Ricorso tributario: inammissibilità se manca l’assistenza di un difensore abilitato - Cassazione sentenza n. 25564 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25564 depositata il 14 novembre 2013 intervenendo in materia di assistenza tecnica nel processo tributaria ha affermato che costituisce condizione di inammissibilità del ricorso, che tuttavia viene fatta discendere (a seguito di interpretazione adeguatrice contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2000) soltanto qualora “la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica impartitole dalla Commissione tributaria” provinciale.

Nella fattispecie La Commissione Tributaria Provinciale non aveva rilevato il difetto di difesa tecnica, facendone derivare un “un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio”. La predetta  “irregolarità” non consente alla Commissione Tributaria Regionale di entrare nel merito ma le impone, “ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera b), del d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla Commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza (Cass. n. 620/2006, n. 22601/2004, n. 8369/2002)”. Il giudice di secondo grado, tuttavia, si pronuncia lo stesso, confermando la decisione di primo grado e disattendendo, anche lui, “l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di difesa tecnica”.

Gli Ermellini riconoscendo la fondatezza del ricorso dell’Agenzia delle Entrate in ordine al difetto di assistenza tecnica. I giudici di legittimità nel decidere sulla controversia richiamano ed applicano il principio secondo cui “[…] per effetto dell’interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs 31 dicembre 1992 n.546, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica […]“. Alla luce di tale principio nel dichiarare la nullità della sentenza di primo e di secondo grado e di tutti gli atti conseguenziali rimette la causa al Giudice di primo grado, per l’adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare la prescritta assistenza tecnica.