AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 160 del 24 luglio 2024

Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, commi 2 e 2–bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Interpello antiabuso ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La sig.ra Mevia e i sig.ri Tizio, Caio e Sempronio (di seguito, gli ”Istanti” o singolarmente considerati ”Istante”) congiuntamente richiedono una valutazione antiabuso in relazione a due operazioni di conferimento realizzate in sequenza, finalizzate alla riorganizzazione dell’assetto di controllo della società Alfa S.r.l., attiva nei settori dello sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione di […].

Una delle operazioni è stata già posta in opera, in data […] 2023, mentre la seconda ancora non è stata realizzata.

Come precisato in risposta alla richiesta della documentazione integrativa, nell’assetto antecedente all’effettuazione della prima operazione, Alfa deteneva il 100 per cento delle quote di quattro società (italiane e estere), una delle quali a sua volta detiene il 100 per cento di due società estere.

Viene rappresentato che, in considerazione della crescita del business di Alfa (che è giunta ad avere circa […] dipendenti e un fatturato stimato nel 2023 pari a circa […] di euro), è stata ideata un’operazione di riorganizzazione dell’assetto di controllo di Alfa, rispondente alle seguenti finalità: «a) adeguare l’assetto societario allo sviluppo dell’operatività della Società e del gruppo che seguirà (in ottica di diversificazione, internazionalizzazione, etc.); b) tutelare determinati asset presenti, ma soprattutto futuri (i.e. investimenti immobiliari, etc.) da eventuali rischi operativi; c) stabilizzare l’assetto proprietario della Società, evitando che eventuali dissidi trai soci compromettano lo sviluppo della stessa; d) agevolare il potenziale ingresso di nuovi partner finanziari o industriali nel capitale sociale della Società, ma, al contempo, garantire agli istanti, attuali soci ­ unitariamente considerati ­ di mantenere un rilevante potere di direzione e controllo sulla Società; e) consentire agli istanti di sviluppare individualmente ed autonomamente nuove iniziative imprenditoriali come anche futuri passaggi generazionali, senza che tali iniziative possano compromettere l’operatività della Società».

Prima dell’avvio della predetta riorganizzazione, gli Istanti erano gli unici soci di Alfa, ciascuno con una quota di partecipazione al capitale sociale e diritti di voto pari al 25 per cento.

La prospettata riorganizzazione si compone delle seguenti due operazioni:

1) il conferimento (cd. ”Primo Conferimento”) congiunto da parte degli Istanti delle quote detenute in Alfa nella società di nuova costituzione Beta holding, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”). Tale operazione è stata realizzata, con atto di conferimento sottoscritto in data […] 2023. Come precisato con documentazione integrativa, all’esito dell’operazione gli Istanti detengono ciascuno una quota di partecipazione in Beta holding pari al 25 per cento, con i diritti di voto attribuiti in proporzione alle quote

2) il conferimento (c.d. ”Secondo Conferimento”) da parte di ciascun Istante, della propria quota in Beta holding, a beneficio di quattro holding unipersonali di nuova costituzione, ciascuna interamente partecipata esclusivamente dal conferente. I conferimenti avverrebbero, ricorrendone tutti i presupposti, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2­bis, del Tuir.

All’esito della riorganizzazione, le quattro holding unipersonali riconducibili a ciascun Istante deterranno ciascuna il 25 per cento del capitale di Beta holding, la quale a sua volta deterrà il 100 per cento del capitale di Alfa.

Gli Istanti precisano che la riorganizzazione prospettata intende conseguire le seguenti finalità:

a) adeguamento dell’assetto societario allo sviluppo dell’operatività di Alfa. In particolare, gli Istanti rappresentano che con la costituzione di Beta holding:

a.1) «si consente di allocare diverse attività future in capo a Beta holding, ed in particolare determinate funzioni centralizzate a beneficio di diverse società del gruppo (infatti, attualmente management sta valutando lo sviluppo delle attività di

facility management e di treasury in capo alla Beta holding)». A tale riguardo, con documentazione integrativa, gli Istanti hanno precisato che, in data […] 2024, Beta holding ha acquisito un fabbricato industriale e, in data […] 2024, un complesso immobiliare composto da diverse unità immobiliari. Alfa conduce anche in locazione o leasing una serie di immobili.

