La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 21204 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di validità della polizza RCO per il danno differenziale per dipendenti interposti, ha affermato il principio di diritto secondo cui “L’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all’attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali“
La vicenda ha riguardato un lavoratore che ricorre giudizialmente nei confronti del datore effettivo, in quanto formalmente assunto dalla società cui erano stati appaltati lavori di pulizia all’interno dello stabilimento mentre in realtà svolgeva la propria attività alle dipendenze della società committente, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno differenziale per il gravissimo infortunio sul lavoro patito. Il Tribunale adito accolse le richieste del lavoratore. La società, datrice di lavoro interposta, proponeva appello. La Corte territoriale accoglieva l’appello della società ed in parziale riforma della impugnata sentenza rigettava la domanda proposta dal dipendente e per l’effetto escludeva la solidarietà ai fini del risarcimento del danno differenziale. Il dipendente, avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Gli Ermellini evidenziarono che “… La clausola del contratto secondo cui “l’assicurazione RCO è efficace purché al momento del sinistro l’assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge” deve essere quindi interpretata sistematicamente ed in conformità all’ordinamento (artt.29 e 27 d.lgs. 276/2003) il quale considera il lavoratore illecitamente somministrato (o utilizzato in un appalto illecito di manodopera) alle dipendenze del datore di lavoro effettivo. Il contratto di lavoro, che rimane valido ed efficace, è imputato dalla legge in capo all’utilizzatore fin dal momento in cui abbia avuto inizio l’“effettiva utilizzazione”.
(…) Ed inoltre considera – per previsione imperativa di legge – il datore di lavoro “effettivo” come assicurato ed in regola con gli obblighi assicurativi di legge, riconoscendo altresì satisfattivi i pagamenti effettuati dal datore interposto, fino all’ammontare del quantum dovuto.
(…) Gli artt. 29 e 27 del d.lgs. 276/2003 (ma la stessa disciplina, desumibile dall’art. 1180 c.c., vale oggi anche ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 81/2015) recitano infatti che nelle ipotesi di appalto o di somministrazione illecita “tutti i pagamenti effettuati” dal datore di lavoro apparente “a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto, che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”; e “tutti gli atti compiuti” dal datore di lavoro apparente “per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale ha avuto luogo” il rapporto “si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.” …”
Per cui, continuano i giudici di piazza Cavour, che “la polizza assicurativa di cui si discute deve ritenersi operativa anche nel caso in cui il lavoratore dipendente sia un lavoratore assunto a seguito di interposizione illecita di manodopera da parte di un datore di lavoro apparente che l’aveva assicurato comunque all’Inail; essendo tale obbligo direttamente riferibile al datore di lavoro effettivo per l’espressa previsione di legge già richiamata (“Tutti gli atti compiuti” dal datore apparente anche sul piano previdenziale “si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.”).”
Sul punto ricordano che la Suprema Corte si è pronunciata con l’ordinanza n. 19098/2017 con cui è stato chiarito che “… non può essere posta in discussione l’esistenza de iure del rapporto di assicurazione con il datore di lavoro effettivo al posto dell’interposto. Il rapporto assicurativo sociale si costituisce infatti immediatamente in forza di legge col datore di lavoro effettivo; “L’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, restando irrilevante la mancanza di una specifica indicazione, da parte di quest’ultimo, del nominativo dei lavoratori dell’impresa fornitrice, posto che l’individuazione dell’importo dovuto si ricava dal numero dei lavoratori impiegati nell’appalto e dai minimali contributivi fissati dal c.c.n.l. e configurandosi l’imputazione soggettiva dei contributi da parte dell’INPS come adempimento successivo al sorgere dell’obbligazione e al pagamento dell’importo dovuto da parte del datore di lavoro effettivo (ordinanza n. 19098 del 01/08/2017).
(…) Inoltre è ius receptum anche la tesi secondo cui in caso di appalto illecito i contributi versati dal datore di lavoro apparente vengono considerati come corrisposti dal datore effettivo. Ai sensi degli artt. 29 e 27 del d.lgs. 276/2003 i contributi pagati dal datore apparente liberano il datore effettivo. Il rapporto si considera dunque effettivamente regolare sotto ogni profilo.
V. ordinanza n. 18278 del 08/07/2019: “In tema di contributi previdenziali, nell’ipotesi di appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, così come dispone il comma 3 bis del predetto articolo, che rinvia al precedente art. 27, comma 2, dando applicazione alla regola generale di cui all’art. 1180 c.c., che impone la verifica in concreto dell’avvenuta o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali”.
(…) Il pagamento dei contributi da parte di società interposta ha dunque effetto liberatorio dell’obbligazione contributiva del datore di lavoro effettivo il quale quindi non può considerarsi inadempiente. Eventuali differenze esistenti (in più o in meno) non incidono sulla esistenza della copertura assicurativa sociale …”
Infine, sulle eventuali differenze, la sentenza in commento ha ribadito che “… il pagamento parziale del premio o l’esistenza di lavoratori non computati ai fini del calcolo del premio può comportare eventualmente l’adeguamento dell’entità del premio; non comporta invece l’inoperatività della copertura di polizza che fa riferimento soltanto alla esistenza e regolarità del rapporto di assicurazione sociale col datore di lavoro (il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale sono rapporti diversi …”