La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva presentato una domanda di rimborso IRPEF ed a cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso. Avverso tale diniego il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici dichiaravano inammissibile il ricorso prodotto. Avverso la decisione di prime cure, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione impugnata. I giudici di appello ribadivano “l’inosservanza da parte della contribuente degli artt. 16, 18 e 20 del D. Lgs. 546/92 in tema di requisiti per la proposizione del ricorso in materia tributaria, escludendo che potesse considerarsi rispettoso di tali condizioni il ricorso spedito mediante invio della raccomandata on line con sottoscrizione in originale, in formato PDF criptato e immodificabile, rilevando, conclusivamente, che il ricorso originario era da considerarsi tardivo – come affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale – perché pervenuto oltre il termine di legge e privo della sottoscrizione autografa”
Il contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su otto motivi. In particolare lamenta la la violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 del D.Lgs. 546/92, in quanto all’Agenzia delle Entrate era stato notificato, per il tramite il servizio di “Raccomandata online” di Poste Italiane, la copia cartaceo costituente fotocopia del ricorso originale mediante scansione digitale (scanner) riguardante anche la sottoscrizione
Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente e non hanno ritenuto indispensabile la presenza della sottoscrizione in originale sulla copia del ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate.
I giudici di legittimità affermano che “non ricorre l’inammissibilità ma una mera irregolarità nel caso in cui la sottoscrizione manchi nella copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Amministrazione Finanziaria, ma sia presente nell’originale del ricorso depositato nella cancelleria del Giudice. Tanto, in coerenza con quanto previsto nell’art. 22 comma 2 del predetto D.Lgs. secondo il quale la sanzione dell’inammissibilità non trova applicazione qualora un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, in quanto il resistente è sempre nelle condizioni di potere verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente” (v. Cass. sent. 17/11/2014 n. 24461; conf. Ord. 2/5/2013 n. 10282, secondo la quale l’omessa sottoscrizione dell’atto va intesa in senso restrittivo, ossia quale mancanza radicale di tale requisito, peraltro imposto dalla legge, sicché non può parlarsi di assenza della sottoscrizione laddove questa non figuri nella copia notificata all’Ufficio Finanziario e sia invece presente nell’originale del ricorso depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, essendo rilevante invece il profilo della conformità della copia all’originale depositato).
Infine, i giudici del palazzaccio, nel caso esaminato, hanno ritenuto applicabile il principio secondo cui “l’inversione dello schema procedimentale delineato dall’art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/92, con la notifica della copia dell’atto ed il deposito nella segreteria della Commissione Tributaria dell’originale, comporta una mera irregolarità e non già un’inammissibilità” (tra le tante Cass. sent. 22.3.2006 n. 6391).
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