AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 marzo 2021, n. 203
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Rimborso imposte dirette soggetti non residenti
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] già [BETA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è una società priva di stabile organizzazione in Italia che detiene partecipazioni in società di diritto italiano aventi la forma giuridica di società di persone.
In base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) i redditi prodotti da tali società – operanti nel settore della produzione di energia elettrica con applicazione, in base alla convenzione sottoscritta con il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”), della relativa tariffa incentivante – e le conseguenti ritenute sono state attribuite all’istante che ha presentato, per l’anno d’imposta 2014, apposita dichiarazione, da cui sono emerse imposte a credito chieste a rimborso tramite indicazione nell’apposito rigo (RX1, col. 3).
L’istante riferisce che «allo stato, l’Agenzia delle Entrate non ha dato seguito a tale richiesta di rimborso, né ha inoltrato all’Istante richiesta di documenti integrativi o di chiarimenti o di maggiori delucidazioni», motivo per cui «intende presentare un’istanza di sollecito rimborso al fine di ottenere il rimborso in questione, e a tal fine si è posta il dubbio di quale sia l’Ufficio competente al quale indirizzare l’istanza di sollecito rimborso».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, non rinvenendo precise indicazioni nelle norme e provvedimenti sinora emanati sulla competenza degli uffici a trattare il proprio caso, per «motivi di organicità della materia nonché di chiarezza e trasparenza nei confronti dei soggetti non residenti, l’Istante ritiene dunque che il Centro Operativo di Pescara debba intendersi competente alla gestione del rimborso che verrà richiesto dall’Istante».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si premette che esula dalle competenze della scrivente, in risposta all’istanza in oggetto, ogni valutazione in merito all’esistenza dei presupposti e dei requisiti per la spettanza del credito chiesto a rimborso dall’istante, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Come ricordato dall’istante nell’interpello presentato, con la risoluzione n. 123/E del 13 dicembre 2011, è stato chiarito che «laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura avente competenza in base alle indicazioni sopra fornite».
I contribuenti possono quindi sempre confidare sul fatto che, anche in caso di errore, l’Ufficio competente alla trattazione dei rimborsi ex articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sarà comunque individuato e coinvolto.
Tanto premesso, già commentando i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 dicembre 2001, 28 dicembre 2001 e 27 febbraio 2002, la circolare n. 31/E del 12 aprile 2002 aveva evidenziato che sono attribuite al Centro operativo di Pescara «una serie di nuove attività, alcune già di competenza dei Centri di servizio delle imposte dirette e indirette, altre di competenza degli uffici locali e degli uffici Iva», tra cui «d) Gestione dei rimborsi a non residenti in materia di crediti d’imposta sui dividendi, ritenute, eccetera; gestione dei rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a Convenzioni internazionali compresi quelli relativi a ritenute Irpef sulle pensioni pubbliche e private corrisposte da Istituti o Enti di Previdenza italiani».
L’indicazione, in linea con il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 2011/16271 del 28 gennaio 2011 – il quale individua in un’apposita area del Centro operativo la competenza per la «gestione dei rimborsi a soggetti non residenti in materia di ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, canoni, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e altre fonti di reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, della normativa interna e in base alle convenzioni internazionali e alla normativa comunitaria applicabili in materia di rimborsi richiesti da soggetti non residenti e controlli, anche di carattere preventivo, volti ad evitare l’erogazione di rimborsi indebiti;» (cfr. il punto 3 del provvedimento) – esprime la volontà di non convogliare sul Centro operativo di Pescara tutte le richieste di rimborso avanzate da soggetti non residenti, derivanti da qualsiasi fonte di reddito.
Sotto il profilo normativo va poi aggiunto che «Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. […]
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.» (così l’articolo 58 del d.P.R. n. 600 del 1973).
L’individuazione del domicilio fiscale porta con sé quella dell’Ufficio territorialmente competente al controllo della dichiarazione presentata dal soggetto ed alla valutazione (con successiva eventuale erogazione) dei rimborsi che vi si riferiscono (cfr. l’articolo 31 del medesimo d.P.R. n. 600).
Nel caso di specie, considerato che dai dati presenti in Anagrafe Tributaria l’istante risulta avere domicilio fiscale in […], Via [,,,], è in riferimento a tale comune che deve essere individuato l’Ufficio territorialmente competente alla valutazione dell’istanza di rimborso presentata/da presentare e a tutti gli eventuali chiarimenti sull’erogazione o meno del rimborso stesso.
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