AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 ottobre 2021, n. 738
Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i. – Rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor Tizio (di seguito, “Istante”) è uno dei due cofondatori della società di diritto italiano Alfa Holding S.p.A. (di seguito, la “Società”).
Il capitale sociale sottoscritto della Società è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:
1) n. 12.000 azioni di categoria A (di seguito, le “Azioni A”), con diritti patrimoniali ordinari e diritti amministrativi “rafforzati”, detenute esclusivamente dai due co-fondatori ai quali sono riconosciuti particolari poteri di governance, quali ad esempio il diritto di veto su alcune materie societarie e il diritto di prelazione in relazione al trasferimento delle Azioni B;
2) n. 10.243.805 azioni di categoria B (di seguito, le “Azioni B”), con diritti patrimoniali e amministrativi ordinari, sottoscritte dagli investitori;
3) n. 8.660 azioni di categoria C (di seguito, le “Azioni C”), con gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle Azioni B, ad eccezione del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Le Azioni C prevedono altresì un diritto patrimoniale rafforzato (c.d. carried interest) che può maturare, a determinate condizioni, solo nel caso in cui si verifichi un c.d. “evento di liquidità”.
Con particolare riferimento ai carried interest connessi alle Azioni C, l’Istante ha dichiarato che, in sede di cessione delle Azioni A, B e C, una parte più che proporzionale del corrispettivo complessivo che dovesse essere pagata dal terzo acquirente, sarebbe automaticamente riconosciuta ai titolari delle Azioni C, con corrispondente automatico decremento del corrispettivo incassato dai titolari delle Azioni A e dai titolari delle Azioni B.
L’articolo 29 dello statuto della Società, infatti, prevede che, al verificarsi di un evento di liquidità, si produca un c.d. effetto “a cascata” (waterfall) di determinazione del carried interest. Più precisamente, le cessioni di Azioni A o di Azioni B sono distinte a seconda che abbiano ad oggetto azioni sottoscritte da parte dei soci originari, ovvero prima o dopo il secondo aumento di capitale ovvero azioni sottoscritte per effetto dell’esercizio del diritto di opzione o del diritto di prelazione sulle azioni inoptate. Per ciascuna di tali ipotesi, se i titolari delle Azioni A e delle Azioni B dovessero ottenere un prezzo almeno superiore a determinati importi (superiori al prezzo di sottoscrizione), scatterebbe a favore dei titolari delle Azioni C il diritto a vedersi riconosciuto un extra-rendimento calcolato in percentuale sul prezzo di vendita.
In altri termini, per espressa disposizione statutaria, in sede di cessione delle Azioni A, B e C della Società, una parte più che proporzionale del corrispettivo complessivo pagata dal terzo acquirente è automaticamente riconosciuta ai titolari delle Azioni C, con corrispondente automatico decremento del corrispettivo incassato dai Soci A e dai Soci B in relazione a ciascuna delle Azioni A e delle Azioni B da questi ultimi vendute.
Con riferimento a tale fattispecie l’Istante ha presentato un’istanza di interpello volta ad ottenere conferma che l’eventuale carried interest connesso alle Azioni C potesse essere qualificato come reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “Tuir“) in forza delle previsioni di cui all’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero sulla base dei criteri dettati nella Circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E.
L’Istante ha inoltre chiesto se nella determinazione della plusvalenza sulle Azioni A, il corrispettivo con cui confrontare il valore fiscale delle azioni cedute dovesse essere pari alla somma riconosciuta dal terzo acquirente.
In data xxxxx la scrivente, nel presupposto che l’investimento del management rientri effettivamente nei limiti previsti dalla norma, ha confermato la riconducibilità della fattispecie alla presunzione, iuris et de iure, prevista dall’articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017. Per quanto concerne il secondo quesito, è stato chiarito che le eventuali plusvalenze saranno costituite dalla differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito dai detentori delle Azioni A ed il costo di acquisto aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione (bolli e altre imposte indirette, commissioni, spese notarili, ecc.), con l’esclusione degli interessi passivi.
