AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 ottobre 2021, n. 745
Articolo 88, comma 4-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Rinuncia al credito da parte del socio di società che applica il regime agevolato del “Registro Internazionale”, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 457 del 1997
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, Alfa S.p.A. (“Alfa”), è una compagnia di navigazione italiana con sede a … . Riferisce di aver concentrato le sue attività nel trasporto di …, in particolar modo nel … .
Riferisce, altresì, che la flotta di sua proprietà è ad oggi composta da … navi … .
Tutte le navi sono iscritte nel Registro Internazionale di cui al decreto-legge n. 457 del 1997 presso la capitaneria di Porto di … . Detta iscrizione è stata effettuata in sede di prima acquisizione di ciascuna nave e si è protratta senza soluzione di continuità fino ad oggi.
Con l’aumento dei traffici mondiali, ad inizio del XXI secolo, si è verificato nel settore un forte incremento dei noli che hanno spinto gli armatori operanti nei diversi settori, ad ordinare nuove navi. La corsa verso le nuove costruzioni è stata sostenuta dal settore finanziario che metteva a disposizione degli operatori del settore ingenti risorse finanziarie. In questo contesto anche Alfa ha fatto ricorso all’indebitamento per acquistare l’attuale flotta che, fino alla data del Piano di cui si dirà oltre, era gravata da ipoteche verso Banca Gamma S.p.A. a garanzia dei finanziamenti erogati in relazione ad ogni singola nave.
L’eccesso di offerta di navi e di disponibilità di stiva ha causato tuttavia un forte ribasso dei noli, principale causa della forte crisi nel settore armatoriale che ha portato diversi operatori del settore, ivi inclusa la società, all’impossibilità di far fronte agli oneri finanziari connessi agli investimenti nella flotta.
In questo contesto, l’istante ha adottato un piano di risanamento, ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto n. 267 del 1942, approvato in data … (“Piano”).
Il Piano si estende nell’arco temporale … ed è basato sull’accordo (“Accordo”) raggiunto tra l’istante, Banca Gamma S.p.A. (“Gamma”) e Beta S.r.l. (“Beta”).
L’Accordo prevede, tra le altre, le seguenti operazioni da svolgersi nel …:
1. rinuncia da parte della Banca Gamma S.p.A. alle ipoteche sulle navi e contestuale cessione da parte dell’istituto bancario a Beta dei crediti vantati nei confronti dell’istante in relazione ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto delle navi, per un ammontare di circa euro …;
2. delibera di «copertura perdite» con ricostituzione del capitale sociale, azzerato dall’operazione precedente, tramite aumento aperto anche a Beta;
3. sottoscrizione del … del capitale da parte di Beta e del … da parte dei soci Tizi;
4. conversione da parte di Beta del credito (precedentemente acquistato dall’istituto di credito) in strumenti partecipativi/azioni di Alfa per un ammontare di circa euro … .
Secondo quanto riferito, le disposizioni dell’Accordo di cui ai punti 2, 3 e 4 sono state attuate mediante delibera del … e relative conferme da parte dei soci, in particolare:
– sottoscrizione del … del capitale sociale da parte di Beta per euro … mediante compensazione del credito per la sottoscrizione del nuovo capitale con parte del debito per i finanziamenti acquisiti dall’istituto di credito e sottoscrizione del … del capitale sociale da parte dei soci Tizi;
– sottoscrizione del sovrapprezzo e della riserva volontaria per complessivi euro … mediante conversione da parte di Beta del residuo ammontare dei crediti acquistati dall’istituto bancario per pari importo.
Il Piano, attestato dal Dott. Caio e dalla Dott.ssa Sempronia è stato regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese, in data ….
L’istante e le parti che hanno sottoscritto l’Accordo hanno dato attuazione a quanto indicato nel Piano nel corso del …. In particolare, in seguito alla conversione da parte di Beta del credito finanziario acquistato dall’istituto bancario in patrimonio, Alfa ha iscritto una riserva sovrapprezzo azioni nel patrimonio netto di euro … e una riserva straordinaria per euro … . La riserva sovrapprezzo è stata parzialmente utilizzata allo scopo di coprire le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.
La conversione da parte di Beta del credito di euro … in patrimonio ha comportato la rinuncia da parte del socio alla riscossione dell’intero valore nominale del credito.
