AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 153
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Legge 28 dicembre 2001, n. 488 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente
Quesito
L’istante, cittadino italiano residente in un paese estero detiene azioni di una società attiva nella produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica.
Con riferimento al possesso di tale quota di partecipazione, nel mese di giugno 2017, l’istante ha esercitato l’opzione prevista dalle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2001, n. 488 in materia di “Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” e per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 554 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha provveduto ad effettuare il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2017, così come evidenziato da una apposita perizia di stima.
L’istante rappresenta che la suddetta perizia redatta dal tecnico incaricato attestante il valore della società non è stata sottoposta a giuramento entro il termine previsto del 30 giugno 2017.
Ciò posto, l’istante chiede se la rideterminazione posta in essere nonostante l’assenza di una perizia giurata di stima, possa valere ai fini del calco della plusvalenza che emergerebbe in caso di cessione delle partecipazioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la procedura seguita per la rideterminazione del valore di acquisto della predetta partecipazione possa ritenersi perfezionata con il versamento della prima rata, effettuato in data 30 giugno 2017, pure se entro il medesimo termine non si è provveduto al giuramento della perizia.
L’istante, pertanto, ritiene di poter adottare il seguente comportamento:
– far asseverare la perizia da un professionista abilitato;
– versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva scaduta il 2 luglio 2018 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
– eseguire il versamento della terza rata entro il termine previsto.
Conseguentemente, in caso di cessione, la plusvalenza emergente dalla vendita delle azioni sarà individuata quale differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita ed il costo fiscale determinato sulla base della perizia di stima al alla data del 1° gennaio 2017 come asseverata successivamente al 30 giugno 2017.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data (tali disposizioni, come noto, sono state oggetto di modifiche successive quale da ultimo, quelle contenute nella legge 27 dicembre 2017, n. 105).
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita “perizia giurata di stima” (cfr. articolo 7 comma 1, della legge n. 448 del 2001) redatta da professionisti abilitati.
Una volta rideterminato, il suddetto costo di acquisto diviene utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR.
Per quanto concerne la perizia di stima necessaria per procedere alla rideterminazione del valore di acquisto, l’articolo 7, comma 4, della citata legge n. 448 del 2001 dispone che “la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria”. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002″.
Quest’ultimo termine, per effetto di diverse disposizioni normative, ha subito numerose proroghe. In particolare, per il periodo di imposta 2017, l’articolo 1, comma 554 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha fissato detto termine al 30 giugno 2017.
La disciplina normativa di riferimento condiziona la spettanza dell’agevolazione fiscale in esame ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente, tra i quali, l’obbligo di redazione di una perizia di stima giurata e la conservazione, esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il valore in tal modo rideterminato può essere utilizzato per determinare le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni, sempreché sia corrisposta l’imposta sostitutiva dovuta entro il termine ultimo previsto dalla norma.
Con riferimento specifico al valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate, nella ipotesi in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato, per effetto del comma 7 dell’articolo 5 in esame, l’intermediario deve tener conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto. A tal fine, pertanto, come chiarito dalla circolare n.47/E del 5 giugno 2002, il contribuente deve preventivamente fornire all’intermediario la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata.
Nell’ipotesi in cui il contribuente si avvale di un intermediario ai fini del pagamento della relativa imposta sostitutiva, dunque, la normativa richiede espressamente che la perizia giurata di stima debba essere predisposta e prodotta prima della cessione della relativa partecipazione.
Sulla base di tali presupposti, tenuto conto che la legge individua il termine entro il quale la predetta perizia deve essere asseverata, si ritiene che, ai fini della corretta validità della procedura di rideterminazione prevista dalla citata legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni, tale puntuale obbligo di legge non possa essere disatteso dal contribuente.
La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura. Da ciò discende l’obbligo contenuto nel sopra richiamato articolo 7, comma 4, di conservazione ed eventuale esibizione della perizia sulla base dei cui valori è stata calcolata l’imposta.
Deve essere rilevato, in ultimo, che le norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi di un’agevolazione che il contribuente non può modificare successivamente sempreché risultino rispettate le condizioni della redazione di una perizia giurata di stima e che il valore da questa risultante sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Nel caso di specie, l’istante, intenzionato ad avvalersi della procedura di rideterminazione del costo delle predette partecipazioni nel periodo di imposta 2017, ha effettuato il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva sulla base di una perizia di stima alla data 1° gennaio 2017 che “non è stata sottoposta a giuramento entro la data del 30 giugno 2017”.
Tale circostanza, come sopra illustrato, impedisce il perfezionarsi della procura in esame e, dunque, l’istante non potrà usufruire della disciplina prevista dalla citata legge n. 448 del 2001.
Resta fermo per il contribuente il diritto di recuperare l’imposta versata e non dovuta ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602.
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