AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 329 del 15 maggio 2023
Rifiuti di pile e accumulatori – Somme erogate – Ristoro di costi – Trattamento ai fini IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Consorzio”), congiuntamente a altri Sistemi collettivi e individuali, rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ”Attuazione della direttiva 2006/66/CE”, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, (di seguito anche il Decreto), prevede che ”al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all’articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale”.
Il medesimo Decreto stabilisce:
all’articolo 6, che ”Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite, dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l’ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani”;
al successivo articolo 7 che ”Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta, ove istituite, dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l’ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche i Sottoscrittori), volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comuna 1, dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani”;
all’articolo 13 ribadisce che ”Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome”.
L’Istante precisa inoltre che:
a) la raccolta e gestione dei detti rifiuti è condotta dai produttori di pile e accumulatori portatili e dai produttori di pile e accumulatori per veicoli (in breve, ”produttori di pile e accumulatori”) tramite ”Sistemi Individuali e Collettivi”, quali ALFA, che operano per il conseguimento della raccolta, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento;
b) i ”Sistemi Individuali e Collettivi” partecipano al consorzio con attività esterna denominato ”Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori”, (di seguito anche ”CDCNPA”), istituito ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs n. 188/2008 nel rispetto degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del codice civile;
c) l’assegnazione dei punti di raccolta delle pile e accumulatori portatili e accumulatori per veicoli e industriali (in breve ”pile e accumulatori”) ai ”Sistemi Collettivi e Individuali” è effettuata da CDCNPA;
d) il CDCNPA, in rappresentanza dei produttori di pile e accumulatori, ha sottoscritto un Accordo di Programma (di seguito anche ”Accordo”) con ANCI per la definizione delle condizioni generali per il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi e Individuali dei rifiuti di pile e accumulatori, garantendo la razionalizzazione e l’omogeneità a livello territoriale dell’intervento;
e) l’Accordo prevede:
che ”A fronte dell’implementazione ed al mantenimento dei livelli di servizio per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili e al raggiungimento delle soglie di premialitá i Sistemi Collettivi e Individuali si impegnano ad erogare i contributi economici ivi previsti ai Sottoscrittori. (3.3.3)
Al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ai Sottoscrittori per la messa a disposizione del proprio CdR (Centro di Raccolta) e per il raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti, i Sistemi Collettivi e Individuali, con le suddette premesse, riconoscono un corrispettivo (8.2).
Il corrispettivo è funzionale anche al raggiungimento degli obiettivi raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori come previsto dal d.lgs. 188/08 nelle modalità previste dal presente Accordo di Programma (8.3)”;
un corrispettivo incrementale erogato in funzione della differenza anno su anno della raccolta delle pile e accumulatori, oltre a prevedere la possibilità di stipulare tra Sistemi Collettivi e Individuali aderenti al CDCNPA e Sottoscrittori dell’Accordo stesso apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio, secondo i corrispettivi previsti nell’Accordo.
In sede di documentazione integrativa, l’Istante chiarisce altresì che:
”Non sono azionabili meccanismi di reazione ad eventuali ”inadempimenti” delle parti coinvolte in quanto i Sottoscrittori gestori dei Centri di Raccolta non hanno alcun obbligo di legge o contrattuale di far ritirare le pile e accumulatori portatili e gli accumulatori per veicoli e industriali ai Sistemi Collettivi e Individuali iscritti al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori.”;
”I «corrispettivi» di cui ai quesiti 1 e 2 (n.d.r. di seguito formulati) non possono configurarsi alla stregua di un”’integrazione” del corrispettivo previsto al quesito di cui al punto 3 in quanto i «corrispettivi» di cui ai quesiti 1 e 2 vengono erogati in base all’Accordo di Programma da parte di tutti i Sistemi Collettivi e Individuali a tutti i Sottoscrittori gestori dei Centri di Raccolta che hanno affidato la raccolta ai Sistemi Collettivi e Individuali iscritti al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, indipendentemente dalla attivazione o meno degli accordi diretti tra Sottoscrittori e Sistemi Collettivi e Individuali che comportano l’erogazione del corrispettivo di cui al punto 3”;
”Gli obiettivi di raccolta sono determinati dalla Direttiva Europea 2006/66/CE, recepita dal Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188, e sono previsti esclusivamente per le pile e accumulatori portatili… Si tratta di obiettivi a livello nazionale, ovvero obiettivo che dovrebbe essere conseguito dal ”sistema paese”. L’attuale normativa non prevede obiettivi per i singoli Sistemi Collettivi e Individuali e per i Sottoscrittori gestori dei Centri di Raccolta.
Se l’obiettivo non viene raggiunto a livello di ”sistema paese” non sono attualmente previste sanzioni e, di riflesso, non sono previste sanzioni per gli operatori”.
