AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 dicembre 2021, n. 889

Articolo 5, comma 6, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 – rilevanza riserva di rivalutazione ai fini ACE

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

X S.r.l. è una società costituita nel 2000. Nel 2015 è stato disposto il trasferimento a B S.p.A. degli asset, prima di proprietà di Y per il tramite della controllata XF S.p.A..

Il trasferimento della X in capo a B S.p.A. è avvenuto con la realizzazione del seguente schema negoziale:

una prima scissione parziale proporzionale di XF S.p.A. a favore di una società di scopo – S S.r.l. – interamente controllata da Y, con conseguente assegnazione alla stessa della X degli asset di proprietà di XF in continuità contabile e fiscale;

una successiva cessione della totalità delle quote di S S.r.l. da Y a B S.p.A.; la modifica della denominazione sociale di S S.r.l. in X S.r.l..

Al termine dell’operazione così descritta è stata effettuata una rivalutazione, ai fini contabili e fiscali, dei valori degli asset costituenti la X di proprietà di Y.

A fronte di tale operazione e, in particolare, a seguito della rivalutazione, ai fini contabili e fiscali, dei valori degli asset costituenti la X, la Società ha iscritto a Patrimonio Netto una Riserva di Rivalutazione pari ad Euro …al 31.12.2015 (e rimasta invariata al 31.12.2020).

In data 1° luglio 2015, B S.p.A. e Y hanno presentato un’istanza congiunta di interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere chiarimenti circa i risvolti contabili e fiscali connessi all’operazione posta in essere.

Nella risposta all’interpello resa dall’Agenzia delle Entrate in tema di trattamento contabile e fiscale dell’operazione, l’Ufficio si è espresso sulla natura della riserva di rivalutazione in questione affermando che “(…) a tale riserva non sia applicabile alcun vincolo di sospensione fiscale. Pertanto, la riserva in parola va considerata liberamente distribuibile e non concorrente alla formazione del reddito imponibile del soggetto che effettuerà la sua (eventuale) distribuzione. Per ragioni di ordine sistematico, infine, detta riserva si ritiene formata, ai fini fiscali, da utili (analogamente alle riserve affrancate a pagamento) (..)”.

Tutto ciò premesso, l’Istante propone istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 in ragione delle incertezze interpretative e applicative delle norme in esame al caso di specie.

In particolare, l’istante chiede conferma che:

1. in virtù di quanto statuito dalla stessa Agenzia dell’Entrate con la citata risposta, (vale a dire che la riserva in esame è da considerarsi “liberamente distribuibile”) tale riserva sia rilevante quale incremento di base ACE, già a partire dal periodo d’imposta 2015 per l’intero suo ammontare o, in alternativa

2. nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che tale riserva non sia liberamente distribuibile già dal periodo d’imposta 2015, che essa sia rilevante quale incremento di base ACE, in relazione al “realizzo” tramite ammortamento dei maggiori valori attribuiti agli asset rivalutati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società Istante ritiene che la riserva di rivalutazione definita dall’Amministrazione Finanziaria come “liberamente distribuibile” sia rilevante ai fini ACE sin dal periodo d’imposta 2015 o, tutt’al più, in via del tutto subordinata, man mano che la stessa venga realizzata tramite l’ammortamento dei maggiori valori degli asset rivalutati e fiscalmente riconosciuti una volta transitati a conto economico.

Ciò, poiché, a norma dell’articolo 5, comma 2, lett. b), del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017, tra gli elementi positivi della variazione del capitale rilevanti ai fini ACE ricorrono “gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili”.

Inoltre, a mente del sesto comma dell’art. 5, “si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite”.

L’Istante rappresenta, ancora, che in virtù di quanto chiarito dalla Relazione Illustrativa al Decreto ministeriale del 2017, sarebbero, invece, rilevanti le riserve rilevate in bilancio per le quali sia consentito almeno uno dei predetti utilizzi – vale a dire, l’utilizzo ad aumento del capitale ovvero a copertura di perdite.

