FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 12 luglio 2022
Riforma degli ammortizzatori sociali: come e quando versare i contributi 2022
PREMESSA
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo il susseguirsi della circolare Inps n. 76/2022 e del messaggio n. 2637/2022. ripercorre le novità diffuse dall’istituto rispetto alle conseguenze a livello contributivo generate dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Oltre a schemi pratici relativi ai codici autorizzativi di nuova emanazione e all’esposizione degli elementi tecnici di composizione dei flussi Uniemens, il documento puntualizza e approfondisce gli aspetti di maggiore interesse relativi, fra gli altri, alla platea dei beneficiari degli ammortizzatori, alla codatorialità e al periodo transitorio dei fondi di solidarietà.
L’approfondimento è riservato ai soli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. È vietata, pertanto, la diffusione del documento sui canali social.
1. I RIFLESSI CONTRIBUTIVI DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL 2022
La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Dalle disposizioni emerge la volontà del legislatore di creare un collegamento tra gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e le politiche attive del lavoro, al fine di riqualificare e ricollocare il personale nelle fasi di transizione. L’intervento legislativo, peraltro, al fine di creare un sistema di protezione sociale universale, ha ampliato la platea di lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, è stata superata l’alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e quelle del Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.
A seguito delle predette modifiche, con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Inps ha illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e di Fondi di solidarietà. L’istituto previdenziale, inoltre, ha fornito le istruzioni operative per la composizione dei Flussi Uniemens e le istruzioni contabili per il recupero dell’arretrato, che, tuttavia, con il successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, sono state parzialmente rivedute e modificate con la finalità di concedere un più congruo arco temporale applicativo.
2. L’AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, cc. 191 e 192, ha modificato le disposizioni degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015 e ha disposto l’ampliamento della platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali. In particolare, il legislatore ha disposto che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1 gennaio 2022, ferma restando l’esclusione dei lavoratori con qualifica di dirigenti (NOTA 1), possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale, in aggiunta ai lavoratori dipendenti già inclusi dalla previgente normativa, anche i lavoratori a domicilio (NOTA 2) e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca (NOTA 3).
Con preciso riferimento, invece, all’apprendistato professionalizzante, il novellato articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non sia più limitato l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale e, parallelamente, viene meno l’ulteriore limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria.
Per quanto attiene ai lavoratori a domicilio, l’Inps ha precisato che, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in ragione della disciplina contenuta all’articolo 1 della legge n. 877/1973 (NOTA 4), l’esclusione dall’accesso alle integrazioni salariali prevista dal comma 1 dell’articolo 9 della legge n. 877/1973 (NOTA 5), debba valutarsi come implicitamente abrogata.
Tuttavia, a seguito delle indicazioni contenute nella più volte citata circolare n. 76/2022, resta in vigore la disposizione di cui al successivo articolo 2, secondo comma, della medesima legge n. 877/1973 secondo cui: “È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni”.
Tutto ciò premesso, in considerazione di quanto appena argomentato e come peraltro ribadito dall’istituto previdenziale, ne deriva che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio. Tale obbligo contributivo sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
L’Inps, inoltre, ha fornito le indicazioni in riferimento all’apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato (NOTA 6). In particolare, in ragione delle modifiche apportate all’articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga di gennaio 2022, varia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale secondo le indicazioni contenute nella presente circolare. Fermi tali presupposti, la misura della contribuzione varia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio. Infatti, se tali lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS. Sul tema, inoltre, l’istituto ha altresì precisato che ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga luglio 2022 (NOTA 7) e, pertanto, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza. Invece, per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, la contribuzione, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.
3. LA CIGS: AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTRIBUZIONE
La legge di Bilancio 2022, apportando numerose modifiche in seno all’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015, ha ridisegnato il perimetro di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nella logica dell’al larga mento della platea dei datori di lavoro coinvolti.
Con l’introduzione, nell’ambito del richiamato art. 20, del comma 3-bis, è stato infatti previsto che “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1 ° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.
Sotto un profilo generale, la provvidenza viene quindi estesa a tutti i soggetti datoriali – in termini indipendenti dal settore d’inquadramento previdenziale – che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e non siano aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, TI e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, anche se destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Il requisito occupazionale è determinato, ai sensi del nuovo art. 2-bis del D.Lgs. n. 148/2015, comprendendo nel calcolo della forza aziendale tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Nella circostanza in cui il datore di lavoro operi con più matricole contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. La circolare n. 76/2022 ha, tuttavia, precisato che tali modalità di computo si applicano considerando unicamente i lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS) non considerando i dipendenti iscritti sulle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015. Devono, invece, essere conteggiati i lavoratori che risultino dipendenti da datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, tenuto conto di quanto previsto per il c.d. periodo transitorio.