Tutto ciò considerato, l’Istante evidenzia che esistono oggettive condizioni di incertezza circa l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito ”Decreto IVA”) delle somme corrisposte dai ”Sistemi Collettivi e Individuali” ai Sottoscrittori gestori dei Centri di Raccolta, in merito a:
Quesito 1 corrispettivi erogati a ”ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta”;
Quesito 2 corrispettivi incrementali erogati in funzione della differenza anno su anno della raccolta;
Quesito 3 corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al Quesito 1, sui corrispettivi erogati a ”ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili e accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta”, l’Istante ritiene che le somme corrisposte dai Sistemi Collettivi e Individuali ai Sottoscrittori siano da qualificare ai fini IVA come mere cessioni di denaro, e dunque fuori dall’ambito applicativo dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto IVA, in quanto prive di un rapporto giuridico di tipo ”sinallagmatico” tra le parti.
A supporto il Consorzio richiama la risposta n. 91 del 2022 che riguarda il trattamento IVA dei ”premi di efficienza” corrisposti dai produttori di AEE (Apparecchi Elettrici ed Elettronici) ai Centri di Raccolta comunali (in forza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo del 2014, n. 49 e dall’Accordo di Programma sottoscritto tra il Centro di Coordinamento RAEE e ANCI).
A suo parere, sebbene la gestione delle pile e degli accumulatori sia in parte differente, così come la terminologia utilizzata nei rispettivi accordi di programma tra Centro di Coordinamento RAEE, CDCNPA e ANCI, si tratta di fatto della medesima fattispecie.
Con riferimento al Quesito 2, l’Istante ritiene che i ”Corrispettivi Incrementali erogati in funzione della differenza anno su anno della raccolta” rappresentino maggiori somme di denaro previste nell’Accordo, erogate per rendere più efficiente la raccolta. Pertanto, sostiene che anch’essi sono di fatto mere erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 2 del Decreto IVA.
In merito ”Corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio”, di cui al Quesito 3, per i quali l’Accordo ”prevede la possibilità, e non l’obbligatorietà, di stipulare tra Sistemi Collettivi e Individuali aderenti al CDCNPA e Sottoscrittori dell’Accordo un’apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio, secondo i corrispettivi previsti nell’Accordo stesso”, il Consorzio reputa che siano corrispettivi pagati a fronte di specifiche prestazioni di servizio e dunque imponibili ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del Decreto IVA. Trattandosi di prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani, ritiene che dette prestazioni siano soggette all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista al n. 127sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Le questioni sollevate con il presente interpello riguardano un settore la cui disciplina IVA su espresso rinvio contenuto nel n. 127sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA è strettamente legata alle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico dell’Ambiente, TUA).
Pertanto, è alle disposizioni del TUA, come da ultimo modificato, in particolare, dal d.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che occorre fare riferimento per individuare il corretto trattamento IVA applicabile alle fattispecie, oggetto dei quesiti formulati (cfr. per ulteriori dettagli risposta n. 91 del 2022)
Ai fini del presente parere, si ritiene utile richiamare le seguenti definizioni del TUA, contenute nell’articolo 183, relative all’attività di «gestione, stoccaggio e deposito temporaneo»:
lett. n) ”gestione dei rifiuti”: ”la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito;
lett. o) ”raccolta”: ”il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera ”mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento nel quale detti eventi li hanno depositati”;
lett. aa) ‘‘stoccaggio”: ”le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R/3 dell’allegato C alla medesima parte quarta”;
lett. bb) ”deposito temporaneo prima della raccolta”: ”il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185bis”.
lett. mm) ‘‘centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
La definizione di ‘‘rifiuti urbani” è da ricondurre alla lett. bter) del comma 1 del citato articolo 183, che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020, ricomprende in tale ambito ”1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”.
Da quanto precede consegue che l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 127sexiesdecies si applica alle prestazioni in esso previste (ai fini in esame, ”gestione, stoccaggio e deposito temporaneo”, come definiti dal TUA) aventi ad oggetto ”le pile e gli accumulatori” in quanto ora espressamente considerati dal legislatore del TUA ”rifiuti urbani”.
Resta inteso che non spetta a questa Agenzia stabilire se la dichiarata attività di gestione del Consorzio rientri tra quelle definite dal TUA, né se le pile e gli accumulatori dallo stesso trattati sono tali ai sensi della speciale disciplina di settore. Questo tipo di valutazione, infatti, comporta un preliminare accertamento tecnico che esula dalle competenze di questa Agenzia.
Ciò posto, con riferimento ai quesiti 1 e 2, la risposta n. 91 del 2022 (alla quale l’Istante è invitato a fare riferimento) chiarisce il trattamento IVA delle somme che alcuni produttori di A.E.E. versano ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività (c.d. ”premi di efficienza”).
La risposta n. 91 qualifica tali somme come ”erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell’articolo 2 del Decreto IVA” quando, in base allo specifico Accordo di programma, risultano erogate ”…per il perseguimento di obiettivi di carattere generale…”, quali il miglioramento dell’efficienza della raccolta e conseguentemente il miglioramento della tutela dell’ambiente.
Si ritiene che alle medesime conclusioni possa giungersi anche per le somme denominate ”corrispettivi” nel presente interpello, sia quando sono erogate a ”ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori…. sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani…” (quesito 1), sia quando sono incrementali, nel senso di pagate ”…in funzione della differenza anno su anno della raccolta” (quesito 2).