Nella medesima data si è concluso un contratto di share purchase agreement per la cessione integrale ad un soggetto terzo del capitale sociale della Società per un corrispettivo pari a complessivi euro xxx.
Per completezza di esposizione l’Istante ha dichiarato che al 1° gennaio 2021 deteneva n. 6.000 Azioni A e n. 4.000 Azioni C in regime dichiarativo ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e che il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2020 era di circa Euro xxx milioni, non presentava riserve di utili e la Società deteneva una liquidità di poco inferiore ad Euro xx milioni.
L’Istante ha, pertanto, realizzato un corrispettivo di vendita pari ad Euro 34.181.368, di cui circa Euro 33.953.000 in relazione alle n. 4.000 Azioni C cedute e circa Euro 196.000 in relazione alle n. 6.000 Azioni A cedute.
Il terzo acquirente ha richiesto che i due co-fondatori reinvestano circa il 37 per cento del corrispettivo complessivamente realizzato e mantengano la carica di amministratori delegati della Società.
Ciò premesso, atteso che l’articolo 1, commi 1122 e 1123 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2021, l’Istante intenderebbe avvalersi di tale regime opzionale in relazione sia alle Azioni A sia alle Azioni C, ottenendo una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2021 e versando la prima rata dell’imposta sostitutiva dell’11 percento entro il medesimo termine.
In merito alla descritta fattispecie, l’Istante chiede conferma che, ai fini della rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni, la frazione del valore corrente periziato del patrimonio netto della Società di pertinenza delle Azioni C detenute dall’Istante al 1° gennaio 2021 debba essere calcolato tenendo conto del carried interest spettante statutariamente con riferimento alle Azioni C.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ha dichiarato che la perizia giurata di stima stabilirà il valore economico (di mercato) del 100 per cento della Società al 1° gennaio 2021 e che l’individuazione di tale valore è resa più agevole nel caso concreto in virtù del fatto che a tale data (1° gennaio 2021) esisteva già un contratto concluso -sebbene non ancora efficace – con un soggetto terzo per la cessione dell’intero capitale sociale della Società.
Una volta che la perizia abbia individuato il valore corrente della Società al 1° gennaio 2021, l’Istante ritiene che il valore economico delle proprie azioni (sia le Azioni A sia le Azioni C) debba essere determinato – anche ai fini della rivalutazione fiscale – tenendo conto di quanto espressamente previsto dallo statuto societario e, quindi, dei diritti più che proporzionali che le Azioni C attribuivano ai loro titolari sul maggior valore corrente generatosi in seno alla Società rispetto al patrimonio netto contabile, che invece riflette unicamente i conferimenti effettuati dai soci.
Di conseguenza, a parere dell’Istante, “la frazione del patrimonio netto” a valori correnti di pertinenza delle Azioni A e delle Azioni C detenute non deve essere determinata applicando all’intero valore periziato della Società la mera percentuale di partecipazione al capitale sociale espressa dalle predette azioni, bensì ripartendo i maggiori valori intrinseci (e risultanti dalla perizia) della Società secondo i criteri previsti dall’articolo 29 dello Statuto.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Come è noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del Tuir.
Per poter utilizzare il valore “rideterminato“, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta o il versamento della prima rata, inizialmente fissato al 30 settembre 2002, è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha fissato al 1° gennaio 2021 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2021.
La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento entro il 30 giugno 2021 dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11 per cento del valore risultante dalla perizia ovvero della prima rata.
Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni, il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 prevede che “per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati (…) può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.
Come chiarito nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E, il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipato, calcolato sula base di una perizia giurata di stima. Per quel che concerne il valore oggetto della relazione giurata di stima, si evidenzia che il comma 4 del citato articolo 5 stabilisce che “Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale”.
Con la circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E in tema di rivalutazione delle partecipazioni sociali, inoltre, è stato chiarito che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa.
Ciò posto, si ritiene che ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni, titoli o diritti non sia possibile assumere un valore diverso da quello risultante dalla corrispondente frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, alla data del 1° gennaio 2021, espressa dalla percentuale di partecipazione al capitale delle azioni detenute.
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