Tale operazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis , del TUIR, il quale prevede che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha comunicato alla società tale valore, pari a Euro … .
Tenuto conto che il credito è stato acquistato da Beta verso un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, in conseguenza di quanto previsto dal Piano è emersa in capo a Alfa una sopravvenienza attiva fiscale pari euro … (differenza tra il valore nominale del credito finanziario pari a euro … e il valore fiscale in capo al socio pari a euro …).
In conseguenza della situazione economico finanziaria sopra rappresentata, la società ha accumulato al … perdite fiscali di cui all’articolo 84 del TUIR per euro … ed eccedenze d’interessi passive ex articolo 96 del TUIR per euro … .
Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. R.U. n. …, l’istante ha precisato che:
– il costo fiscale in capo a Beta dei crediti verso Alfa in relazione ai mutui nave ed acquistati da Gamma è pari ad euro …;
– il debito di Alfa, il cui stralcio ha dato origine alla sopravvenienza, è integralmente derivante dalla sottoscrizione di mutui ipotecari (allegati alla documentazione integrativa) aventi ad oggetto esclusivo il finanziamento di investimenti navali. Si tratta in particolare di finanziamenti contratti per l’acquisto della flotta, ovvero delle navi … . Ai fini IRES, gli oneri finanziari correlati al debito in esame sono stati integralmente assoggettati al regime di deduzione parziale (ovvero in misura pari al 20% del loro ammontare) ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decretolegge n. 457 del 1997;
– tutte le navi suddette sono state iscritte nel Registro Internazionale fin dall’originaria acquisizione e vi sono rimaste senza soluzione di continuità. Al riguardo, l’istante ha allegato i certificati di iscrizione di ciascuna nave nel Registro Internazionale, ove è possibile riscontrare sia l’iscrizione che lo stretto legame tra ciascuna nave e il relativo finanziamento, contratto contestualmente all’acquisto delle navi (espressamente menzionato nei certificati in relazione al vincolo ipotecario, successivamente cancellato in seguito alla ristrutturazione del debito).
Come sopra indicato, tutte le navi della flotta dell’istante sono iscritte nel Registro Internazionale. L’articolo 4 comma 2 del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Ai fini della determinazione del reddito derivante dall’utilizzazione delle navi di proprietà, la società ha da sempre applicato e tutt’ora applica la sopra richiamata disciplina fiscale.
Alla luce di quanto sopra, l’istante chiede (primo quesito), ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, la conferma che la sopravvenienza attiva fiscale riveniente dalla rinuncia da parte del socio Beta al credito finanziario sia ricompresa nel risultato fiscale relativo alle navi iscritte nel Registro Internazionale e pertanto soggetta al regime fiscale di cui al decreto-legge n. 457 del 1997.
Inoltre, l’istante chiede (secondo quesito), ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, la conferma che nell’ambito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 88 comma 4-ter del TUIR, in presenza sia di perdite fiscali che di eccedenze di interessi passivi, complessivamente eccedenti la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio al credito, l’istante possa liberamente individuare quale posizione soggettiva impiegare e in quale misura.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per quanto riguarda il primo quesito, l’istante propone la seguente soluzione.
La società, come evidenziato sopra, applica la disciplina di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997. Pertanto, ai fini di individuare il risultato fiscale oggetto dell’agevolazione, i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle navi vengono segregati da quelli connessi all’attività ordinaria. Il reddito (o la perdita) derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’IRES.
Con riferimento alla nozione di reddito contenuta nella norma in esame, l’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 47/E del 23 marzo 1999) ha precisato che la stessa non può che riferirsi alla definizione di reddito d’impresa prevista nell’articolo 51 (attuale articolo 55) del TUIR e alla determinazione del reddito del medesimo in base alle disposizioni di cui agli artt. 52 (attuale articolo 56) del TUIR e seguenti. È stato inoltre confermato (Articolo 145 comma 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388) che anche le plusvalenze realizzate con la cessione delle navi iscritta nel Registro internazionale, beneficiano del trattamento fiscale previsto dal regime in esame (a condizione che la stessa nave sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni).