Rispetto a detti immobili, e ad altri immobili da acquisire in futuro, il management intende sviluppare in capo a Beta holding una struttura operativa dedicata al facility management. In capo a Beta holding, inoltre, è stata implementata la funzione di treasury di gruppo, e viene valutata l’eventuale implementazione della funzione di cash pooling di gruppo. Al riguardo, gli Istanti hanno precisato che è stato recentemente assunto il primo dipendente addetto alla tesoreria;

a.2) «si agevola la creazione di nuove partecipate (a livello della stessa Alfa), finalizzate alla diversificazione e internazionalizzazione del gruppo, le quali verranno costituite e/o acquisite direttamente dalla Beta holding e non dalla Alfa, consentendole di non stravolgere la sua natura disocietà operativa». Al riguardo, sono state richiamate le seguenti previste azioni: «a) l’acquisizione di una società […]; b) la costituzione di una società […]; c) la costituzione di una società […]». Al riguardo, in sede di documentazione integrativa, è stata illustrata l’avvenuta acquisizione/costituzione, tra […], di quattro società, […]. Dette società sono tutte partecipate integralmente da Beta holding e, dunque, si pongono, nella catena societaria di controllo, allo stesso livello di Alfa. È stato precisato, inoltre, che è prevista […] la costituzione di una partecipata […];

a.3) «si potranno adottare schemi organizzativi interni che coinvolgano le figure operative apicali, che non necessariamente corrispondono agli attuali o a tutti gli attuali istanti, nell’ambito dell’organo amministrativo della società operativa, senza

che in tale organo siano necessariamente coinvolti tutti gli istanti, i quali ­ in ultima istanza ­ rappresentano la proprietà ma non necessariamente devono gestire le attività operative»;

b) tutela dei futuri asset sociali (quali ad esempio investimenti in immobili strumentali, eventuali nuovi marchi, etc.) da eventuali rischi operativi. Viene rappresentato al riguardo che alcuni asset saranno acquisiti da Beta holding «tutelandoli dai rischi operativi conseguenti l’attività svolta da Alfa e dalle altre società del gruppo operative che verranno costituite e acquisite». Viene rappresentato al riguardo «che sono in corso trattative avanzate per l’acquisto di un immobile destinato a mensa per i dipendenti del gruppo […] nonché di altri immobili destinati ad essere utilizzati ai fini aziendali». Nel merito, le acquisizioni sono state evidenziate in sede di documentazione integrativa (si veda punto a.1);

c) stabilizzazione dell’assetto proprietario, evitando che eventuali dissidi tra i soci compromettano lo sviluppo operativo di Alfa «e del futuro gruppo». Viene rappresentato al riguardo che dopo la riorganizzazione «eventuali dissidi tra gli istanti […] potranno riflettersi direttamente sulla gestione di Beta holding ma non (almeno direttamente)sulla gestione della società operativa Alfa e delle ulteriori società operative che verranno costituite/acquisite»;

d) agevolazione del potenziale ingresso di nuovi partner industriali o finanziari nel capitale sociale di Alfa, «garantendo al contempo gli attuali Soci di mantenere un rilevante potere di direzione e controllo».

Viene rappresentato, al riguardo, che «nuovi partner potranno entrare nella compagine societaria di Alfa (e/o delle altre società operative del gruppo che potranno essere costituite/acquisite), garantendo tuttavia agli istanti […] di mantenere una posizione dominante, mediante i voti esercitabili congiuntamente tramite Beta holding». Viene precisato che «allo stato attuale, non vi è in essere alcuna trattativa concreta per l’ingresso di nuovi partner nel capitale sociale della Alfa» ma che, tuttavia, «sussiste un forte interesse da parte di operatori finanziari internazionali di primario standing nonché di potenziali partner industriali per entrare in partnership con la Società».

