AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 marzo 2020, n. 97
Articolo 173, comma 9, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008,n. 185. Ricostituzione della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio in capo alla beneficiaria di una scissione.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante “ALFA S.N.C. DI TIZIO E CAIO” (di seguito, “ALFA”) è stata costituita in data … con il seguente oggetto sociale: “Produzione di …”; dalla costituzione ad oggi, i soci sono sempre stati i signori TIZIO e CAIO, entrambi artigiani, ciascuno con una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale.
La società è proprietaria di un unico immobile (categoria catastale D/1),costituito da un capannone artigianale sito in …, suddiviso in tre compendi, oggetto di rivalutazione ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008; il saldo attivo della rivalutazione eseguita anche ai fini fiscali è stato accantonato in un’apposita riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta, non affrancata.
Nel 2011 i soci hanno convenuto di proseguire in modo autonomo l’attività imprenditoriale attraverso la stipula di distinti contratti di affitto d’azienda; più in particolare:
– con contratto stipulato in data …, la società istante ha affittato (inizialmente a CAIO in qualità di imprenditore individuale e successivamente) alla società BETA S.A.S. DI CAIO & C. (di seguito, BETA), per un canone annuo di euro …, “il ramo d’azienda inerente l’attività di …”, ivi compresa la disponibilità della parte del capannone industriale dedicata allo svolgimento della predetta attività;
– con contratto stipulato in data …, la società istante ha affittato a TIZIO in qualità di imprenditore individuale), per un canone annuo di euro …, “il ramo d’azienda inerente l’attività di …”, ivi compresa la disponibilità della restante parte del suddetto capannone industriale.
Dal 2011, pertanto, l’attività della società istante è consistita prevalentementenella locazione di immobili di proprietà.
Gli attuali soci di ALFA intenderebbero porre in essere un’operazione di scissione parziale della società istante nella società beneficiaria BETA (di cui CAIO è socio accomandatario con una quota di partecipazione del 99% del capitale sociale,mentre il restante 1% è di proprietà della moglie, socio accomandante), al fine di”giungere ad una paritaria ripartizione del patrimonio sociale, in modo tale che i rami d’azienda attualmente affittati in forza dei contratti sopra citati siano assegnati in via esclusiva, rispettivamente, a TIZIO e a CAIO e ciascuno possa disporne in modo autonomo e indipendente” e “prevenire le dispute che potrebbero insorgere in caso di subentro di eventuali eredi”.
La società scissa conserverà la titolarità del ramo d’azienda affittato a TIZIO(impresa individuale) e “inerente l’attività di …”, di una parte del capannone artigianale e di alcune “posizioni contabili risultanti dalla situazione patrimoniale(crediti, debiti, liquidità ecc.)”; a seguito della scissione, la società scissa e TIZIO”scioglieranno il contratto d’affitto di ramo d’azienda e la società scissa riprenderà quindi a svolgere in via principale la propria attività originaria di … in luogo di quella attualmente esercitata in via prevalente” (locazione immobiliare).
La società beneficiaria acquisirà la titolarità del ramo d’azienda, locato alla stessa BETA, “inerente l’attività di …” (tale per cui, il relativo contratto di affitto si estinguerà per confusione), della restante parte del capannone artigianale e di alcune”posizioni contabili risultanti dalla situazione patrimoniale (crediti, debiti, liquidità ecc.)”; ad esito della scissione, la società beneficiaria continuerà pertanto a svolgere la propria attuale attività.
L’istante precisa che, ancorché il patrimonio sociale della società scissa verrà attribuito alla società beneficiaria esattamente per la metà del suo valore, la porzione di capannone che sarà assegnato alla società beneficiaria “è più grande della porzione del medesimo capannone artigianale che rimarrà in capo alla società scissa”.
