Verbale di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. del 18 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini
ACCR 19-04-2010
EDILI (INDUSTRIA) – PERSONALE DIPENDENTE – ACCR
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 19 aprile 2010, in Roma
tra
l’ANCE
e
la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
Allegato 1
Art. 12. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 38.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L’ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 2
FERIE
All’art. 15 e all’art. 62 del c.c.n.l. vigente è aggiunto il seguente comma.
“Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art. 38 del vigente c.c.n.l. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento. Resta fermo l’obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno”.
Allegato 3
Art. 38. ACCORDI LOCALI
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 20;
d) alla determinazione dell’indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa;
f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, dell’elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente c.c.n.l.;
g) alle attuazioni di cui all’art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 87.
L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tale fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall’ISTAT.
Un solo ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali fissato a livello nazionale, la percentuale di EVR con validità triennale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR fissato a livello territoriale; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR fissato territorialmente.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
– volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’EVR esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
– l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
– la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’erogazione dell’EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1. alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3. all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
6. all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 91;
7. alle determinazioni di cui all’art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Visto quanto stabilito nell’accordo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l’anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
Allegato 4
Art. 46. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 38.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L’ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 5
LAVORO A TEMPO PARZIALE
All’art. 78 del vigente ccnl dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma:
I contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del Durc all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce stessa.
Allegato 6
DIRITTO ALLO STUDIO
Il primo e il secondo comma della lettera B) dell’art. 90 del c.c.n.l. vigente sono modificati come segue:
“Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti”.
“I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo”.
Allegato 7
Art. 114. ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il capolarato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
– ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
– fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
– favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
– predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
– incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
– l’assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
– la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
– la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l’approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:
– la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
– tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
– la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
– la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
– tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento;
Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna Scuola Edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all’art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.
Allegato 8
PROTOCOLLO SULL’INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI
NAZIONALI E TERRITORIALI
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
In relazione quindi:
– alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
– alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell’Ente medesimo:
le parti concordano che:
1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell’….% della massa salariale dell’esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell’esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.
Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al …% delle rispettive entrate.
Le Parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del CCNL.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all’Ente paritetico nazionale di riferimento per l’approvazione.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L’assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l’obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredato da una relazione sull’attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all’anno del bilancio di riferimento.
5) Viene confermato, altresì, l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall’esercizio 2010, l’obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l’incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una Società di certificazione l’incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all’attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l’elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all’Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l’Ente nazionale provvederà ad intimare all’Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza qualificata di 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell’Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l’inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell’Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione.
10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
– mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
– mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
– mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
– impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
– rilascio del durc in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
– mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT.
11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull’operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d’accompagno sull’attività preventivata e svolta.
13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
15) Le parti confermano il contenuto dell’Accordo Nazionale 30 maggio 2005, ivi compresa la lett. b) sull’obbligo di determinazione delle aliquote di equilibrio.
16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ccnl. Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).
Allegato 9
PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
In relazione a quanto disposto:
– dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all’articolo 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni […] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all’articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l’inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
– dall’Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal ccnl 18 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1° gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina)
le parti concordano sulla necessità di:
– attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
– attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l’automatismo dell’informativa sulla notifica preliminare;
– attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nell’Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della congruità), la verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.
Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche.
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito
1. Data della comunicazione
2. Indirizzo del cantiere
3. Committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
4. Natura dell’opera
5. Responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
9. Durata presunta dei lavori in cantiere
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori
14. Attribuzione di una codifica per cantiere.
2) Questi dati dovranno essere integrati con
a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell’impresa e all’intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
b) l’importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d’opera;
c) il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.
3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l’incrocio dei dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la Banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere – denunciando le ore svolte dai propri lavoratori – in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto, del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.
***
La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell’opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Alla fine dell’opera, infatti, all’atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all’Avviso Comune del 17 maggio 2007.
Ferma restando la sua adozione da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce, la verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale, nelle province e con decorrenza che le parti sociali nazionali individueranno entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine le parti sociali nazionali individueranno anche la decorrenza sull’intero territorio nazionale.
***
E’ affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software “MUT”, il compito di realizzare una BANCA DATI nazionale anagrafica.
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad inoltrare e ad aggiornare la Banca Dati nazionale anagrafica, costituita presso la Cnce, con i seguenti elementi:
– lavoratori
– imprese
– numero Durc emessi per ciascuna impresa.
***
Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l’autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell’ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell’INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all’interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L’adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da part delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell’attività ispettiva.
***
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell’ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.
Allegato 10
DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ENTI PARITETICI
In relazione a quanto disposto dal quart’ultimo comma dell’allegato Q al ccnl 18 giugno 2008, nell’eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promanati da altra contrattazione collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
Allegato 11
AVVISO COMUNE
CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE
La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.
Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Cigo e Cigs.
Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 05 marzo 2009.
Il nostro sistema bilaterale, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai lavoratori edili, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.
Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 29 della legge n. 341/95.
Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della Cigo attraverso un apposito decreto.
Attualmente le imprese edili versano per gli operai un’aliquota del 5,20%, comprensivo degli eventi meteorologici, a fronte dell’1,90% – 2,20% degli altri settori dell’industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve.
In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell’industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.
Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l’Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.
A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.
I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.
Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.
Allegato 12
PROTOCOLLO SUL RLST
AD INTEGRAZIONE DELL’ART. 87
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (Rlst).
Il Rlst è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all’Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentante, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa l Comitato paritetico territoriale per l’adozione delle necessarie misure.
Il Rlst, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, co 6 del D.Lgs. n.81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18, co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del Dlgs n. 81/08 e s.m. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del DLgs n. 81/08 e s.m.
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del Rlst non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale e l’attività dello stesso Rlst potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.
Avuto l’incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il Rlst viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell’ambito dei Rls aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei Rls può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un Rlst.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l’attività di coordinatore dei Rls aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.
Allegato 13
Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro
Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l’Ente Paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all’interno dei cantieri.
Per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell’ambito territoriale.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CPT e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.
Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà costituite ai sensi dell’art. 109 del vigente ccnl che prevede gli Enti paritetici territoriali unificati Scuola Edile e Comitato paritetico territoriale, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall’Ente paritetico, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell’ambito del singolo cantiere, l’Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi, informativi e l’addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall’impresa in collaborazione con l’Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere, nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non possono comportare onere economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente Scuola, in collaborazione con il CPT, un’adeguata e specifica formazione. L’informazione e l’aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all’interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.
E’ affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso la Scuola Edile. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell’ambito del cantiere in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CPT.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
E’ affidata al sistema dei CPT la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.
Il CPT e l’Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l’attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il Coordinamento regionale dei CPT afferenti la Regione di appartenenza. Tali Coordinamenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell’attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.
Allegato 14
PROTOCOLLO SUL PREVEDI
In relazione ai dati forniti dal Fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:
– del non elevato numero di lavoratori iscritti, circa 53.000 al 31 dicembre 2009 rispetto ad una potenzialità almeno di 400.000 del settore ed ancora più per il fatto che di questi solo 40.000 circa contribuiscono effettivamente;
– dello scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la Covip ha concesso l’autorizzazione all’avvio del Fondo Prevedi;
– della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa/gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali di una certa struttura e consistenza possano posizionarsi sul mercato in maniera efficace, in una valida prospettiva pensionistica per i lavoratori iscritti, con l’intento comunque di proseguire e migliorare il percorso già tracciato relativo ad una previdenza complementare per i lavoratori del settore.
Le parti concordano sulla necessità di:
1. favorire ed agevolare l’incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:
a) attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
b) rendere praticabile l’adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
c) sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
d) incaricare le Casse Edili, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.
2. avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l’ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente c.c.n.l.;
3. mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo.
* * * *
A decorrere dal 1° ottobre 2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10% fissato dal paragrafo 6 dell’art. 108 del ccnl 18 giugno 2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile.
Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla relativa Commissione Paritetica, finalizzato ad approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.
Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario “Fondo di previdenza complementare Prevedi”, per un periodo di due anni.
Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.
Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato paragrafo 6 dell’art. 108, e cioè il restante contributo dello 0,05%, sarà versato dalle imprese nell’apposito Fondo “lavori usuranti e pesanti” da costituirsi presso la Cassa Edile.
Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo “lavori usuranti e pesanti” è ripristinato, dal 1° ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.
Allegato 15
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’EET
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
Allegato 16
Art. 120. DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 19 aprile 2010 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Allegato 17
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con qualifica del 2° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 106,47 di cui euro 35,10 a decorrere dal 1° aprile 2010, euro 35,10 a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed euro 36,27 a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
LIVELLI | AUMENTI | NUOVI MINIMI | PARAMETRI | |||||
Complessivi | 01/04/2010 | 01/01/2011 | 01/01/2012 | 01/04/2010 | 01/01/2011 | 01/01/2012 | ||
7 | 182,00 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 1.478,71 | 1.538,71 | 1.600,71 | 200 |
6 | 163,80 | 54,00 | 54,00 | 55,80 | 1.330,83 | 1.384,83 | 1.440,63 | 180 |
5 | 136,50 | 45,00 | 45,00 | 46,50 | 1.109,02 | 1.154,02 | 1.200,52 | 150 |
4 | 127,40 | 42,00 | 42,00 | 43,40 | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 | 140 |
3 | 118,30 | 39,00 | 39,00 | 40,30 | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 | 130 |
2 | 106,47 | 35,10 | 35,10 | 36,27 | 865,05 | 900,15 | 936,42 | 117 |
1 | 91,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 739,36 | 769,36 | 800,36 | 100 |
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