In sede di documentazione integrativa, gli Istanti precisano che, dato il settore di operatività di Alfa […], in forte espansione, e la conseguente crescita di Alfa, è sorto l’interesse di fondi di investimento e investment bank nazionali e internazionali.

Precisano, inoltre, che ci sono stati incontri esplorativi, che il management ha scelto di rimanere indipendente, e che non si escludono future parntnership.

In tale prospettiva, ovvero in caso di ingresso in Alfa di partner industriali o finanziari, la costituzione di Beta holding consentirà agli Istanti, per il tramite delle holding unipersonali, di mantenere indirettamente, e congiuntamente, il controllo o un’influenza significativa su Alfa, attraverso l’espressione di una volontà comune in seno all’assemblea dei soci di Alfa medesima.

e) gli Istanti, attraverso le holding unipersonali, potrebbero procedere allo sviluppo individuale ed autonomo di nuove iniziative imprenditoriali (fruendo a tal fine di dividendi distribuiti da Beta holding, che acquisirà dette risorse, a vario titolo, da Alfa e dalle eventuali ulteriori società operative del gruppo costituite/acquisite), e alla programmazione «di eventuali processi finalizzati al passaggio generazionale» senza che le decisioni assunte al livello delle holding unipersonali possano influire sull’operatività di Alfa e Beta holding.

Ciò posto, gli Istanti chiedono se la prospettata riorganizzazione, attuata attraverso il Primo e il Secondo Conferimento in regime direalizzo controllato ex articolo 177, commi 2 e 2­bis del Tuir, configuri una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10­bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Gli Istanti richiamano le norme e i documenti di prassi che disciplinano i conferimenti in regime di realizzo controllato, con particolare riguardo a talune risposte ad interpello fornite al riguardo.

In particolare, gli Istanti citano la risposta ad interpello n. 203, pubblicata il 21 aprile 2022 (non in tema di abuso del diritto) relativa a operazioni successive di conferimento in regime controllato, ex articolo 177, commi 2 e 2­bis del Tuir.

Richiamano altresì la risposta n. 215 del 26 aprile 2022, con la quale è stato confermato che il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una newco holding ex articolo 177, comma 2, del Tuir non è elusivo (sebbene preordinato alla percezione, da parte della società conferitaria, di dividendi in esenzione ai sensi dell’articolo 89 del Tuir o alla successiva vendita della partecipazione nella società conferita in regime pex ai sensi dell’articolo 87 del Tuir) a condizione tuttavia che le società conferitarie esercitino «un’attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi.

Per contro, qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva».

Viene, inoltre, richiamata la risposta ad interpello n. 30, pubblicata il 8 ottobre 2018 (fornita in data precedente all’entrata in vigore del comma 2­bis dell’articolo 177 del Tuir) in cui è stata ritenuta abusiva la successione di un’operazione di conferimento in una holding (in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177 del Tuir) e successiva scissione della medesima a beneficio di holding unipersonali, e la risposta ad interpello n. 14, pubblicata il 12 gennaio 2023 in cui è stata ritenuta abusiva l’operazione di conferimento in una holding (in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 175 del Tuir) seguita dalla scissione della medesima holding­conferitaria a beneficio di holding unipersonali.

Ciò posto, gli Istanti ritengono che la riorganizzazione descritta, in particolare con i conferimenti ancora da effettuare, non presenti profili di elusività.

Al riguardo, argomentano che «non si rinviene nell’operazione di riorganizzazione prospettata alcun aggiramento di principi tributari né alcun vantaggio fiscale indebito.

Nella specie, in particolare, le holding unipersonali e Beta holding non impiegheranno la liquidità proveniente dalla Società attraverso la distribuzione dei dividendi (o ad altro titolo) per scopi attinenti alla sfera personale degli istanti (ad esempio, concedendo prestiti o garanzie a favore dei soci o dei loro familiari oppure acquistando beni dei soci o dai loro familiari).

La liquidità sarà infatti impiegata per scopi prettamente imprenditoriali delle società.