Restano destinatari della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che siano iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 148/2013 (cfr. articolo 20, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 148/2015).
Dal 1° gennaio 2022, la CIGS trova altresì applicazione per i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26,27 e 40 del medesimo decreto legislativo – sono soggetti alla disciplina del FIS (NOTA 8) cui è possibile richiedere l’Assegno di integrazione salariale esclusivamente con riferimento a causali ordinarie.
È appena il caso di ricordare che, in ragione delle modificazioni intervenute in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il FIS è destinato al sostegno reddituale dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupino almeno un dipendente e che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. Nella circostanza in cui tali soggetti datoriali abbiano fatto registrare una media di dipendenti superiore a 15 sono attratti alla sfera di applicazione della CIGS e ai relativi obblighi contributivi.
Rimangono, a contrario, esclusi dal campo di applicazione della CIGS:
– i datori di lavoro attratti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26,27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
– le aziende industriali a capitale interamente pubblico;
– le aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. “1D”), con C.S.C. 1.18.08,1.18.09,1.18.10, 7.07.09;
– le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all’osservanza delle leggi n. 628/1952 e n. 1054/1960 o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
– gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
– le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
– le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili.
Non si assiste ad alcuna modificazione per quanto concerne la misura della contribuzione che resta fissata allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
In ossequio all’art. 1, comma 220, della legge n. 234/2021, per il solo anno 2022, l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c), della stessa legge, vale a dire per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
La misura della contribuzione de qua è quindi pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore).
Tenuto conto dell’opzione normativa appena richiamata, i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, di cui all’art. 20, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 148/2015, ossia le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, continueranno a scontare l’aliquota dello 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo. Questi ultimi soggetti datoriali usufruiranno dello sconto contributivo al verificarsi della forza lavoro mediamente pari a 15 dipendenti nel semestre precedente.
4. LA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
Sotto un profilo generale non si individuano modificazioni per la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Per quella dovuta in caso di utilizzo della CIGO e della CIGS, anche in deroga ai limiti massimi di cui agli articoli 4, 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015, l’entità è stabilita in misura:
– del 9% fino a 52 settimane;
– del 12% da 53 a 104 settimane fruite;
– del 15% oltre le 104 settimane utilizzate.
Tali percentuali devono essere applicate sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Nel caso di ricorso alle prestazioni del FIS, la contribuzione addizionale è fissata in ragione del 4% della retribuzione persa ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015. Per le aziende virtuose, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono previste riduzioni nell’entità dell’aliquota di assoggettamento.
In ogni caso, la contribuzione addizionale non è dovuta (cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 24/2015):
1) per gli eventi oggettivamente non evitabili nell’ambito della CIGO (cfr. articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015);
2) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, (cfr. articolo 8, comma 8-bis, legge n. 160/1988);
3) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10-fer, del D.L. n. 148/1993;
4) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
In caso di mancato rispetto della rotazione stabilita in sede di accordo sindacale all’esito dell’esame congiunto di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, la contribuzione addizionale dovuta a carico del soggetto datoriale subisce un incremento dell’1% a carattere sanzionatorio. L’incremento si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione (cfr. D.L. n. 94956/2016).
Si ricorda poi come la contribuzione addizionale sia stata esclusa con circolare Inps n. 143/2020, con una forte inversione di orientamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso della CIGS ex art. 41 c. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, attivata nell’ambito del contratto di espansione.
5. ASPETTI CONTRIBUTIVI CONNESSI ALLA FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA CONDIZIONALITÀ
Il nuovo articolo 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015, così come introdotto dalla legge di Bilancio 2022 e modificato dal D.L. n. 4/2022, impone ai lavoratori destinatari della CIGS per le causali di cui all’articolo 21 e per quelle di cui al Titolo II del medesimo decreto, di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, pur in costanza di rapporto di lavoro con l’impresa.
L’Inps, con la circolare n. 76/2022, ha precisato che, nella circostanza in cui il datore di lavoro corrisponda un corrispettivo ai beneficiari dell’integrazione salariale durante il periodo in cui sono impegnati nel suddetto percorso di formazione, tali somme:
– sono soggette all’ordinario prelievo contributivo costituendo imponibile contributivo a tutti gli effetti di legge;
– seppure corrisposte in costanza di integrazione salariale, non incidono sulla determinazione della retribuzione persa che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, è calcolata sulla base della “retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate”.
