La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2357 depositata il 3 febbraio 2014 intervenendo in tema di riclassificazione catastale ha statuito che l’atto di attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento, recante l’aumento della rendita catastale, è nullo quando non dà conto delle trasformazioni intervenute sulla singola unità immobiliare o nell’ambiente circostante.
La vicenda ha avuto origine dalla notifica di un avviso di classamento da parte dell’Agenzia del Territorio. Il contribuente avverso tale atto proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia del Territorio impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria. I giudici territoriali hanno ritenuto esente da vizi l’atto di classamento, sia per ciò che concerne la censurata carenza di motivazione, sia per ciò che concerne il mancato rispetto dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio, inoltre l’attribuzione della rendita catastale all’immobile accertato appariva corrispondere alla corretta applicazione del criterio indicato dall’articolo 3 comma 58 della Legge 662/96. Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure il contribuente proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. Lamentando che l’attribuzione della nuova rendita appariva quindi “astratta”, poiché fondata su mere ipotesi, non avvalorate da indicazioni circa la qualità e lo stato dell’immobile oggetto della variazione e dei luoghi circostanti.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito annullando il provvedimento impositivo.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui: “Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente” (cfr. Cass., sentenze n. 4507 del 2009, n. 9629 del 2012, 19656 del 2013).
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