Inoltre, si evidenzia come l’elusività della fattispecie ravvisata nelle risposte ad interpello n. 14/2023 e n. 30/2018 non sia rinvenibile nel caso di specie in cui al primo conferimento segue, non una scissione, ma un secondo conferimento a cui risulta applicabile il regime dell’art. 177, c. 2­bis del TUIR (norma non ancora introdotta nel 2018)».

Infine, gli Istanti evidenziano che l’operazione è supportata dalle valide ragioni economiche descritte nel quesito, e già richiamate.

Parere dell’agenzia delle entrate

In via preliminare, si rileva che per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’abusività di una determinata fattispecie ai sensi dell’articolo 10­bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le istanze di interpello, presentate ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, lettera c), della citata legge, devono indicare, tra l’altro, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (par. 1.3):

i) gli elementi qualificanti l’operazione;

ii) il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;

iii) le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto.

Secondo il disposto del comma 1 del citato articolo 10­bis, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici”, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà, prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell’esistenza del primo elemento costitutivo ­ l’indebito vantaggio fiscale ­ in assenza del quale l’analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di indebito vantaggio, si proseguirà nell’analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica e essenzialità del vantaggio indebito). Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi, l’Amministrazione finanziaria procederà all’analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extra­fiscali.

Nel caso di specie, gli Istanti chiedono una valutazione antiabuso in ordine a una riorganizzazione dell’assetto di controllo di Alfa, società operativa che prima della riorganizzazione risultava partecipata da ciascuno di essi, con quote pari ciascuna al 25 per cento del capitale sociale e con diritti di voto nell’assemblea ordinaria in proporzione alle quote societarie.

La riorganizzazione si articola in due fasi, la prima delle quali è stata già realizzata, con atto del […] 2023, con il quale gli Istanti hanno congiuntamente conferito in Beta holding, società di nuova costituzione, le proprie partecipazioni in Alfa.

Il Primo Conferimento è avvenuto, ricorrendone le condizioni, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del Tuir. All’esito del conferimento, ciascun Istante è risultato titolare di una partecipazione al capitale sociale di Beta holding pari al 25 per cento nonché titolare di diritti di voto, anche in questo caso, in proporzione alle quote sociali.

Successivamente, ciascun Istante intende effettuare il Secondo Conferimento, ovvero il conferimento della propria quota in Beta holding in quattro singole holding unipersonali, ciascuna partecipata unicamente dal conferente. Il conferimento avverrebbe, ricorrendone i relativi presupposti, in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2­bis, del Tuir.

Al riguardo, occorre precisare che, ai fini del presente parere antiabuso, si assume che sia per il Primo Conferimento che per il Secondo Conferimento sussistano tutti i requisiti normativamente previsti ai fini dell’accesso al regime di realizzo controllato di cui ai commi 2 e 2­bis dell’articolo 177 del Tuir (posto che nessuno specifico quesito interpretativo al riguardo è stato formulato).

Ciò posto, si osserva che l’articolo 177, commi 2 e 2­bis, del Tuir delinea un peculiare regime di determinazione del reddito del soggetto conferente in caso di conferimenti di partecipazioni che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite (comma 2), ovvero di partecipazioni che soddisfano determinate soglie di qualificazione e vengono conferite in società partecipate unicamente dal conferente (comma 2­bis).

Al verificarsi delle condizioni poste dalle singole disposizioni richiamate, i conferimenti effettuati (che, in linea generale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 5 del Tuir, generano per il conferente una plusvalenza tassabile pari alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente) possono non far emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ”neutralità indotta”, cfr. circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, e risoluzione 16 ottobre 2023, n. 56/E).

La norma di cui al successivo comma 2­bis estende il realizzo controllato ai conferimenti di partecipazioni effettuati in società interamente partecipate dal conferente, a condizione che le partecipazioni conferite rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ”qualificate” da quelle ”non qualificate”.

Il riferimento al ”conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni ”qualificate”.

Il conferente sostanzialmente converte una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Nel caso di conferimento ai sensi del comma 2­bis dell’articolo 177, inoltre, viene in rilievo la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma stesso, per cui, all’esito di detto conferimento, «il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».

