INPS – Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025
Riforma dell’accertamento della condizione di disabilità introdotta dal Decreto Legislativo n. 62/2024 – Procedimento per la valutazione di base per le Province in sperimentazione – Indennità di frequenza – Coordinamento con la disciplina di cui all’articolo 25, comma 5, del Decreto-Legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014
La riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha previsto una nuova modalità per l’avvio del procedimento di accertamento della condizione di disabilità. Infatti, l’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che: “Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo […]”. L’invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo, pertanto, attiva direttamente il procedimento, senza la necessità di associare a esso la domanda di accertamento sanitario.
Alla luce di tale disposizione, ai fini di salvaguardare le tutele previste per i minori, si rende necessario coordinare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 62/2024 con quanto stabilito dall’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi ai soggetti già titolari d’indennità di frequenza, qualora abbiano provveduto a presentare la relativa “domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età”, fermo restando l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
A tale riguardo si precisa che, nelle Province nelle quali è in corso la sperimentazione della riforma dell’accertamento della disabilità, per “domanda in via amministrativa” ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, deve intendersi l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, effettuato nei sei mesi precedenti al compimento della maggiore età.
Si comunica infine che, allo scopo di prevenire l’eventuale pagamento di prestazioni economiche previste per i maggiorenni risultanti non dovute all’esito della verifica dei requisiti sanitari, si procederà alla calendarizzazione della valutazione di base su tali posizioni entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.