INAIL – Nota n. 13166 del 19 dicembre 2023
Riduzione dei premi per gli artigiani annualità 2023 ex articolo 1, commi 780 e 781, Legge 296/2006 – Pubblicazione decreto interministeriale 27 ottobre 2023
Si informa che in www.lavoro.gov.it, sezione Pubblicità legale, dal 18 dicembre 2023 è stato pubblicato con il numero repertorio 208/2023 il decreto 27 ottobre 2023, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (all. 1), che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, in misura pari al 4,99% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2023, come da delibera del Commissario straordinario dell’Inail n. 64 del 26 settembre 2023.
La riduzione in discorso, prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2023/2024 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2021/2022 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, inviata entro il 28 febbraio 2023.
Allegato
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 27 ottobre 2023)