In base a tale disposizione, nei confronti della società unipersonale conferitaria viene esteso a 60 mesi il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie, previsto in 12 mesi dall’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (il cd. holding period), ai fini dell’applicazione della participation exemption (di seguito, regime pex), ovvero dell’esenzione al 95 per cento, ai fini Ires, delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie.

Ciò comporta che la società, che ha ricevuto una partecipazione societaria all’esito di un conferimento effettuato ai sensi dell’articolo 177, comma 2­bis,d el Tuir, può cedere, usufruendo del regime pex, la partecipazione dopo 60 mesi dal conferimento medesimo. La cessione effettuata prima del decorso di 60 mesi, pertanto, genera per la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (ovvero una minusvalenza totalmente deducibile).

La disposizione appare volta a evitare possibili impieghi strumentali del regime di cui al citato comma 2­bis, contrastanti con le finalità riorganizzative dei conferimenti ivi previsti e finalizzati, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica non in regime d’impresa (considerata anche l’assenza di un’analoga previsione per i regimi di cui agli e 177, commi 1 e 2, del Tuir), a evitare che simili conferimenti vengano posti in essere per far transitare le partecipazioni, oggetto di conferimento, ”in neutralità fiscale” dal regime di tassazione Irpef a quello più favorevole dell’Ires, esclusivamente al fine di cedere le stesse, nell’immediatezza del conferimento, fruendo del regime pex.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, la riorganizzazione si articola nel Primo Conferimento (in regime di realizzo controllato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 177) con il quale i soci (Istanti) intendono creare un nuovo anello della catena partecipativa, Beta holding, cui attribuire funzioni specifiche (facility management e di treasury), funzionale a distinguere il governo del gruppo complessivo dalla guida manageriale della società operativa Alfa.

In linea con gli obiettivi riorganizzativi rappresentati, la neocostituita Beta holding è stata già utilizzata per successive acquisizioni di partecipazioni societarie e verrà utilizzata per l’acquisire ulteriori asset distinti dalla società operativa Alfa.

Nel rappresentato contesto riorganizzativo, inoltre, Beta holding si configura come una società holding attraverso cui gli Istanti potranno gestire i rapporti sociali, preservando l’operatività di Alfa e attraverso la quale far valere unitariamente gli interessi degli stessi Istanti, consentendo loro di mantenere il controllo del business di Alfa, anche a seguito di eventuali ingressi di terzi nel capitale della medesima società operativa.

Come dichiarato, infatti, uno degli obiettivi della riorganizzazione è quello di «agevolare il potenziale ingresso di nuovi partnerfinanziari o industriali nel capitale sociale di Alfa, ma, al contempo, garantire agli istanti, attuali soci ­ unitariamente considerati ­ di mantenere un rilevante potere di direzione e controllo su Alfa». Nell’ottica riorganizzativa prospettata, il Secondo Conferimento da parte di ciascun socio delle partecipazioni in Beta holding in una propria holding unipersonale, appare un ulteriore step finalizzato a consentire agli originari soci diretti di Alfa (i.e., gli Istanti) di perseguire progetti imprenditoriali autonomi e gestire la programmazione di futuri passaggi generazionali, contando sui flussi provenienti dagli utili di Alfa, per il tramite di Beta holding.

In ultima analisi, le successive operazioni attraverso le quali si realizzerà il Secondo Conferimento appaiono tese alla strutturazione di un gruppo composto da vari livelli di controllo (con le persone fisiche ai vertici) finalizzato a una migliore gestione del business condotto dalla società operativa Alfa, e all’ottimizzazione delle risorse da essa rinvenienti anche a beneficio degli obiettivi personali degli Istanti. In tal senso, la riorganizzazione appare in linea con la ratio delle due norme in tema di realizzo controllato, che, come detto, è tesa a favorire la riorganizzazione di partecipazioni societarie detenute da persone fisiche.

Per tali ragioni, si ritiene che, nel caso di specie, l’applicazione delle norme di cui all’articolo 177, commi 2 e 2­bis alla prospettata riorganizzazione, realizzata mediante successive operazioni di conferimento, non genera il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e che, pertanto, la descritta riorganizzazione non configura una fattispecie di abuso del diritto.