A seguito dell’operazione prospettata, la società scissa sarà interamente partecipata dal socio TIZIO e sarà trasformata in società a responsabilità limitata.Contestualmente alla scissione, la società beneficiaria “aumenterà il proprio patrimonio netto in misura corrispondente ai valori contabili (e fiscali) dei beni costituenti il ramo d’azienda che confluirà nella beneficiaria stessa, destinando il conseguente aumento di capitale sociale al socio CAIO”; successivamente, anche la società beneficiaria sarà trasformata in società a responsabilità limitata.
L’istante precisa, ulteriormente, che:
– la riserva in sospensione di imposta ai sensi dell’articolo 15 del decreto leggen.185 del 2008 “rimarrà iscritta, per la metà del suo valore, nel bilancio della scissa,mentre per metà del suo valore verrà ricostituita nel bilancio della beneficiaria”;
– “non è previsto alcun conguaglio, né tra scissa e beneficiaria, né tra i soci ditali società”;
– “i soci non hanno effettuato rivalutazioni delle quote di partecipazione al capitale delle società interessate all’operazione”;
– in capo alla società scissa “non vi sono altre riserve in sospensione d’imposta”e “non vi sono perdite fiscali pregresse”;
– tutti i beni che confluiranno nella società beneficiaria e che rimarranno nella società scissa: “(i) non saranno destinati al godimento personale e/o familiare dei soci; (ii) non saranno destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; (iii)verranno iscritti a bilancio agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società scissa”;
– le partecipazioni nelle società partecipanti alla scissione “non saranno oggetto di cessione a terzi” e “soggetti terzi non entreranno nelle compagini sociali mediante conferimento o altre operazioni”.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da attribuire alla riserva in sospensione d’imposta in sede di scissione; più in particolare chiede di conoscere se l’articolo 173, comma 9, del TUIR debba interpretarsi:
– nel senso che la riserva in sospensione d’imposta debba essere “ricostituita in capo alla beneficiaria e alla scissa sulla base delle quote di patrimonio netto loro attribuite in sede di scissione e quindi secondo il criterio di imputazione proporzionale”;
– oppure nel senso che la riserva in sospensione d’imposta debba essere “ricostituita secondo il criterio della imputazione specifica in capo al soggetto che acquisisce tale capannone artigianale (società beneficiaria e società scissa, sulla base delle porzioni rispettivamente assegnate del capannone stesso)”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Nella fattispecie concreta, la rivalutazione è stata eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2008 e l’immobile è tuttora di proprietà della società istante: “Il c.”periodo di sospensione” è dunque decorso, con la conseguenza che gli effetti fiscali della rivalutazione si sono consolidati”.
Con riferimento alla riserva di rivalutazione costituita ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, l’istante ricorda che il regime di sospensione d’imposta potrebbe venire meno qualora l’immobile rivalutato fosse stato oggetto di cessione (odi uno degli altri atti contemplati dall’articolo 15, comma 21, del decreto legge n. 185 del 2008) prima del 1° gennaio 2014, ovverosia prima della conclusione del c.d. “periodo di sospensione”. Conseguentemente, sino alla predetta data il vincolo di sospensione è correlato non soltanto a vicende proprie della riserva, ma anche a vicende proprie degli specifici elementi dell’attivo.
In caso di scissione realizzata prima del 2014, sarebbe corretto, secondo l’istante,applicare la deroga prevista dall’articolo 173, comma 9, del TUIR, in base alla quale”la riserva di rivalutazione deve seguire lo specifico elemento dell’attivo dal quale ha avuto origine”.
