AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 marzo 2020, n. 99

Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 e modifiche apportate dall’articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019. Rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società Alfa SpA svolge attività nel settore della produzione e distribuzione di (…) ha formulato un quesito, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, in merito a quanto di seguito rappresentato.

La società istante ha presentato in data 30 giugno 2016 istanza di accordo preventivo finalizzata alla determinazione del reddito agevolabile derivante dall’utilizzo di taluni beni immateriali, ai sensi dell’articolo1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 (c.d. “Patent Box”).

A fronte della istanza presentata nel periodo di imposta 2016 (con opzione quinquennale 2016-2020) e della rinuncia presentata dallo stesso nel 2019, a seguito della quale dovrà essere esercitata una opzione annuale per l’esercizio della autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019, a parere del Contribuente resterebbe “scoperto” il periodo 2020 – ultimo anno del quinquennio di vigenza dell’agevolazione – pertanto a suo avviso dovrebbe presentare una istanza di ruling per il solo 2020, pur avendo presentato la rinuncia alla procedura di accordo prevista dal Provvedimento del 30 luglio 2019. A tal riguardo, a seguito delle modifiche apportate a detta disciplina per opera dell’articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 (c.d. Decreto Crescita), l’istante chiede se deve presentare un’istanza di ruling per coprire le restanti annualità del quinquennio di vigenza della agevolazione, manifestando l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura di ruling.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che, nell’ipotesi di autodeterminazione diretta del reddito agevolabile in regime di Patent Box, in presenza delle medesime condizioni che ne hanno consentito l’esercizio dell’opzione, la società può presentare un’istanza di ruling al fine di coprire le restanti annualità del quinquennio di vigenza dell’agevolazione.

Parere dell’agenzia delle entrate

In via preliminare si rappresenta che non è oggetto del presente interpello la sussistenza di requisiti per la fruizione dell’agevolazione cd. Patent Box restando,pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria sui predetti aspetti.

L’articolo 4, del Decreto Crescita, ha modificato il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent Box) dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre2014, n.190.

Con successivo Provvedimento direttoriale del 30 luglio 2019, prot. n.2019/658445 (di seguito, il “Provvedimento”), sono state emanate le disposizioni attuative della novella legislativa.

Il nuovo Regime opzionale di autoliquidazione di cui al menzionato articolo 4 del decreto crescita consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il Contribuente predisponga il set informativo richiesto.

La previsione contenuta al punto 7 del Provvedimento permette a coloro che abbiano una procedura di Patent box in corso riferibile ad esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del D.L. Crescita di fruire del Regime di autoliquidazione di cui al menzionato articolo 4 del decreto crescita anche per tali periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo.

Si precisa al riguardo che la condizione per accedere all’autoliquidazione di cui al menzionato art. 4 del decreto crescita, per periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L Crescita, è costituita dalla sussistenza di una procedura di Patent box pendente.

Non si ritiene sussistente una procedura di Patent box in corso laddove sia stato adottato un provvedimento di formale chiusura della stessa per mancato accordo, né qualora l’istanza di accesso alla predetta procedura sia decaduta per mancata integrazione della documentazione nei termini previsti dalla relativa disciplina. Non potrà, altresì, considerarsi sussistente una procedura che sia stata dichiarata dall’Ufficio inammissibile o improcedibile in via definitiva.

Per il primo periodo di imposta di applicazione del regime di auto liquidazione di cui al menzionato articolo 4 del decreto crescita, e nelle more dell’aggiornamento dei modelli dichiarativi, per le indicazioni relative alle modalità di compilazione dei quadri e campi dedicati al regime, si opera un richiamo alla Risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019.

Il Contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box, pertanto,deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell’istanza, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa. Il Contribuente che abbia espresso e comunicato tale volontà deve altresì predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi (dal 2016 al 2020) e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi.

Si precisa che la rinuncia deve riguardare la procedura di Patent box nella sua interezza (tutto il quinquennio di vigenza); pertanto detta rinuncia non può essere di tipo parziale, ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling.

Resta fermo che, in ogni caso, il contribuente non può presentare istanza di ruling, in quanto ha rinunciato alla procedura per tutti i periodi di imposta coperti dalla opzione quinquennale (2016-2020). Qualora volesse beneficiare dell’agevolazione per il periodo di imposta 2020 è tenuto a esercitare l’opzione annuale prevista per l’autoliquidazione, essendo venuta meno la procedura di accordo preventivo a seguito di rinuncia.