Sulla base di questi presupposti, l’istituto ha precisato che la base di calcolo del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, determinata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, che è, al contempo, anche la base di calcolo per l’integrazione salariale e per la contribuzione figurativa e correlata), non è alterata dalle ulteriori somme corrisposte al lavoratore per la partecipazione alla formazione durante le ore dei suddetti interventi di integrazione salariale.
6. I CASI DI CODATORIALITÀ E CONTRATTO DI RETE
All’interno della circolare n. 76/2022, l’Inps ha fornito talune precisazioni in riferimento a codatorialità e contratto di rete. In proposito, giova ricordare che ai sensi della disciplina di cui all’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori possono essere assunti in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete. Relativamente agli obblighi comunicativi e contributivi in capo al datore di lavoro, inoltre, si richiama la disciplina contenuta all’interno del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 ottobre 2021, n. 205, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2021, ed entrato in vigore lo scorso 23 febbraio 2022.
in riferimento alla tematica oggetto di analisi, l’istituto ha ribadito che con il sopracitato decreto è stato previsto che le imprese aderenti a un contratto di rete debbano effettuare le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni di legge. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, inoltre, nella predetta comunicazione deve essere indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
Alla luce di quanto richiamato, l’Inps ha evidenziato come ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale>, si debba considerare che:
– i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all’impresa di provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, etc.);
– in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, etc.);
– i lavoratori in distacco ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante.
7. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
La legge n. 234/2021 ha modificato l’aliquota del contributo ordinario del FIS, prevedendo che, dal 1 ° gennaio 2022, il FIS sia finanziato da un contributo ordinario dello 0,5 o 0,8% dell’imponibile previdenziale a seconda delle dimensioni del datore di lavoro:
Dimensione datore di lavoro | Aliquota c/dipendente | Aliquota c/datore di lavoro |
---|---|---|
1-5 | 0,17% | 0,33% |
>5 | 0,27% | 0,53% |
La soglia dimensionale viene verificata mensilmente sulla media occupazionale nel semestre di riferimento. Conseguentemente, il requisito occupazionale può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, in caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Aliquota contributiva ordinaria per il 2022
L’aliquota ridotta di alimentazione del FIS per il 2022
Dimensione datore di lavoro | Aliquota ordinaria | Aliquota ridotta |
---|---|---|
1-5 | 0,50% | 0,15% |
6-15 | 0,80% | 0,55% |
> 15 | 0,80% | 0,69% |
> 50 (commercio, terziario, turismo, logistica) | 0,80% | 0,24% |
I datori di lavoro (soggetti al FIS) con più posizioni contributive che realizzano il requisito occupazionale, più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alla sede territoriale Inps di competenza a mezzo cassetto bidirezionale, per consentire l’attribuzione del Codice Autorizzazione “0G”. Il c.a. da richiedere diviene “0W” nel caso di datori di lavoro con più di 15 lavoratori da computare su più matricole, mentre lo stesso sarà identificato con “9E” per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più posizioni contributive che realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti computando più matricole. Tali codici sono acquisibili dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Dal periodo di competenza gennaio 2023, i 3 codici saranno eliminati automaticamente dalle posizioni e sarà attribuito il c.a. “9N” che andrà richiesto dalle imprese costituite dal 2023 se operano con più posizioni contributive realizzando il requisito occupazionale di più di 5 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole.
Per il recupero o versamento del contributo FIS, da gennaio a giugno 2022, i datori di lavoro valorizzeranno i seguenti elementi:
Percorso: <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, dnfoAggcausaliContrifc» | |
---|---|
Elemento <CodiceCausale> | Causale |
L029 | Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45% |
L030 | Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65% |
M029 | Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15% |
M030 | Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10% |
M031 | Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04% |
M037 | Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69% |
M033 | Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24% |
M034 | Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55% |
Elemento | Dato da inserire |
---|---|
<ldentMotivoUtilizzoCausale> | Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento |
<AnnoMeseRif> | Anno e mese di riferimento della contribuzione |
Qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e apprendistato di primo e terzo livello Codice <lmportoAnnoMeseRif> | Importo del contributo(aliquota applicata all’imponibile contributivo) |
---|---|
M029 | 0,15% |
M030 | 0,10% |
M031 | 0,04% |
M037 | 0,69% |
M033 | 0,24% |
8. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
La riforma degli ammortizzatori, nell’intento di garantire coperture universalistiche, ha disposto l’istituzione dei Fondi di solidarietà, dal 1° gennaio 2022, per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola CIGO e che abbiano un dipendente.
