
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. Non è un’istituzione dell’Unione Europea benché vi aderiscano tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa.
Dal 01 gennaio 2016 vi sono stati dei cambiamenti apportati alla riforma del regolamento di procedura della la Corte europea dei diritti dell’uomo non sono molti né di per sé decisivi, ma possono avere effetti devastanti per il ricorso perché riguardano l’articolo 47 del regolamento (o Rule 47).
Le predette modifiche attengono al caso in cui il ricorrente sia una persona giuridica o si faccia rappresentare da un soggetto diverso da un avvocato. Nel primo caso, dovrà comprovarsi che il rappresentante legale della persona giuridica ricorrente abbia tale potere di rappresentanza; nel secondo caso, è necessario che il rappresentante del ricorrente firmi con lui in originale il ricorso, nella sezione destinata alla procura.
È da anni infatti che la Corte di Strasburgo non esamina quei ricorsi che siano incompleti dei requisiti di registrazione, dettati proprio dal Rule 47. Con la conseguenza che un ricorso non registrato non è esaminato e, se sono scaduti i 6 mesi previsti per ricorrere al Giudice europeo, non può nemmeno essere riproposto. Per tale ragione, il primo scoglio che un’iniziativa alla Corte europea deve superare è proprio quello della registrazione del ricorso, che si può ritenere superato quando la cancelleria della Corte invia una lettera di registrazione con le etichette con codici a barre da applicare a tutte le comunicazione con la Corte stessa.
Inoltre, dal 01 gennaio 2016 è necessario utilizzare il nuovo formulario nuovo. I ricorsi inviati col precedente formulario non saranno nemmeno esaminati.
Il nuovo ricorso ha visto aumentate le pagine destinate all’analisi in diritto: da una a due. Così il ricorrente avrà più spazio per indicare gli articoli della Convenzione europea che ritiene siano stati violati e potrà esporre più approfonditamente già nel formulario – e non solo nella memoria integrativa – la sua analisi giuridica. L’apertura va accolta con entusiasmo, soprattutto considerando che la Corte europea non approfondisce profili di violazione che ritenga non gli siano stati sollevati oppure che gli siano stati sollevati invocando le norme e la giurisprudenza scorrette (più di ogni astratto principio, valga quando accaduto in Smaltini c. Italia).
La Corte è competente oltre che per ricorsi individuali anche per i che ricorsi da parte degli Stati contraenti per la la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli.Questi ultimi sono tuttavia molto rari.
La Corte si divide in cinque sezioni, all’interno di ognuna delle quali vi sono dei comitati composti da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte e delle camere composte da sette giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte.
La Grande camera, formata dal presidente della Corte e da diciassette membri, esamina i casi complessi.
Chi può ricorrervi
Possono adire ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo (ratificata da 40 Paesi, tra cui l’Italia)
I diritti sono sintetizzati nell’elenco contenuto nel Titolo I della Convenzione :
- il diritto alla vita,
- il divieto di tortura,
- il divieto di schiavitù e dei lavori forzati,
- il diritto alla libertà e alla sicurezza;
- il diritto ad un equo processo,
- il principio del nullum crimen sine lege,
- il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione,
- il diritto di sposarsi,
- il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,
- il divieto di discriminazione,
- il divieto di abuso dei diritti.
Entro quali termini
L’art. 35 della Convenzione, ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale a meno che non si tratti di denuncia per eccessiva durata della procedura. Il termine, quando entrerà in vigore il protocollo n. 15, si ridurrà a quattro mesi.
Requisiti per l’ammissibilità del ricorso
Affinchè un ricorso possa essere dichiarato ammissibile dalla Corte è necessario che:
– il caso sia stato sottoposto all’esame della Corte solo dopo che siano state esperite tutte le vie di ricorso interne previste dall’ordinamento del proprio Stato fino al più alto grado di giudizio (nel caso dell’Italia fino alla Corte di Cassazione). In questo modo si da allo Stato stesso la possibilità di intervenire, ponendo rimedio alla questione, a livello interno;
– le violazioni lamentate dall’individuo devono riferirsi esclusivamente a uno o più dei diritti sanciti nella Convenzione;
– il ricorso deve essere presentato alla Corte entro i sei mesi successivi all’ultima decisione, che solitamente corrisponde a una sentenza emanata dalla Corte di Cassazione;
– il ricorrente deve essere, personalmente e direttamente, vittima di una violazione ai sensi della Convenzione e deve aver subito un danno rilevante. Dunque non ci si può lamentare di una legge o di un altro atto in termini generali, ad esempio perché lo si ritiene ingiusto;
– le violazioni degli articoli della Convenzione devono essere invocate quantomeno sul piano sostanziale in primo grado, tenendo conto degli articoli della Convenzione applicabili. È opportuno far valere le stesse doglianze di non conformità della Convenzione in appello e dinanzi la Corte di Cassazione, o dinanzi a qualsiasi altra corte suprema o costituzionale che agisca come giudice di ultima istanza. Il principio di sussidiarietà richiede che il giudice nazionale debba avere la possibilità di esaminare e porre rimedio alle presunte violazioni. Qualora ciò non accada, può essere presentato ricorso alla Corte.
