AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2020, n. 308
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati Articolo 44, comma 1, lettera d-bis) del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente deteneva n. 2.022.840 azioni della Alfa S.p.A. (di seguito, Società), pari al 18,144 per cento del capitale sociale della stessa.
Le azioni della Società erano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..
L’ Istante ha rideterminato il valore delle azioni detenute alla data del 1° gennaio 2019, versando la prima rata il 1° luglio 2019.
In data 6 agosto 2019, l’ Istante, insieme ad altre persone fisiche che detenevano una quota di partecipazione al capitale della Società, ha stipulato un contratto preliminare con il quale si impegna a cedere una parte delle azioni detenute alla Beta S.p.A..
L’Istante ha ceduto n. 572.840 azioni, pari al 5,138 per cento del capitale sociale, al prezzo di euro 6,50 per azione, realizzando un corrispettivo pari ad euro 3.723.460.
Il pagamento del prezzo è avvenuto alla data di stipula dell’atto definitivo, ovvero il giorno 15 ottobre 2019.
L’ Istante intenderebbe utilizzare il valore rideterminato delle azioni al fine di determinare l’eventuale plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione.
Ciò posto, chiede se è possibile usufruire della possibilità di rideterminare il valore della partecipazione detenuta nella società, i cui titoli sono negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
In caso di risposta negativa chiede le modalità per il recupero dell’imposta sostitutiva erroneamente versata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ Istante ritiene di aver correttamente usufruito della possibilità di rideterminare il valore della partecipazione nella Società e che al momento della cessione, per effetto dell’utilizzo di tale valore in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione, non ha realizzato una plusvalenza assoggettabile a tassazione.
Qualora, l’ Istante, non avesse correttamente usufruito della possibilità di rideterminare il valore della suddetta partecipazione, chiede se sia consentito lo scomputo dell’imposta sostitutiva versata per la rideterminazione del valore della quota dall’imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza realizzata in data 15 ottobre 2019.
L’ Istante ritiene che qualora tale soluzione non fosse percorribile, non resterebbe che formulare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria per il 2002) ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso delle partecipazioni ed i termini per l’effettuazione dei necessari adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamenti detenute alla data del 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti (versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata e redazione della perizia) entro il 30 settembre 2020.
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante dalla perizia ed il suddetto costo di acquisto diviene utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Dalla richiesta di parere formulata dall’ Istante si evince che lo stesso ha rideterminato il valore della partecipazione detenuta nella Società alla data del 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, commi 1053 e 1054, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con l’istanza di interpello in oggetto, il contribuente chiede se ha correttamente rideterminato il valore della partecipazione nella Società aderente al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e se tale valore può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata con la cessione delle azioni, avvenuta in data 15 ottobre 2019.
A tal fine, si evidenzia che, in numerose occasioni, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti con riferimento alla definizione dei mercati regolamentati.
Nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E è stato, in particolare, chiarito che nella nozione di mercati regolamentati ” vanno ricompresi non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché a quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede”.
In sostanza, l’elemento utile per individuare un mercato regolamentato è l’esistenza di disposizioni che ne regolamentano le modalità di accesso e di funzionamento.
Tenuto conto che la normativa contenuta nel citato decreto legislativo n. 415 del 1996 è stata sostanzialmente trasfusa nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – TUF), occorre ora far riferimento alle disposizioni contenute in tale testo unico per individuare la nozione di mercato regolamentato.
Pertanto, nel confermare quanto chiarito nel citato documento di prassi e tenuto conto delle modifiche intervenute in tema di regolamentazione dei mercati, nella circolare 16 giugno 2004, n. 26/E è stato evidenziato che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.
Nel corso degli anni la disciplina dei mercati regolamentati contenuta nel TUF è stata più volte oggetto di modifiche.
L’articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del TUF definisce il mercato regolamentato come un « sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III».
Il TUF assimila, dunque, i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati, che si caratterizzano parimenti per il fatto di essere sottoposti ad un insieme di regole organiche che presiedono all’organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.
Con riferimento alla fattispecie prospettata dall’ Istante, deve essere in primo luogo ricordato che AIM Italia è il mercato della Borsa Italiana dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita.
In particolare, con delibera Consob n. 20218 bis del 13 dicembre 2017, è stata disposta la registrazione, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del TUF, del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.A., come mercato di crescita per le PMI, con effetti alla data del 3 gennaio 2018.
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che tale sistema multilaterale di negoziazione debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non sia possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate.
Per quanto concerne il recupero da parte dell’ Istante delle imposte sostitutive versate, tenuto conto che il contribuente non poteva avvalersi della possibilità di rideterminare il valore delle quote detenute per mancanza del requisito oggettivo previsto dalla norma – in quanto come precisato tale possibilità è prevista esclusivamente per i titoli, le quote e i diritti non negoziati in mercati regolamentati – lo stesso ha diritto al rimborso presentando apposita istanza ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta non dovuta.
Si ricorda, infine, che la plusvalenza realizzata dall’ Istante è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e deve essere indicata nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche 2020 (relativo al periodo d’imposta 2019).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E - Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola - Articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 maggio 2019, n. 14608 - Diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati versata da un soggetto non obbligato e non legittimato
- Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi…
- Acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR, Conferimenti di partecipazioni a favore di Newco neocostituite seguiti dal trasferimento a favore dei figli - articoli 175 e…
- CONSOB - Delibera 10 giugno 2020, n. 21396 - Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune previsioni del regolamento adottato con delibera 17221/2010, e successive modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per agevolare il ricorso alla…
- Scambi di partecipazioni - Applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ''immobiliari di gestione'' e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…