MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 21 settembre 2022
Riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
3. L’agevolazione di cui al comma 2 è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
4. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2
Modalità operative
1. Ai fini dell’ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi è stata l’assunzione nell’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.
2. Il beneficio di cui all’art. 1 del presente decreto è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio all’INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull’attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l’INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. La spesa relativa al beneficio di cui all’art. 1 del presente decreto graverà, entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse già trasferite a tal fine all’INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
All’esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività indicate dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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