In altri termini, nel caso di specie, in base a quanto rappresentato, appaiono rispettate le differenti finalità di riorganizzazione cui rispondono i due regimi di realizzo controllato previsti, rispettivamente, dal comma 2 e dal comma 2­bis dell’articolo 177 del Tuir.

In particolare, mentre il comma 2 dell’articolo 177 ha la finalità di concentrare in capo alla conferitaria il controllo della società conferita, al fine di consentire alla prima di esercitare i poteri di direzione e coordinamento e dare unitarietà ed uniformità alla gestione della stessa e, quindi, in definitiva risponde ad un’esigenza di riorganizzazione riferita al gruppo in quanto tale, il comma 2­bis soddisfa un’esigenza riorganizzativa riconducibile al patrimonio personale dei singoli soci.

Pertanto, al ricorrere dei relativi presupposti, il fatto che i conferimenti avvengano l’uno dopo l’altro, a distanza di qualche tempo, non dà luogo al conseguimento di alcun debito risparmio d’imposta, purché la finalità di riorganizzazione degli assetti partecipativi sia coerente con la ratio dei regimi applicati, come appare emergere nel caso di specie, in base a quanto rappresentato.

La rilevata assenza di un vantaggio fiscale indebito comporta la non necessità di procedere con l’analisi relativa agli altri elementi costitutivi dell’abuso del diritto, ovvero alla sostanza economica delle operazioni, all’essenzialità del vantaggio fiscale, e alla presenza di valide ragioni extra­fiscali non marginali.

Ciò posto, va osservato che in relazione ai descritti conferimenti, posti in essere, consecutivamente, in regime di realizzo controllato, si generano, ai fini pex, due diversi holding period, con riguardo alle partecipazioni oggetto di conferimento.

In particolare, a seguito del Primo Conferimento, effettuato ai sensi del comma 2, Beta holding matura i requisiti pex, in relazione alla partecipazione in Alfa, dopo i 12 mesi richiesti dall’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir, mentre, a seguito del Secondo Conferimento, effettuato ai sensi del comma 2­bis, le holding unipersonali maturano i requisiti pex, in relazione alle partecipazioni in Beta holding, al termine dei 60 mesi dal loro conferimento.

Il giudizio sopra espresso in termini di assenza di un vantaggio fiscale indebito potrebbe mutare laddove le descritte operazioni (insieme a ulteriori atti o negozi non compiutamente rappresentati e/o omessi dagli Istanti) fossero sostanzialmente preordinate a scambiare, ai fini di una successiva operazione realizzativa, una partecipazione gravata da un maggior termine (60 mesi) per beneficiare del regime pex con una che matura i requisiti pex nel termine ordinario di 12 mesi.

Più in particolare, profili di indebito vantaggio fiscale potrebbero verificarsi laddove al Primo conferimento seguisse la cessione, da parte di Beta holding, della partecipazione di maggioranza in Alfa. Nell’ipotesi in cui il Primo conferimento, ai sensi del predetto comma 2 dell’articolo 177 del Tuir, fosse strumentale a tale cessione, infatti, si potrebbe determinare un aggiramento all’holding period di 60 mesi stabilito dal comma 2­bis del medesimo articolo 177.

Ciò in quanto i soci potrebbero, ricorrendo i requisiti di cui al citato comma 2­bis, conferire in holding unipersonali le quote di Alfa e cederle in regime pex, essendo tenute le società conferitarie a rispettare, per la maturazione dei requisiti pex, l’holding period di 60 mesi.

Nell’ipotesi in cui, decorso l’ordinario periodo di maturazione dei requisiti pex (12 mesi), la cessione della medesima partecipazione conferita venisse effettuata dalla conferitaria Beta holding, costituita a seguito di conferimento ex articolo 177, comma 2, si verificherebbe un aggiramento dell’holding period del comma 2­bis, posto a presidio delle ragioni riorganizzative e non realizzative del conferimento in regime di realizzo controllato.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10­bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dai soggetti istanti, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.