La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663 depositata il 24 gennaio 2020 intervenendo in tema di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato ha statuito che a partire dal “primo gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”
In particolare, gli Ermellini nel rigettare il ricorso della società, puntualizzano che “quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.
Per i giudici di legittimità, come viene spiegata nella sentenza in commento, si tratta di una “scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica, operanti in una ‘zona grigia’ tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.
In tal senso, come evidenziano i giudici del palazzaccio, va il D.L. n. 101 del 2019, che non trova applicazione alla fattispecie esaminata dalla Corte Suprema poiché la norma e successiva al caso, “nel senso di rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato” per cui “si deve ritenere che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa”.