Dunque, dall’inizio del 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e l’obbligazione contributiva connessa non riguarda i datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26), alternativi (vale a dire quelli della somministrazione e dell’artigianato di cui all’art. 27) e i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40). Alla luce di questa direttrice di riforma, i datori di lavoro rientranti nel campo dei Fondi di solidarietà con almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà restando fuori dal campo di applicazione della CIGS (in carenza del requisito dimensionale). Di conseguenza, nel caso dei fondi bilaterali alternativi e territoriali rientrano anche i datori di lavoro, in possesso degli altri requisiti, con almeno un dipendente.
– Se i fondi sono già costituiti al 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo maggiore di un dipendente (es. Fondo per le attività professionali con soglia dimensionale di più di 3 dipendenti) dovranno adeguarsi entro il 31.12.2022; i Fondi istituiti sono disponibili al link (https://www.lavoro.gov.it/temi-e- priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondi-di- solidarieta-istituiti.aspx) con i rispettivi decreti istitutivi;
– Nel caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del settore, dal 1° gennaio 2023. rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS dove saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro.
I Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 1° gennaio 2022, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022, sono:
– Fondo del trasporto pubblico: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo del settore marittimo: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento con possibilità di adesione volontaria per datori da 1 a 5 dipendenti;
– Fondo per le attività professionali: soglia dimensionale > 3 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo dei servizi ambientali: soglia dimensionale > 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
Nel periodo transitorio, i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore alle soglie citate dall’1.1.2022 rientreranno nel campo del FIS corrispondendo il versamento del contributo ordinario beneficiando delle prestazioni erogate dal FIS, tranne il Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige: per i datori di lavoro entro i 5 lavoratori che avevano optato volontariamente per tale Fondo permarrà l’assicurazione nei confronti dello stesso.
Quei datori di lavoro che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori distribuiti su più matricole (con c.a. “2C” e “6G”), resteranno assoggettati alla disciplina dei Fondi di appartenenza nelle more dell’adeguamento dei rispettivi decreti.
Dal 1° gennaio 2022, le aliquote di contribuzione ordinaria ai Fondi si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti e lavoratori a domicilio inclusi.
Per il versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle mensilità da gennaio a giugno 2022 afferente ai lavoratori in forza, inclusi i lavoratori a domicilio (Qualificai uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”), i datori di lavoro valorizzeranno i seguenti elementi:
Percorso: <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, <lnfoAggcausaliContrib> -> La sezione InfoAggcausalìContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato | |
---|---|
Elemento | Valorizzazione |
<CodiceCausale> | M036 – Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà 2022 |
<ldentMotivoUtilizzoCausale> | Retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento |
<AnnoMeseRif> | Anno e mese di riferimento della contribuzione |
<ImportoAnnoMeseRif> | Contributo relativo al Fondo di appartenenza |
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (gennaio-giugno 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
In riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA), l’Inps ha ricordato che dal 2022 risultano destinatarie delle tutele di tale Fondo anche le imprese artigiane che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, della CIGS classificate con i seguenti C.S.C.: 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X e 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X.
N.B. I datori di lavoro in possesso dei c.a. “OS”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del contributo CIGS. versato e non dovuto, utilizzeranno il codice “L028”.
9. IL RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR Al SENSI DELL’ARTICOLO 21, COMMA 5, DEL D.LGS N. 148/2015
Il comma 5 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 ha subito una notevole trasformazione inerente le modalità di fruizione della causale ‘contratto di solidarietà della CIGS’, illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 1/2022, par. 12c. La circolare Inps ricorda come, al ricorrerne di tutti i requisiti, sia rimasta invariata la previsione di rimborso delle quote maturate di TFR (ordinariamente a carico del datore di lavoro) dei lavoratori posti in CIGS con la causale “contratto di solidarietà”. Restano anche le eccezioni a tale rimborso, richiedibile dal datore di lavoro, previste tassativamente dalla norma (lavoratori licenziati individualmente per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo ex L. 223/1991 entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione della solidarietà o entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di CIGS concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente).
In riferimento al rimborso o al recupero delle quote di TFR, esposto sulla denuncia UniEmens (con codice L045 per il relativo recupero), l’Inps ha chiarito come la norma non preveda né un termine esplicito dal quale il datore di lavoro possa esercitare il diritto di recupero delle quote, né, soprattutto, un termine di decadenza. Sulla base del tenore letterale della norma del 2015, tuttavia, l’istituto deduce che il datore di lavoro potrà iniziare a recuperare le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa per effetto della CIGS solo dopo il decorso del termine sospensivo dei 90 giorni previsto dalla norma (o dalla fine della fruizione della CIGS con causale di solidarietà o dalla fine dell’ulteriore trattamento di CIGS richiesto entro 120 giorni dall’esaurimento della solidarietà). Lo stesso termine sarà quello di decorrenza del termine di prescrizione pari a 10 anni per il diritto al recupero da parte del datore di lavoro del relativo credito.