In sintesi l’istante rileva che:

– da una interpretazione letterale delle norme appena richiamate appare che le riserve di rivalutazione sono escluse dalla determinazione della variazione in aumento del capitale proprio di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b), del menzionato Decreto in quanto costituite da utili “derivanti da processi di valutazione”;

– al contempo, però, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello (resa in un diverso contesto riferibile non riferibile all’agevolazione ACE), ha ritenuto che “a tale riserva non sia applicabile alcun vincolo di sospensione fiscale”.

Pertanto, se da una parte le norme appena descritte prevedono l’esclusione e irrilevanza ai fini ACE degli utili accantonati a riserva non disponibile – quale è il caso della riserva di rivalutazione -, dall’altra la riserva di rivalutazione iscritta a patrimonio netto nel caso di specie a seguito dell’operazione posta in essere da X S.r.l. è stata inequivocabilmente qualificata dalla stessa Amministrazione Finanziaria come “liberamente distribuibile”.

L’istante rappresenta quindi, che qualora per ipotesi si dovesse diversamente ritenere che la riserva di rivalutazione de qua non sia liberamente distribuibile, in ogni caso la stessa può divenire tale in un momento successivo.

Invero, con specifico riguardo alla riserva di rivalutazione indisponibile divenuta poi disponibile – a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità – la Relazione Illustrativa al Decreto ACE del 14 marzo 2012 (abrogato dal successivo Decreto ACE del 2017) precisava che “costituiscono (…) elementi positivi della variazione del capitale proprio le riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di riserve indisponibili”. In altri termini, come è stato evidenziato nella circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, le riserve in un primo momento non rilevanti ai fini ACE in quanto costituenti “riserva da utili non disponibili”, rilevano successivamente, dal momento della “riclassificazione”, “come incremento di capitale proprio rilevante ai fini ACE per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati”.

In questi casi, il vincolo della non distribuibilità viene meno nella misura corrispondente all’ammontare dell’utile che è stato effettivamente realizzato e l’utile di esercizio destinato a tale riserva diviene un utile destinato a riserva disponibile ai fini dell’ACE, con la conseguenza che la perdita della condizione di indisponibilità rileva dall’esercizio in cui la stessa condizione viene meno.

L’Istante evidenzia, infine, che quanto alla specifica nozione di realizzo, nel pronunciarsi su un caso simile a quello qui in esame, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito con risposta ad istanza di interpello n. …, che “al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l’attività di ammortamento dei valori rivalutati rappresenta realizzo dei maggiori valori che da “virtuali” si fanno “reali”. L’ammortamento, in sostanza, facendo partecipare (a riduzione degli utili di esercizio) il costo rivalutato dei beni strumentali al risultato economico dell’impresa, ne concretizza il valore, che da semplicemente stimato diventa effettivo”.

Ciò posto, secondo l’Istante, data la qualificazione della riserva in questione come “liberamente distribuibile” essa andrebbe considerata quale incremento patrimoniale rilevante ai fini ACE già dall’anno d’imposta 2015.

In via del tutto subordinata si dovrebbe ritenere che la riserva de qua sia esclusa dal beneficio quanto meno temporaneamente e non permanentemente. In questo caso, dunque, X S.r.l. accederebbe al beneficio ACE man mano che la riserva viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio attraverso l’ammortamento del maggior valore dei beni rivalutati.

Alla luce di quanto finora esposto, l’Istante ritiene che – in caso di risposta affermativa da parte dell’Amministrazione finanziaria – il beneficio ACE possa essere recuperato già dall’anno d’imposta 2015 mediante l’invio di modelli redditi integrativi a norma dell’articolo 2 del D.p.r. n. 322/1998.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Nel caso rappresentato con l’istanza in oggetto X S.r.l. ha posto un quesito in merito alla rilevanza della Riserva di Rivalutazione iscritta a seguito della rivalutazione, ai fini contabili e fiscali, dei valori degli asset costituenti la X.