Come si inoltra il ricorso
La Corte può essere adita esclusivamente per posta normale (e non telefonicamente). Nel caso in cui il ricorso sia inviato tramite posta elettronica o telefax, deve imperativamente seguire una conferma scritta del ricorso per posta normale. L’interessato, anche senza particolari formalità e senza l’assistenza di un avvocato, deve Inviare una lettera raccomandata a.r. all’indirizzo :
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Consiglio D’ Europa
F-67075 Strasbourg Cedex Francia.
La lettera può essere scritta scritta in italiano e deve contenere:
- indicazione dei diritti garantiti dalla Convenzione che si ritengono violati dallo Stato
- un breve riassunto dei fatti e delle doglianze;
- Indicazione delle decisioni della pubblica autorità che hanno comportato un danno con la data e il nome dell’autorità che le ha emesse
- eventuali fotocopie di documenti ( che non saranno restituiti)
A riscontro della prima lettera o del formulario di ricorso, la Cancelleria della Corte invierà una risposta, informando la parte ricorrente dell’apertura a suo nome di un fascicolo di ricorso il cui numero di riferimento dovrà essere citato in tutta la corrispondenza successiva. È possibile che in seguito vengano richiesti alla parte ricorrente documenti, informazioni o spiegazioni complementari relativi al ricorso. La Cancelleria non è abilitata, invece, a fornire informazioni sulle disposizioni di legge in vigore nello Stato contro il quale è presentato il ricorso o consulenze giuridiche riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del diritto nazionale.
La Corte nel rispondere invia un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se in genere vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).
Il ricorso può essere dichiarato irricevibile da un “giudice unico”, con una decisione definitiva e conseguente cancellazione dal ruolo.Le domande non compatibili con la Convenzione o manifestamente infondate sono dichiarate irricevibili.
Ai sensi dello stesso art. 35, la Corte rigetta le domande anonime, quelle precedentemente esaminate o sottoposta ad unaltra istanza internazionale di inchiesta o di regolamentazione e quelle domande che non contengono fatti nuovi rispetto alle istanze già proposte. Allo stesso modo, la Corte dichiara irricevibile ogni domanda che non sia compatibile con la Convenzione o appaia manifestamente infondata.
Procedimento
Una volta che la Corte dichiara ricevibile il ricorso, diviene obbligatorio l’uso del francese o dell’inglese. Si può tuttavia chiedere di essere autorizzati ad utilizzare l’italiano.
E’ necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocino per i non abbienti.
Procedura
La procedura davanti alla Corte europea è pubblica, ma di fronte a particolari esigenza, la Camera o la Grande Camera possono decidere di procedere a porte chiuse, durante alcune udienze o per tutta la durata del processo.
E’ necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocino per i non abbienti.
Viene nominato un giudice relatore che esamina il ricorso e che può chiedere al ricorrente tutte le delucidazioni necessarie per esaminare la questione. Quindi, il relatore redige un rapporto che invia o ad un Comitato di tre membri o ad una Camera, a seconda che ritenga il ricorso irricevibile o ricevibile.
La Camera, dichiarato il ricorso ricevibile, ha la facoltà di invitare le parti a presentare altri elementi, nuovi documenti, nonché memorie scritte.
L’udienza di audizione delle parti non è obbligatoria, a tal punto che la Camera può anche decidere di ometterla per velocizzare i tempi del procedimento.
Effetti delle sentenze
Possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “un’equa soddisfazione alla parte lesa” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.
La sentenza emessa dalla Gran Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo è sempre definitiva. Invece, le sentenze pronunciate dalle singole Camere diventano definitive una volta scaduti i termini per l,impugnazione, vale a dire quando sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia, senza che sia stato presentato un ricorso alla Gran Camera. Le sentenze delle camere diventano definitive anche “se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.
Le sentenze sono pubblicate.
Allegati
- Avvertenze per compilazione ricorso
- come compilare il formulario 2016 del ricorso alla CEDU
- come presentare il ricorso alla CEDU
- FAQs
- guida sulle condizioni di ricevibilità del ricorso CEDU
- Nuova guida (in inglese) sulle condizioni di ricevibilità del ricorso CEDU 2016
- Formulario del ricorso (per visualizzarlo occorre l’ultima versione di Adobe Reader)
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