazione si deve procedere, sulla scorta del principio di competenza economica, alla determinazione del momento in cui rilevare il ricavo in bilancio.
Per applicare correttamente il principio della competenza, deve distinguersi tra operazioni di:
- cessione di beni;
- prestazioni di servizi.
Nei casi di vendita di beni i relativi ricavi riferite alle singole unità elementari di contabilizzazione sono rilevati solo se sono sodisfatte tutte le condizioni che seguono:
- avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita. Il paragrafo 24 prevede che “… Nel valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi sia avvenuto, la società deve considerare sia fattori qualitativi (ad esempio una valutazione delle clausole contrattuali) sia fattori quantitativi (ad esempio una valutazione dell’esperienza storica). …” Mentre il successivo paragrafo 24 evidenzia che “… Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva (i benefici sono i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene). Quindi i benefici sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporre dei beni liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione. Alcuni esempi delle modalità con cui un’impresa può ottenere tali benefici sono i seguenti:
- l’uso del bene per la produzione di altri beni o per la prestazione di servizi;
- l’uso del bene per aumentare il valore di altri beni;
- l’uso del bene per estinguere passività o ridurre oneri;
- la vendita o lo scambio dei beni. …”
- avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita. Il paragrafo 24 prevede che “… Nel valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi sia avvenuto, la società deve considerare sia fattori qualitativi (ad esempio una valutazione delle clausole contrattuali) sia fattori quantitativi (ad esempio una valutazione dell’esperienza storica). …” Mentre il successivo paragrafo 24 evidenzia che “… Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva (i benefici sono i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene). Quindi i benefici sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporre dei beni liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione. Alcuni esempi delle modalità con cui un’impresa può ottenere tali benefici sono i seguenti:
- l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
- il processo produttivo dei beni è completato.
Per le prestazione di servizi i ricavi vanno rilevati nel conto economico sulla scorta dello stato di avanzamento qualora siano rispettate entrambe le condizioni che seguono:
- accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita;
- ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Il principio OIC 34 prevede inoltre ai paragrafi 24 e 25 che:
Al fine di agevolarne l’applicazione del nuovo principio contabile OIC 34 in appendice sono inserite alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento.
principi