Agenzia delle Entrate – Risposta n. 404 del 2 agosto 2022
Riduzione dei termini di accertamento – tracciabilità dei pagamenti – articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, società operante nel settore della costruzione di fabbricati ad uso commerciale ed industriale e di edifici ad uso civile, chiede di sapere se, al fine di poter beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento – prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – le “modalità di pagamento” a mezzo RIBA e MAV soddisfino i requisiti richiesti dall’articolo 3 del decreto ministeriale attuativo 4 agosto 2016.
Chiede, altresì, di sapere se la ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario, possa determinare l’inapplicabilità del beneficio di cui al predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
[…]
In sintesi, l’istante ritiene che RIBA e MAV rappresentino “modalità di pagamento” tali da garantire la medesima tracciabilità che contraddistingue gli strumenti di pagamento elencati all’articolo 3 del DM 4 agosto 2016, ai fini dell’accesso al beneficio della riduzione dei termini di accertamento.
Ritiene – del pari – che la ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario, non ostacoli l’applicabilità dell’agevolazione in parola.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce «Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto».
Nel ricostruire l’iter normativo che ha portato all’attuale formulazione dell’articolo 3 succitato, con la risposta ad interpello n. 331, pubblicata l’11 maggio 2021 n ell’a ppos ita sezione d el sito d ella scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli- interpelli/interpelli), si è detto che «Volendo sintetizzare il quadro tratteggiato, deve quindi dirsi che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo a coloro che:
- documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, […];
- garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500».
Il D.M. 4 agosto 2016 – in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 – all’articolo 3, comma 1, prevede che «Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, […], effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità»; mentre all’articolo 4, comma 2, precisa che «La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell’art. 3».
Dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo, sembra potersi desumere la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento.
Ciò nonostante, è possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità.
La RIBA (Ricevuta Bancaria) è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta bancaria, le conferisce mandato all’incasso del proprio credito. La banca del creditore, quindi, invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest’ultimo.
Il debitore, ricevuto l’avviso, alla scadenza stabilita, effettua il pagamento in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l’importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.
Il MAV (Mediante Avviso) è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento.
La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice). La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite l’apposita procedura interbancaria elettronica.
Entrambi gli strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all’articolo 3, comma 1, del decreto attuativo.
Quanto, invece, all’asserita ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario – fermo restando che, in ragione delle recenti modifiche introdotte dall’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione – come meglio chiarito con la succitata risposta ad interpello n. 331 del 2021, nel presupposto che il beneficiario dell’agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.
Diversamente, il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente la “tracciabilità” sia dei pagamenti ricevuti che di quelli effettuati di ammontare superiore ad euro 500.
In linea con la soluzione interpretativa prospettata, si ritiene, quindi, che l’istante possa beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel presupposto – non verificabile in questa sede, perché non oggetto di interpello – che sussistano tutte le altre condizioni richieste dal decreto attuativo 4 agosto 2016.
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