Peraltro, anche se con riferimento alle somme erogate da una pubblica amministrazione, la circolare 34/E del 2013 precisa che la qualificazione di un’erogazione come corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, e solo quando dette norme non sono chiare, fare riferimento a criteri suppletivi, riportati nel medesimo documento di prassi (cfr. paragrafo 1).
Nel caso di specie, è l’articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 2008, n. 188, a qualificare ”ristoro di costi” le somme che il Consorzio eroga ai Sottoscrittori, in esecuzione di un obbligo di legge che pone a carico dei produttori i costi della raccolta, anche se in prima battuta sono sostenuti da un soggetto diverso (cfr. comma 1). Nel disporre ciò, la medesima disposizione affida allo specifico Accordo di programma il compito di ”stabilire le modalità di ristoro” di detti oneri (cfr. comma 3).
Per il comma 1 dell’articolo 6, infatti, «Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento… per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale».
Il successivo comma 3 stabilisce altresì che «Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico (n.d.r. come nella fattispecie in esame), previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l’ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani…». In esecuzione di questo obbligo di legge, nel caso di specie, questo Accordo prevede:
al punto 8.1 che ”ANCI e il CDCNPA hanno individuato, …, l’opportunità di incentivare scelte organizzative ed operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D.L.gs. 188/08 e 152/06”;
al successivo punto 8.2 che ”Al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dai rifiuti urbani, i Sistemi Collettivi e Individuali, …, riconoscono un corrispettivo”.
al punto 8.3 che ”Il [n.d.r. citato] corrispettivo è funzionale anche al raggiungimento degli obiettivi raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori come previsto dai D.Lgs. 188/08… ”;
al punto 8.4 che ”Il corrispettivo tiene conto anche del livello incrementale della raccolta di pile a accumulatori rispetto all’anno precedente”;
al punto 8.5 che ”Le parti evidenziano espressamente che, ai sensi di legge, gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori sono a carico dei Sistemi Collettivi e Individuali”, ciò in quanto per il precedente punto 3.3.3 ”A fronte dell’implementazione ed al mantenimento dei livelli di servizio per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili e al raggiungimento delle soglie di premialità i Sistemi Collettivi e Individuali si impegnano ad erogare i contributi economici ivi previsti ai Sottoscrittori”;
alla lettera f) delle Premesse che ”l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere poste in essere secondo criteri che assicurino la prevenzione e comunque la minimizzazione degli impatti sull’ambiente e privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio”.
Alla luce di ciò e considerata la modulazione del corrispettivo in base alle soglie di premialità/efficienza (cfr. punto 8.5.2 dell’Accordo), si reputa che i ”corrispettivi” (rectius «ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani…») di cui ai quesiti 1 e 2 siano mere erogazioni di denaro non soggette a IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto IVA.
In relazione al Quesito 3 (i.e. corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio), per il punto 5.2 dell’Accordo ”la disponibilità giuridica dei rifiuti di pile e accumulatori, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.lgs. 188/08, ai Sistemi Collettivi e Individuali che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo D.lgs. 188/08, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali rifiuti, ….
La detenzione e materiale disponibilità dei rifiuti di pile e accumulatori in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi e Individuali, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale ed alla Normativa relativa al Trasporto di Merci pericolose, ove applicabile”.
La risposta n. 91 del 2022 chiarisce che, in base alle definizioni di ”gestione” e di ”intermediario” recate dalle lett. l) e n) dell’articolo 183 del TUA l’intermediario può essere considerato un gestore di rifiuti, deponendo in tal senso anche l’articolo 188 del TUA. In particolare, secondo la citata risposta ”Allo stato attuale è … possibile ritenere l’intermediario un gestore di rifiuti, in quanto soggetto in linea generale agli stessi obblighi e responsabilità. L’aliquota IVA del 10 per cento è pertanto applicabile anche alle prestazioni di gestione rese … in qualità di ”intermediario senza detenzione di rifiuti” … ”
La medesima risposta specifica altresì che è ovviamente rimessa ” all’organo tecnico competente ogni valutazione circa la riconducibilità delle prestazioni di gestione …, tra quelle previste dalle disposizioni di settore, contenute nel d.lgs. 49 del 2014 e nel d.lgs 152 del 2006.
In proposito si ricorda che l’articolo 3septies del TUA contempla l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica (n.d.r. ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome”.
Non spettando a questa Agenzia, nemmeno in sede di interpello, la valutazione sulla riconducibilità delle prestazioni in cui si estrinseca detta attività nell’ambito della specifica disciplina di settore, rappresentata in primis dal TUA, per quanto di competenza si ritiene che se la logistica cui fa cenno l’Istante comportasse lo svolgimento di una o più delle attività ”tecnicamente” rientranti nelle definizioni di ”gestione” e di ”raccolta” di cui alle lettere n) e o) dell’articolo 183 del TUA (ad esempio prelievo, raccolta, trasporto, recupero, deposito preliminare), detta attività logistica beneficerebbe dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
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