AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 31/E del 9 novembre 2023
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
SOMMARIO:
PREMESSA
1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1.1. Soggetti destinatari del rinvio
1.2. Soggetti esclusi dal rinvio
2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI
PREMESSA
Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”) (NOTA 1), prevede «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».
L’articolo 4 del citato decreto-legge, nello specifico, stabilisce che, per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:
– il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
– la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (NOTA 2).
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo del differimento in esame.
1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1.1. Soggetti destinatari del rinvio
Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
– siano titolari di partita IVA;
– abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (NOTA 3).
Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
1.2. Soggetti esclusi dal rinvio
Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti:
– le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria (NOTA 4), in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
2. SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI
Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR (NOTA 5), dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato (NOTA 6) del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
—
– Note –
(1) In fase di conversione in legge.
(2) L’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 stabilisce che gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo.
(3) In senso analogo, si veda la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, con la quale è stato chiarito che il regime della c.d. flat tax incrementale è applicabile ai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale, purché non gestita in forma societaria.
(4) Si veda la nota n. 3.
(5) L’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85.
(6) A tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 febbraio 2021, n. 44480 - Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48205 - Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20356 - La direttiva 2008/7/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, si applica alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora tali imposte vengano riscosse all'atto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n. 10580 depositata il 1° aprile 2022 - In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…