Al riguardo si osserva che il comma 6 dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE), ribadendo quanto già disposto dal precedente DM del 14 marzo 2012, ha previsto che ai fini del comma 2 – secondo cui rilevano come incrementi del capitale proprio gli accantonamenti di utili a riserve ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili – si considerano riserve di utili non disponibili (ossia, non acceabili tout court):

– le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione;

nonché

– quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite;

La stessa norma chiarisce ulteriormente che nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Nella Circolare n. 21/E del 21 giugno 2015 – con specifico riferimento alle “riserve da rivalutazione, iscrivibili a seguito delle previsioni contenute in leggi speciali nonché in applicazione dell’obbligo di deroga di cui al comma quarto dell’art. 2423 del codice civile” – è stato, inoltre, chiarito che le riserve da rivalutazione sono riconducibili nel novero delle riserve da utili non disponibili, (poiché derivanti da fenomeni valutativi) e, quindi, non rilevanti ai fini dell’ACE, tuttavia, esse rilevano ai fini ACE, semprechè si siano formate a decorrere dal periodo d’imposta 2011, per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione in riserve disponibili.

In merito alla predetta riclassificazione si osserva che, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l’ammortamento dei valori rivalutati rappresenta realizzo dei maggiori valori che da “virtuali” si fanno “reali”. L’ammortamento, in sostanza, facendo partecipare (a riduzione degli utili d’esercizio) il costo rivalutato dei beni strumentali al risultato economico dell’impresa, ne concretizza il valore, che da semplicemente stimato diventa effettivo (Cfr. Guida OIC n. 4 sulla distribuzione di utili e riserve la quale include espressamente l’ammortamento tra le modalità di realizzazione – e, quindi, di riclassificazione – dei valori che le costituiscono).

In sintesi, il concorso delle riserve di utili alla determinazione della base agevolabile ai fini ACE richiede la duplice contestuale condizione che si tratti di riserve derivanti da utili effettivi (ie. “non valutativi”) e che siano distribuibili, ovvero utilizzabili o per copertura perdite, o per aumenti di capitale.

Solo le riserve formate con utili “effettivi” ed al contempo utilizzabili come sopra specificato sono da considerarsi “Aceabili” già a partire dal primo giorno dell’esercizio in cui interviene la delibera di accantonamento.

Diversamente, le riserve cd. valutative (benché utilizzabili per distribuzione, o per copertura perdite, o per aumenti di capitale) divengono aceabili solo dal momento in cui diventano effettive per effetto del venir meno della primaria condizione di indisponibilità (i.e. al momento del realizzo/della riclassificazione).

Nel caso di specie, il contribuente istante, sulla base di apposita legge, ha eseguito una rivalutazione, ai fini contabili e fiscali, dei valori degli asset costituenti la X (di proprietà di Y).

A fronte di tale rivalutazione è stata costituita, quale nuova posta del patrimonio netto, una specifica “riserva da rivalutazione”, pari ad Euro … al 31.12.2015 (rimasta invariata al 31.12.2020).

Ciò posto, la suddetta Riserva da Rivalutazione (in origine non rilevante ai fini ACE in quanto riconducibile nel novero delle riserve da “utili non disponibili in quanto derivanti da eventi valutativi”), poiché (i) iscritta a seguito di previsioni contenute in leggi speciali e (ii) costituita successivamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, è da considerarsi disponibile ai fini ACE solo al momento del “realizzo”, che – come sopra evidenziato in termini generali – avviene a seguito dell’ammortamento del maggior valore dei beni immateriali rivalutati.

Si concorda, pertanto, con la soluzione proposta in via subordinata dall’Istante; per cui, detta riserva concorre alla formazione della base ACE man mano che la stessa viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio attraverso l’ammortamento. Va da sé che – coerentemente con il fatto che il dato rilevante ai fini dell’ACE è il patrimonio netto civilistico e che questo dato va assunto nella sua accezione bilancistica e nell’ammontare che risulta dalla corretta applicazione delle regole contabili osservate dall’impresa – il riferimento è all’ammortamento civilistico del maggior valore dei beni rivalutati.