Per completezza di trattazione, l’istante segnala che ulteriori chiarimenti in merito alla corretta determinazione del risultato fiscale attribuibile alle navi sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’altro regime fiscale opzionale applicabile al settore armatoriale (c.d. tonnage tax), di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344. In particolare, è stato precisato che «tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate vanno compresi anche i componenti negativi di reddito di natura finanziaria strettamente connessi all’utilizzo delle navi ammesse al regime, quali, ad esempio, gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l ‘acquisto di navi agevolate.» (Circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, paragrafo 4).
Alla luce di tale quadro normativo e interpretativo, l’istante ritiene che nella disciplina fiscale applicabile alle navi in esame sia insito il principio in base al quale tutte le componenti che siano inerenti e connesse alle navi agevolate, devono ritenersi ricomprese nella determinazione del reddito/perdita che concorrerà in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile ad IRES della società.
Per quanto attiene alla sopravvenienza fiscale sopra indicata, la previsione fiscale non può essere interpretata se non nel senso di includere tale componente positivo nel risultato fiscale del periodo d’imposta 2019 attribuibile alle navi. Trattasi infatti di una componente di reddito strettamente correlata al debito finanziario specificamente contratto dalla società per l’acquisizione delle navi, i cui interessi passivi maturati lungo la durata del finanziamento hanno coerentemente concorso a determinare il risultato fiscale delle navi.
Ne consegue che, anche in base al principio di correlazione tra proventi attivi e passivi di cui all’articolo 109 del TUIR, la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al credito deve essere attribuibile al risultato fiscale delle navi iscritte al Registro Internazionale.
Per quanto reso noto dalla stampa specializzata (articolo pubblicato da Ship2Shore in data 15 dicembre 2016, allegato all’istanza), tale conclusione sarebbe già stata fatta propria dall’Agenzia delle Entrate in un caso, apparentemente assimilabile a quello in esame, di emersione di sopravvenienza attiva in analogo contesto di risanamento aziendale in relazione al debito gravante su talune navi. In tale caso (con risposta a un interpello del 2016 non pubblicato) l’Agenzia avrebbe confermato che, in virtù di un principio di simmetria, così come sono da ritenersi inclusi gli interessi passivi relativi al mutuo, anche la sopravvenienza attiva conseguente allo stralcio del finanziamento di scopo acceso per l’acquisto o costruzione della nave deve ritenersi inclusa nel regime fiscale proprio della nave (nel caso allora in esame, il regime della tonnage tax.).
In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra illustrate, l’istante ritiene che la sopravvenienza attiva di cui all’articolo 88 TUIR derivante dalla conversione del credito finanziario vantato da Beta in poste patrimoniali di Alfa deve essere ricompresa nel risultato fiscale delle navi iscritte al Registro Internazionale, il quale concorrerà in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’IRES per il periodo d’imposta 2019.
Con riferimento al secondo quesito, l’istante propone la seguente soluzione.
Ai sensi dell’articolo 88 comma 4-ter del TUIR, in presenza di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. Tali disposizioni si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis (la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale).
La ratio della norma in esame è quella di concedere un’esenzione solo parziale, ovverosia evitare che la detassazione accordata si trasformi in una doppia agevolazione, rappresentata, da un lato, dalla detassazione della sopravvenienza attiva da esdebitamento e dall’altro, dalla deduzione di perdite fiscali, eccedenze ACE ed interessi passivi dagli eventuali redditi conseguiti in futuro dall’impresa debitrice.
Assumendo la correttezza dell’interpretazione proposta dall’istante supra, in relazione al primo quesito, la sopravvenienza attiva fiscale di cui all’articolo 88 comma 4 bis TUIR concorrerà a determinare il reddito complessivo della società per un ammontare pari a euro …, pari al 20% della sopravvenienza attiva di euro … .
L’istante ha accumulato al … perdite fiscali di cui all’articolo 84 del TUIR per euro … ed eccedenze d’interessi passivi ex articolo 96 del TUIR per euro … .
L’ammontare delle posizioni soggettive complessive pari a euro … è pertanto superiore all’ammontare della sopravvenienza attiva fiscale di euro … (quota parte che concorrerà a determinare il reddito complessivo della società nel …).
