AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 marzo 2020, n. 83
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – rimessa in vendita di titoli d’ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), intermediaria nella vendita di biglietti per eventi teatrali, sportivi, ecc., fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi, con l’indicazione del nome e del cognome del soggetto che ne fruisce.
Il successivo comma 545-quater contempla la possibilità di rivendita di un titolo nominale che tuttavia deve essere ceduto al “prezzo nominale”.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 223774 del 27giugno 2019 ha stabilito le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita di titoli d’ingresso nominativi o il cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.
Stante lo specifico rinvio al “prezzo nominale”, l’istante chiede di sapere se un biglietto originariamente acquistato, ad esempio, con “tipo titolo” “intero” possa essere rivenduto ad utenti di categoria diversa – aventi diritto a riduzioni – come per esempio spettatori anziani e viceversa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante nell’operazione di rivendita del titolo d’ingresso – previo annullamento della prima vendita mediante il meccanismo di tracciabilità disposto dal citato provvedimento direttoriale – intende lasciare scegliere liberamente al nuovo acquirente il “tipo titolo” sulla base delle proprie caratteristiche, senza vincolarlo al “tipo titolo” originariamente acquistato.
Parere dell’agenzia delle entrate
Le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi. In particolare:
– le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo;
– per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche dei citati misuratori.
I commi 545 e 546 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) hanno introdotto disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso – relativi ad attività di spettacolo – effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.
Successivamente, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 è intervenuta sulla medesima disciplina, introducendo il titolo di accesso nominativo con specifiche esclusioni per attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.
Al riguardo, il comma 545-bis dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (inserito dall’articolo 1, comma 1100, della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81) stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, (…), i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Il successivo comma 545-quater dispone che “I siti internet di rivendita primari, i boxoffice autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell’evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell’intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell’intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive”.
Infine, con il già citato provvedimento direttoriale del 27 giugno 2019, di attuazione delle predette disposizioni legislative, sono state disciplinate le procedure di rimessa in vendita e cambio utilizzatore dei titoli di accesso; tali facoltà sono concesse sia all’acquirente che all’intestatario del titolo (ovviamente ove si tratti di soggetti diversi).
In particolare, la procedura di cambio utilizzatore prevede l’annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.
La rimessa in vendita si sostanzia, invece, nell’offerta al pubblico del titolo di cui l’acquirente o l’utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. In altre parole ciò che viene rimesso in vendita è il posto relativo a quel determinato evento. Tale offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili. In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l’indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente. Il valore del nuovo titolo non può essere superiore al “valore nominale” del “tipo titolo”acquistabile dal nuovo acquirente, da intendersi come il prezzo di vendita stabilito a suo tempo dall’organizzatore per i titoli del medesimo tipo. Questo vuol dire che un posto venduto, ad esempio, per un minore (primo acquirente) ad un prezzo “Ridotto-under 12” può essere rivenduto ad un adulto (secondo acquirente) ad un prezzo “Intero”, ossia al “valore nominale” di un titolo della medesima categoria (intero), senza ulteriori maggiorazioni.
In entrambi i casi – cambio utilizzatore e rimessa in vendita dei titoli di accesso – i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono, dunque, addebitare solo il costo per l’intermediazione.
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- Collocamento sul mercato di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche - Risposta 13 luglio 2020, n. 212 dell'Agenzia delle Entrate
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