L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 49/E del 11 luglio 2013, in risposta ad un interpello inoltrato da una fondazione, afferma che i rimborsi spese sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale sono “liberi” dalla ritenuta d’acconto.
Il soggetto che ha inoltrato l’interpello è una fondazione che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’alta formazione tecnologica del Paese, e invita studiosi provenienti da altre istituzioni scientifiche, allo scopo di visitare i propri laboratori e di svolgere seminari a fronte dei quali non corrisponde ai docenti e ricercatori alcun compenso per la prestazione occasionale, ma riconosce solo il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, non deve operare alcuna ritenuta. L’esonero dalla ritenuta vale anche se è la fondazione a pagare anticipatamente le spese.
La semplificazione vale anche per il percipiente, sia residente in Italia sia fiscalmente non residente, che non deve riportare le somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Resta in ogni caso ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell’Irap.
È questa, in sintesi, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E dell’11 luglio 2013, a seguito di un’istanza di interpello presentata dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia. Nell’istanza è stato precisato che l’istituto invita docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche a visitare i propri laboratori e a svolgere seminari scientifici (cosiddetti invited speakers), favorendo la divulgazione e lo scambio reciproco delle conoscenze.
La fondazione non corrisponde ai docenti e ricercatori, che in genere non svolgono attività di lavoro autonomo abituale, alcun compenso a titolo personale, limitandosi al solo rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) o al sostenimento diretto delle stesse.
La doppia semplificazione, per la fondazione che non opera la ritenuta sul compenso occasionale pari al rimborso delle spese, e per i percipienti, che non devono riportare le somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi, vale nei casi in cui le spese stesse siano solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.
In questi casi, si genera un reddito diverso, di lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta. La possibilità di “collegare” il compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo, anche se in anni diversi, è tipica dei redditi di lavoro autonomo non abituale, che sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui le spese si riferiscono.
La doppia semplificazione non è invece applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, supera le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venire meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In questo caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
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