La previsione normativa di cui all’articolo 88 comma 4-ter del TUIR non ha identificato un criterio da utilizzare in presenza sia di perdite fiscali che di eccedenze di interessi passivi. In assenza di una specifica indicazione normativa, il contribuente può liberamente individuare quale posizione soggettiva impiegare e per quale misura.
Tale conclusione è in linea con l’impostazione rappresentata da un contribuente, ed implicitamente confermata dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della risposta n. 160 del 2019. Nel caso oggetto dell’interpello la sopravvenienza attiva da esdebitamento era inferiore alla somma delle posizioni soggettive e il contribuente ha manifestato la volontà, non contestata dall’Ufficio, di utilizzare prioritariamente l’eccedenza ACE e l’eccedenza di interessi passivi e solo per la parte rimanente le perdite fiscali pregresse (attribuite tra l’altro al consolidato fiscale).
Sulla base delle considerazioni sopra illustrate, l’istante ritiene che, in presenza di perdite fiscali e di eccedenze di interessi passivi, anche pregressi, complessivamente eccedenti la sopravvenienza attiva tassata nel periodo d’imposta 2019, la stessa possa liberamente individuare quale posizione soggettiva impiegare e per quale misura ai fini della disposizione di cui all’articolo 88 comma 4-ter TUIR.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che esula dal presente parere ogni valutazione in merito alla correttezza dei valori contabili, fiscali ed economici riportati in istanza e nelle memorie integrative (nonché nei relativi allegati), nonché la quantificazione della sopravvenienza attiva fiscale e interessi passivi ed eccedenze ACE menzionate in istanza e nei documenti allegati, su cui rimangono fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente, si rammenta che non è oggetto del presente quesito la sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime di cui al sotto riportato articolo 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, situazione che si assume acriticamente ai fini della presente risposta (restando, altresì fermo, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria).
Da ultimo, si rammenta che, in ogni caso, non sono oggetto di analisi ai fini della presente risposta ad interpello gli effetti della cessione a Beta dei crediti (euro …) vantati da Gamma nei confronti di Alfa in relazione ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto delle navi, anche in considerazione della circostanza per cui, a fronte della richiesta da parte dell’Ufficio di comunicare il prezzo di cessione dei crediti in parola, nella documentazione integrativa l’istante si è limitata a ribadire il valore fiscale di tali crediti in capo a Beta, informazione peraltro già contenuta in istanza.
L’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dispone che «[…] il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 […]» (sottolineatura aggiunta).
Con riferimento al concetto di «utilizzazione di navi», la risoluzione ministeriale n. 47/E del 23 marzo 1999 ha chiarito che «il reddito agevolato è soltanto quello derivante dall’utilizzo delle navi di cui trattasi iscritte nel Registro Internazionale, rimanendo, pertanto, escluso da detta agevolazione il reddito che, pur relativo a dette navi, è conseguito al di fuori del loro utilizzo».
Il citato documento di prassi, inoltre, ha precisato che rientrano nell’agevolazione anche le altre attività strumentali ed accessorie “strettamente collegate” a quella principale, in considerazione del ruolo spesso molto importante che le stesse assumono nel settore dei traffici commerciali internazionali, salva l’opportunità di specificare dette attività analiticamente e non forfettariamente, al fine di verificarne l’inerenza con l’attività principale.
Con la circolare del 21 dicembre 2007, n. 72/E, relativa al regime agevolato della c.d. tonnage tax, è stato precisato – per quanto qui di rilievo – che tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate vanno compresi anche i componenti negativi di reddito di natura finanziaria strettamente connessi all’utilizzo delle navi ammesse al regime, quali, ad esempio, gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto di navi agevolate (si veda il paragrafo 7.1 del documento di prassi menzionato).
Nel caso di specie, l’istante riferisce di essere proprietaria di … navi …, tutte iscritte nel Registro Internazionale sin dalle relative acquisizioni, per le quali aveva contratto … mutui ipotecari con Banca Gamma.
Rappresenta, altresì, che a causa della sopravvenuta crisi dell’impresa – dovuta al calo generalizzato dei noli – si è trovata nell’impossibilità di far fronte agli oneri finanziari connessi agli investimenti nella flotta. In tale contesto, l’istante ha adottato un piano di risanamento, ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto n. 267 del 1942, attestato da due professionisti e pubblicato nel Registro delle imprese (al riguardo, si rinvia a quanto precisato nel quesito e nella documentazione allegata all’istanza originaria).
