La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27192 depositata il 4 dicembre 2013 intervenendo in tema motivazione dei ricorsi ha statuito che per i ricorsi inanzi alla Corte Suprema il contribuente che lamenti la mancata motivazione dell’avviso di accertamento senza trascrivere il contenuto integrale dello stesso, va incontro alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento inerente la rettifica della dichiarazione dei redditi, riguardante il periodo d’imposta del 1996, per plusvalenze maturate a seguito della cessione a titolo oneroso della quota parte di un terreno edificabile.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente ed annullavano l’avviso di accertamento. Il Fisco avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il gravame dell’Amministrazione Finanziaria. In particolare i giudici territoriali hanno ritenuto che l’atto impositivo contenesse tutti gli elementi essenziali previsti dal TUIR (art. 81 e 82) ratio temporis, per cui il contribuente era stato messo nelle condizioni non solo di avere la piena conoscenza dell’an e delquantum della pretesa tributaria ma anche di potere esercitare pienamente e correttamente l’esercizio del diritto di difesa.
Per la cassazione della decisione dei giudici di appello il contribuente, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 42, D.P.R. n. 600/1973, 24 Cost. e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ex art. 360, n. 3 c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. In altri termini la contribuente ha sottolineato come i giudici tributari avessero erratamente ritenuto motivato l’avviso di accertamento malgrado nello stesso si facesse riferimento, ai fini della determinazione della pretesa tributaria, ad un prospetto o conteggio che non era stato allegato, non consentendo così alla stessa una compiuta difesa.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente poiché ritenevano i motivi proposti inammissibili per difetto di autosufficienza. I giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno evidenziato come la parte che afferma l’inadeguata motivazione di un avviso di accertamento, è tenuta all’integrale trascrizione dello stesso, al fine di consentire ai giudici una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale, per la valutazione immediata circa l’ammissibilità e fondatezza di quanto eccepito.
Per i giudici del Palazzaccio hanno rilevato in ordine alla mancata allegazione di documentazione all’avviso di accertamento che “(…) il difetto di motivazione dell’atto impositivo, che faccia rinvio ad altri, costituenti il presupposto dell’imposizione, senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché tale atto impositivo sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (cfr. Corte Cass. SS.UU. 14.05.2010, n. 11722)”.