AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 22 maggio 2020, n. 152373/RU
Riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Tra le altre misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sono contenute nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, figura anche quella in materia di IVA applicabile alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari al fine del contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Considerato che dalla suddetta misura derivano riflessi di carattere doganale, a completamento dei precedenti chiarimenti e delle indicazioni di carattere procedurale che questa Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha avuto modo di fornire in materia di importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia da Covid-19 (NOTA 1), si precisa quanto segue.
L’articolo 124 del citato Decreto legge 34/2020 prevede, a regime, la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il suddetto articolo, al comma 1, aggiunge infatti alla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/1972, un numero 1-ter (NOTA 2) recante <<Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo>>.
L’articolo 16 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che l’aliquota ordinaria dell’IVA è stabilita nella misura del 22 per cento; al comma 2, sono invece previste le aliquote ridotte al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata Tabella A.
Con riguardo al profilo di interesse doganale, ai fini della determinazione dell’IVA dovuta all’importazione, il successivo articolo 69 del citato D.P.R. n. 633 dispone che l’imposta <<è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale…>>.
Ciò detto, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via transitoria, è stato previsto un regime di maggior favore: il comma 2 del suddetto articolo 124 stabilisce, infatti, che le cessioni dei beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni.
Pertanto, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 491/2020 della Commissione Europea, in applicazione dell’articolo 124, comma 2 del D.L. n. 34/2020 e dell’articolo 68, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633/72, sino al 31 dicembre 2020, le importazioni dei suddetti beni sono esenti dall’IVA, con diritto di detrazione in dichiarazione ove fosse già stata assolta.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’importazione dei bene sopra elencati si applicherà l’aliquota IVA del 5%.
—
Note:
1) Da ultimo, con Circolare n. 6/2020 dell’8 maggio 2020; tutti i documenti e i provvedimenti utili agli operatori e all’utenza, nonché le procedure per lo sdoganamento diretto e celere, le FAQ ed una guida per lo sdoganamento, sono pubblicati nel box COVID-19, consultabile sul sito istituzionale ADM.
2) Rectius, 1-quater
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