Viceversa, terminato il c.d. “periodo di sospensione” verrebbe meno il nesso di relazione tra il mantenimento della sospensione d’imposta ed eventi che riguardano l’immobile rivalutato, “poiché la rivalutazione è definitivamente consolidata ai fini fiscali e il regime di sospensione d’imposta non può dunque venire meno neppure ove l’immobile venga ceduto”. Questa conclusione troverebbe conferma anche nella circolare ministeriale n. 98 del 17 maggio 2000. Alla luce delle ragioni sopra illustrate,il contribuente ritiene conforme alla ratio e al tenore letterale dell’articolo 173, comma 9, del TUIR che la riserva in sospensione d’imposta sia ricostituita dalla società beneficiaria e dalla società scissa in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, “a prescindere dunque dal fatto che il capannone artigianale sia attribuito alla società beneficiaria e alla società scissa in parti non uguali”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con la presente istanza, il contribuente chiede di conoscere quale sia la corretta modalità di ricostituzione, nell’ambito della prospettata scissione societaria parziale non proporzionale, della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi dell’articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, dell’immobile strumentale di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.
Preliminarmente, si ricorda che il comma 9 dell’articolo 173 del TUIR disciplina obblighi e modalità di ricostituzione delle riserve in sede di scissione.
In particolare, il suddetto comma dispone che le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4 del medesimo articolo173 (vale a dire, “in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste”). Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.
A tale ultimo riguardo, l’amministrazione finanziaria – con la circolare ministeriale del 17 maggio 2000, n. 98 (paragrafo 1.5.9) – ha chiarito che”l’attribuzione alle beneficiarie dei fondi di rivalutazione monetaria deve avvenire,secondo la regola generale, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile” e che “si renderà, viceversa, applicabile il diverso regime di cui al secondo periodo del comma 9 solo quando la sospensione d’imposta sui fondi sia legata, oltre che alle vicende ad essi proprie, anche a quelle degli elementi a fronte dei quali si erano in origine costituiti”.
Con specifico riferimento alla riserva di rivalutazione di cui è questione,l’articolo 15, comma 21, del decreto legge n. 185 del 2008 prevede che: “Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.
Come chiarito dalla circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 (paragrafo 6), il”realizzo” del bene rivalutato nel corso del periodo di “sospensione” comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con la conseguenza che, da una parte, “le plusvalenze e le minusvalenze dei beni saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione” e che, dall’altra, “si considera “libera”la parte della riserva di rivalutazione riferibile ai beni oggetto delle ipotesi in esame”(i.e. oggetto di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore).
Decorso tale termine, quindi, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni rivalutati (rispetto al quale determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza da realizzo) terrà conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione e la riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione stessa continuerà ad essere assoggettata al regime di sospensione d’imposta.
In altre parole, l’eventuale “realizzo” del bene rivalutato, spirato il suddetto termine (c.d. “periodo di sorveglianza”), non comporta il venir meno degli effetti(fiscali) della rivalutazione, ivi inclusi quelli relativi alla riserva in sospensione d’imposta, la cui sorte fiscale dipenderà unicamente dagli eventi ad essa strettamente correlati (come, ad esempio, la distribuzione o l’utilizzo per copertura perdite).
Infine, come precisato nella risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017, “nelle leggi di rivalutazione dei cespiti, è previsto un “periodo di sorveglianza” che, finché sussiste, determina una stretta connessione tra le vicende giuridiche ed economiche degli immobili rivalutati ed il trattamento fiscale della riserva in sospensione, nel senso che le sorti dei primi incidono sulla seconda e viceversa. Decorso il periodo di sorveglianza, la ripartizione di dette riserve avverrà in base al criterio generale previsto dal primo periodo del comma 9 dell’art. 173 del TUIR”. Sulla base delle disposizioni normative e della prassi sopra richiamate, considerato che non sussiste più alcuna connessione tra le vicende giuridiche ed economiche dell’immobile oggetto di rivalutazione ed il trattamento fiscale della riserva in sospensione d’imposta, essendo evidentemente decorso il c.d. “periodo di sorveglianza” previsto dall’articolo 15,comma 21, del decreto legge n. 185 del 2008, all’anzidetta riserva di rivalutazione si applica il criterio generale previsto dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 173 sopra ricordato (i.e. la stessa riserva andrà ricostituita in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile, rispettivamente, attribuita alla società beneficiaria e rimasta alla società scissa).
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