INAIL – Comunicato 08 febbraio 2022
Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla
È disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda.
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.
Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E. In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.
In quale ambito possono realizzarsi gli interventi migliorativi. I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo. Tra gli esempi di interventi ritenuti meritevoli sono evidenziati quelli per la prevenzione degli infortuni mortali (per esempio, in ambienti confinati o da cadute dall’alto), per la prevenzione del rischio stradale e per la prevenzione delle malattie professionali (rischi chimici, da rumore, disturbi muscoloscheletrici). Nelle rimanenti sezioni, sono indicate le misure organizzative realizzate, nonché gli interventi per la gestione delle emergenze e l’adozione di dispositivi di protezione individuale.
Chi può presentare domanda. Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.
Inoltro solo per via telematica. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.
La riduzione viene applicata dall’impresa stessa. La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.
Allegato
Oscillazione del tasso per prevenzione
L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell’intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro. Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l’azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dalla normativa.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Se il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) cade di sabato o è un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ DELLA PAT
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione.
La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ DELLA PAT
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:
Lavoratori-anno del triennio della Pat | Riduzione |
---|---|
fino a 10 | 28% |
da 10,01 a 50 | 18% |
da 50,01 a 200 | 10% |
oltre 200 | 5% |
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