AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 dicembre 2019, n. 530

Articolo 88, comma 4-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Rinuncia parziale al credito

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante apparteneva al Gruppo Alfa ed era controllata dalla società Beta ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Nel corso dell’anno 2016 la società Beta S.p.A. fallisce e, conseguentemente, l’intera attività del gruppo Alfa si sospende così come l’attività della società istante, che si arresta a causa della mancanza di direttive da parte della società capogruppo.

Al momento della dichiarazione di fallimento, la controllante Beta S.p.A. vantava nei confronti dell’istante un credito di natura finanziaria.

Nell’anno 2018 una società terza acquista dalla procedura di fallimento della Beta S.p.A, con contratto di compravendita in forma di atto pubblico, la partecipazione nella società Gamma s.r.l..

Tale società terza acquista, sempre dalla procedura fallimentare, il credito sopra citato per un valore inferiore al valore nominale iscritto in bilancio.

Il nuovo creditore rileva il credito per il valore di acquisto, non provvedendo ad iscrivere alcuna sopravvenienza passiva derivante dal minor valore del credito.

L’istante, in sede di documentazione integrativa, acquisita con prot. R.U. n. (…) del 2019, ha dichiarato che: “Con la firma dell’atto di compravendita è risultata evidente l’intenzione di accettazione di un pagamento inferiore rispetto al valore nominale. La formalizzazione della rinuncia al credito, con autodichiarazione o con verbale di assemblea, verrà effettuata nel momento dell’effettivo pagamento di quanto concordato”.

A seguito della sopra citata rinuncia parziale al credito, il debitore (istante) porterà a riserva di patrimonio l’eccedenza di debito data dalla differenza tra il valore nominale iscritto a bilancio e la quota-parte pagata alla controllante. Tale riserva sarà in seguito utilizzata allo scopo di coprire, in parte, l’ingente ammontare di perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante è dell’avviso che, con riferimento al caso di specie, non si è in presenza di una vera e propria rinuncia al credito da parte del socio. Infatti, il minor valore fiscalmente riconosciuto del credito è identificato nel prezzo di acquisto dello stesso, pagato dalla nuova società controllante al fallimento della Beta S.p.A.

L’istante specifica che tale prezzo è stato fissato direttamente dalla procedura concorsuale.

Pertanto, la società ritiene di non applicare le disposizioni di cui all’articolo 88, comma 4-b/s del TUIR in tema di rinuncia al credito del socio poiché incompatibile con la fattispecie prospettata. La differenza derivante dall’iscrizione a bilancio del minor valore fiscale del credito, pari al prezzo effettivamente pagato dalla società controllante alla procedura di fallimento, costituirà per il debitore una riserva di patrimonio diretta al miglioramento della situazione patrimoniale della società, riducendo notevolmente le perdite pregresse della Gamma srl.

Parere dell’agenzia delle entrate

La fattispecie concreta rappresentata dall’istante, caratterizzata dal fatto che il nuovo socio/cessionario del credito vantato nei riguardi della società istante (debitore) rinuncia parzialmente alla riscossione dell’intero valore nominale del credito, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis, del Testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui: “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valorefiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

Ai fini dell’applicazione del citato articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, non assume rilevanza la circostanza che il credito sia stato acquistato da una procedura fallimentare, ma la differente circostanza che il credito sia stato volontariamente acquistato verso un corrispettivo inferiore al suo valore nominale.

La relazione al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, a commento dell’articolo 13 del richiamato decreto, chiarisce che “la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.

Nel caso di specie, l’istante ha rappresentato che il socio provvederà alla formale rinuncia parziale al credito nel momento dell’effettivo pagamento “di quanto concordato”.

La formale rinuncia parziale al credito determinerà per l’istante (debitore), ai fini contabili, un incremento del patrimonio netto; ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis del TUIR, l’istante dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione fiscale in aumento per la “parte che eccede il valore fiscale” del credito rinunciato.

Con riferimento alla posizione del socio creditore rinunciante, da ultimo, si rammenta che “la rinuncia dei soci ai crediti non è