L’Inps ricorda inoltre che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (generalmente con almeno 50 addetti), l’obbligo contributivo al Fondo resta anche nel periodo di CIGS con causale di solidarietà seguendo, un doppio iter:
– una volta passato il termine sospensivo dei 90 giorni, procederà al solo recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa in solidarietà;
– alla maturazione del diritto del TFR (cessazione del rapporto di lavoro) o in caso di anticipazione, potrà conguagliare le quote di TFR giacenti nel Fondo di Tesoreria o, nei casi previsti (come quelli di incapienza per la compensazione rispetto ai debiti contributivi correnti aziendali) richiedendo la domanda di pagamento diretto a favore del lavoratore.
10. AGRICOLI E LAVORATORI DELLA PESCA
La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina della cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) e per i lavoratori della pesca. In particolare, la CISOA è stata estesa ai lavoratori della pesca imbarcati, inclusi i soci lavoratori di cooperative della pesca e armatori, anche proprietari, imbarcati, ma solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa per misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
In un’ottica di armonizzazione rispetto a quanto previsto in materia di CIG, è stato introdotto un termine decadenziale anche per il conguaglio o rimborso dell’integrazione salariale a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, vale a dire entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione dell’ammortizzatore o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. In attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217, per il 2022 permangono gli obblighi contributivi già in vigore al 31 dicembre 2021.
Per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione, le imprese della pesca interessate sono tenute a versare il relativo contributo, pari all’1,50%. Per i lavoratori, che alla luce della riforma e dell’emanando decreto interministeriale, rientrano nel campo di applicazione della CISOA, le imprese della pesca con matricole caratterizzate dal CSC 1.20.01 (anche con c.a. 3W e 3Z) e 1.19.01 verseranno unicamente l’1,5% a favore della CISOA che andrà a sostituire l’aliquota finanziamento del FIS (il cui contributo non risulterà più dovuto dall’1.1.2022) con rimozione del c.a., se presente, 0J. L’Inps ha specificato che le imprese della pesca, già fruitrici del FIS (con le aliquote sopra ricordate), anche con riferimento al CSC 1.21.01, continueranno a versare il contributo ordinario al FIS per i propri lavoratori che non risultano lavoratori imbarcati sulle navi da pesca, in quanto esclusi dalla CISOA.
11. LE ISTRUZIONI UNIEMENS PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
Con il messaggio Inps n. 2637/2022 del 1° luglio 2022, dopo un giorno dalla pubblicazione della circolare 76/2022, l’istituto ha modificato le istruzioni del versamento della contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2022, recependo anche le istanze del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che aveva segnalato la necessità di rettificare il periodo di decorrenza dell’adeguamento delle aliquote in modo da consentire ai datori di lavoro e agli intermediari di avere a disposizione un arco di tempo congruo per adempiere all’obbligo contributivo. In particolare, le procedure informatiche Inps recepiranno il nuovo carico contributivo determinato dalla riforma degli ammortizzatori sociali dal periodo di competenza di luglio 2022 (non più a partire da giugno, come originariamente previsto dalla circ. 76/2022), con recupero dei contributi dovuti per le mensilità da gennaio a giugno 2022 incluso nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022. Per i codici autorizzativi, nonché per la compilazione materiale del Flusso Uniemens si rimanda integralmente alle istruzioni aggiornate del messaggio Inps n. 2637/2022 (https://servizi2.lnps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco= 13871).
—
Note:
(1) Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo n.148/2015, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi (cfr. l’art. 26, comma 7, del D.Lgs n. 148/2015).
(2) Articolo 2128 codice civile e articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’articolo 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858.
(3) Attraverso l’introduzione di un ultimo periodo al comma 4, dell’articolo 2 del d.lgs. n. 148, il legislatore ha disposto che non si debba pregiudicare – nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
(4) Art. 1, comma 1, legge n. 877/1973: “È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
(5) Art. 9, comma 1, legge n. 877/1973: “Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale”.
(6) Art. 47, c. 7, D.lgs. n. 81/2015: “I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo”.
(7) II par. 1.1 della Circolare n. 76/2022 riporta il mese di giugno, ma è da armonizzarsi rispetto alle modifiche operate dal mess. n. 2637/2022.
(8)Cfr. Inps, circolare n. 16/2022 e messaggi n. 772/2022 e n. 1147/2022.
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