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR – a norma del quale «La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale […]» – le operazioni di cui sopra, secondo quanto rappresentato, hanno determinato l’emergere in capo a Alfa di una sopravvenienza attiva pari a … euro, corrispondente alla differenza tra il valore nominale del credito (…) e il valore fiscale dichiarato in capo al socio (…).
Ciò posto, con riferimento al primo quesito la scrivente ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dall’istante, la sopravvenienza attiva in questione non possa beneficiare dell’agevolazione di cui al citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997 (i.e. concorso alla formazione del reddito nella misura del 20 per cento).
La rinuncia della nuova socia Beta ai crediti verso Alfa – crediti che la stessa Beta aveva precedentemente acquistato da Gamma (per un corrispettivo dichiaratamente inferiore al loro valore nominale, in merito al quale si rimette a quanto precisato in premessa) – risulta correlata alla sequela di operazioni, oggetto del piano di risanamento, che l’hanno condotta ad acquisire la quasi totalità del capitale di Alfa (…) e dunque consiste, nella sostanza, in una modalità di capitalizzazione di Alfa da parte di Beta (la cui valutazione resta esclusa dal presente parere).
La sopravvenienza derivante dallo stralcio dei crediti qui in esame, pertanto, non può essere inclusa tra i costi e le spese inerenti le attività agevolate, in quanto non strettamente connessa all’utilizzo delle navi ammesse al regime. Come detto, infatti, il componente positivo rappresenta un «conferimento» irrituale della nuova socia necessario per garantire la sostenibilità del piano e la continuazione, nel suo insieme, dell’attività svolta dall’istante. Il componente di cui si tratta, peraltro, per quanto descritto in istanza non appare costituire esclusivamente la rinuncia agli interessi relativi ai mutui originari che, diversamente, come chiarito nel citato documento di prassi – seppur in relazione dell’agevolazione cd. tonnage tax – concorrono alla formazione del reddito delle attività agevolabili.
Ne deriva che la sopravvenienza emersa per effetto della rinuncia, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, in capo all’istante, costituisce per quest’ultima un componente positivo “generico”, non riconducibile all’utilizzazione delle navi. Da ultimo, è il caso di precisare che il precedente citato nell’articolo di stampa prodotto dall’istante, oltre ad essere stato reso nel contesto di un diverso regime agevolativo (quello della tonnage tax) riguardava una vicenda non sovrapponibile a quella dell’istante in cui è assente la sotto descritta “simmetria” tra i componenti.
In quel caso, infatti, sulla base di un accordo tra compagnia di navigazione e banca creditrice, la prima aveva venduto la nave al miglior offerente, con devoluzione del ricavato alla seconda, che aveva proceduto allo stralcio del credito residuo. Per effetto di tali operazioni, la compagnia di navigazione aveva contabilmente conseguito una minusvalenza netta, derivante dalla vendita della nave ed una sopravvenienza attiva, derivante dalla riduzione del debito residuo. Detta sopravvenienza, per motivi di ordine logico sistematico e nel rispetto di un principio di simmetria – considerato che sono inclusi nel regime forfettario della tonnage tax gli interessi passivi relativi al mutuo c.d. di scopo strettamente inerente l’acquisto o la costruzione della nave – è stata ritenuta fiscalmente irrilevante.
Alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente ritiene che la sopravvenienza de qua deve concorrere alla formazione del reddito dell’istante per l’intero, vale a dire (secondo quanto dichiarato) per euro … . Tuttavia, nel rispetto della simmetria sopra richiamata, resta salva la possibilità di ricondurre al regime agevolato di cui al decreto legge n. 457 del 1997 (con concorso al reddito limitato al 20 per cento) l’eventuale quota parte di sopravvenienza corrispondente a interessi sui mutui per l’acquisto delle navi che fossero già maturati (e non pagati) prima dello stralcio in questione.
Da ciò deriva, altresì, che risulta assorbito il secondo quesito posto dall’istante, considerato che l’ammontare della sopravvenienza così integralmente considerata eccede il totale delle posizioni soggettive accumulate da Alfa, che in base a quanto emerge dall’istanza sono pari a euro … .
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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