La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 28069 depositata il 7 giugno 2017 intervenendo in tema di reato di occultamento e sequestro della documentazione contabile ha affermato che il reiterato rifiuto di esibire la documentazione richiesta dalla Guardia di finanza, per l’accertamento dei ricavi derivanti dall’attività professionale, può configurare il reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e quindi si giustifica la perquisizione, anche dell’abitazione, allo scopo di accertare l’effettivo occultamento di documentazione contabile e fiscale. Fermo restando che il sequestro di carte e documenti a seguito di perquisizione non può avvenire in modo indiscriminato, dovendosi tenere presente il limite di cui all’articolo 103, comma 2, del codice di procedura panale.

La vicenda ha riguardato un legale a cui più volte l’Amministrazione finanziaria aveva chiesto la esibizione della documentazione contabile. Il professionista proponeva richiesta del riesame nei confronti del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale adito respingeva la richiesta del professionista in particolare evidenziava l’improprietà del richiamo alla disposizione di cui all’art. 103 cod. proc. pen., evidenziando che le indagini nell’ambito delle quali era stato emesso il decreto di perquisizione riguardavano il professionista e non suoi assistiti. Inoltre veniva evidenziato l’esistenza di un quadro indiziario non generico, in relazione alla fattispecie di reato in questione.

Il soggetto indagato avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi. In particolare lamentava l’erroneità dell’ordinanza rispetto al decreto di perquisizione e sequestro.

Gli Ermellini accolgono il ricorso limitatamente al motivo riguardante il contenuto molto esteso del sequestro.  Infatti nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema si è proceduto al sequestrato di una rilevante quantità di atti e documenti relativi all’attività professionale.  Per i giudici di legittimità precisano che, non era emerso che gli atti e documenti costituissero corpo di reato, il sequestro non era consentito, per l’espresso divieto al riguardo stabilito dal comma 2 dell’art. 103 cod. proc. pen. secondo cui “Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato”.

Per cui il sequestro in questione “ha determinato una indebita e non necessaria ingerenza nella attività difensiva svolta dall’indagato nell’interesse di terzi, attraverso la privazione della disponibilità di detti atti e documenti, e, quindi, finisce per pregiudicare il libero svolgimento di tale attività, senza una reale necessità per l’accertamento dei reati per i quali si proceda….”

Infine i giudici del palazzaccio hanno ritenuto, in merito alla responsabilità del ricorrente per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, non censurabile la valutazione del Tribunale circa il quadro indiziario esistente. In tal modo confermando l’orientamento della Corte Suprema che il reato previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è configurabile anche nel caso di reiterato rifiuto alla esibizione della documentazione contabile e fiscale, in quanto tale rifiuto, qualora non sia dovuto a colpa, caso fortuito o forza maggiore (Cass. civ., Sez. 5, n. 16960/2016), oltre a rilevare di per sé ai sensi dell’articolo 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, precludendo la valutazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa dei documenti successivamente prodotti, è riconducibile alla nozione di occultamento delle scritture contabili, giacché tale condotta può realizzarsi con qualsiasi modalità, compreso il materiale occultamento in altro luogo rispetto a quello dove i documenti devono essere conservati e il rifiuto di esibirli (Cass. pen., Sez. 3, n. 3332/1991).