La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16213 del 27 giugno 2013 interviene in materia di risarcimento danno per infortuni affermando che ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che avendo subito un infortunio ha richiesto al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, il risarcimento del danno per riduzione della capacità lavorativa. Il Tribunale, che aveva condannato, in solido, l’assicurazione ed il proprietario e conducente del veicolo rigettava la richiesta del lavoratore.
La Corte d’Appello, dopo aver ritenuto inammissibile nel merito la prova per testi capitolata dall’appellante, dichiarava, alla luce delle risultanze probatorie, l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale quale pregiudizio all’attitudine al lavoro idonea a comportare una riduzione della capacità di guadagno, ritenendo non sussistente la prova del nesso di causalità tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e la diminuita produzione del reddito, conseguentemente non riconoscendo alcun danno da lucro cessante.
Il lavoratore avverso al sentenza dei giudici di appello ricorre per Cassazione il lavoratore, con due motivi.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, in quanto la decisione si rivela improntata a corretti canoni logici e giuridici ed è in armonia con la giurisprudenza che espressamente afferma che il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è risarcibile quale danno patrimoniale in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. Si deve ribadire, che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misurala capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. n. 10031/2006).