La Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 1451 depositata il 23 gennaio 2014 intervenendo in tema di ripartizioni di spese condominiale ha statuito che ogni qual volta in cui si rende necessario agire o difendersi in causa, se il contendere riguarda le attività tipiche dell’amministratore, quest’ultimo non sarà tenuto a chiedere il preventivo placet dell’assemblea.
La vicenda ha riguardato un condominio che aveva fatto dei lavori inerenti al lastrico solare uno dei condomini aveva impugnato la delibera assembleare che aveva ripartito la spesa per il rifacimento del lastrico, accollando ad esso istante, oltre al terzo per calpestio, anche la quota di partecipazione sui restanti 2/3 a titolo di copertura del fabbricato. Il Tribunale, a cui si era rivolto il condomino, rigetto la sua domanda. Il condomino impugnava la pronuncia del giudice di prime cure dinanzi alla Corte di Appello i cui giudici riformavano la sentenza impugnata accogliendo le doglianze dell’appellante e, per l’effetto, ha annullato la delibera dell’assemblea del convenuto Condominio quanto al capo relativo al riparto della spesa di rifacimento del lastrico.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure il Condominio proponeva ricorso, basato su sette motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità affermano, in merito alla legittimità processuale dell’amministratore condominiale, che In base al disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l’esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all’impugnazione della delibera stessa da parte del condomino senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell’assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio (Sez. 2, 15 maggio 1998, n. 4900; Sez. 2, 20 aprile 2005, n. 8286).
In pratica, tutte le volte in cui c’è da tutelare la proprietà comune, l’amministratore può valutare se costituirsi o meno in causa senza prima richiedere il “placet” ai condomini. Per cui alla luce di tale statuizione l’amministratore, a titolo di esempio, può agire per ottenere il pagamento degli oneri condominiali o alla costituzione nelle opposizioni proposte contro i decreti ingiuntivi o ancora al giudizio per far osservare il regolamento, o al caso in cui un condomino abbia impugnato una delibera assembleare. Stesso discorso anche nelle cause sul riparto di spese per i lavori al lastrico solare.
Inoltre i giudici del Palazzaccio riaffermano che ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese asseritameli te in violazione dei criteri legali di riparto o in misura eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella – che deve avvenire con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell’autorità giudiziaria – né, di conseguenza, la necessaria estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore (Sez. II, 5 giugno 2008, n. 14951).
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