AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 febbraio 2022, n. 75
Riporto delle perdite – Fusione per incorporazione della target da parte di una SPAC – Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante ALFA S.p.A., antecedentemente denominata BETA S.r.l. (di seguito, “BETA” o “incorporante”) ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disapplicazione delle disposizioni di cui all’articolo 172, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con riferimento alla fusione per incorporazione della società ALFA S.p.A. (di seguito, “ALFA” o “incorporata”), realizzata con atto di fusione del … settembre n.
BETA è stata costituita in data … dicembre n-3 come ” Special Purpose Acqusition Company” (SPAC), ossia con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “AIM Italia”), le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un’operazione di acquisizione e/o aggregazione (di seguito “Operazione Rilevante”) con una singola società operativa (di seguito, ” target”) ( cfr. Nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre n-2).
BETA è stata costituita in forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale di euro …, detenuto da numero x soci promotori.
In data … maggio n-2 è stato deliberato l’aumento di capitale a pagamento di BETA da euro … a euro …, cui è conseguito l’ingresso di un altro socio promotore nella compagine sociale.
In data … giugno n-2 è stata deliberata la trasformazione di BETA da società a responsabilità limitata a società per azioni.
Con l’assemblea ordinaria del … luglio n-2, i soci Promotori hanno approvato il progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant di BETA alla negoziazione sull’AIM Italia (di seguito, la “Quotazione”).
Ai fini del processo di Quotazione è stata avviata un’operazione di collocamento delle azioni ordinarie di BETA propedeutica alla creazione di un flottante minimo di mercato nonché al reperimento delle risorse finanziarie per poter perfezionare l’Operazione Rilevante (di seguito, l'”Offerta” o “IPO”).
Ai fini della Quotazione e dell’Offerta, con l’assemblea straordinaria del … ottobre n-2 sono stati deliberati tre aumenti di capitale:
i) l'”Aumento Promotori” volto ad attribuire ai promotori un numero di azioni ordinarie da trasformare in azioni speciali ad esito dell’avvio delle negoziazioni. Si tratta, in particolare, dell’aumento scindibile a pagamento per un ammontare complessivo pari a euro … mediante emissione di n. … azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci Promotori al prezzo di emissione di euro …, con imputazione di euro … a capitale sociale ed euro … a riserva di sovrapprezzo, che, facendo conto dei versamenti già effettuati pari a euro …, portano il conferimento degli stessi al … per cento dei fondi raccolti;
ii) l'”Aumento Investitori” destinato al mercato e volto a raccogliere i mezzi finanziari per il perfezionamento dell’Operazione Rilevante e a creare il flottante necessario per garantire una sufficiente diffusione delle azioni di BETA sull’AIM Italia. Si tratta, in particolare, dell’aumento scindibile a pagamento riservato agli Investitori per un ammontare complessivo pari a euro … mediante emissione di n. … azioni ordinarie, al prezzo di emissione di euro …, con imputazione di euro … a capitale sociale ed euro … a riserva di sovrapprezzo;
iii) l'”Aumento di Compendio” destinato all’emissione di azioni di compendio per l’esercizio dei warrant emessi da BETA. Si tratta, in particolare, dell’emissione di un massimo di … di warrant e di un aumento di capitale massimo fino a nominali euro … mediante emissione di ulteriori massime n. … azioni ordinarie al servizio degli stessi.
In occasione della citata assemblea straordinaria del … ottobre n-2, è stata deliberata, con efficacia alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di BETA presso l’AIM Italia:
i) la conversione delle azioni ordinarie detenute dai soci Promotori alla data di deliberazione, pari a n. … che compongono il capitale sociale di euro …, e delle azioni ordinarie emesse a fronte dell’Aumento Promotori in altrettante azioni speciali in un rapporto di 1:1 (uno a uno);
ii) l’adozione di un nuovo statuto sociale funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sull’AIM Italia, portante, tra l’altro, la puntuale indicazione dell’importo del capitale sociale come risultante a seguito degli aumenti allo stesso deliberati nel corso dell’assemblea e la durata della stessa BETA fissata sino al 31 dicembre n ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° mese dalla Quotazione.
Le azioni ordinarie e i warrant di BETA sono stati ammessi alla quotazione sull’AIM Italia in data … ottobre n-2 e il giorno … ottobre sono cominciate le negoziazioni su entrambi gli strumenti finanziari.
A seguito del collocamento, risultano sottoscritte i) dagli Investitori, numero … di azioni ordinarie per un valore complessivo pari a euro …, di cui euro … imputabili a capitale sociale ed euro … a riserva di sovrapprezzo e ii) dai Promotori, numero … azioni speciali per un valore complessivo pari a euro … di cui euro … imputabili a capitale sociale ed euro … a riserva di sovrapprezzo.
I fondi raccolti da BETA in sede di collocamento, depositati su conti correnti vincolati ( cfr. bilanci di esercizio al 31 dicembre n-2 e n-1), ai sensi dell’articolo … dello Statuto sociale, in virtù della particolare natura della società e del suo oggetto sociale, possono essere utilizzati esclusivamente:
i) ai fini dell’Operazione Rilevante;
ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della società;
iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitano il diritto di recesso;
iv) in ogni altro caso deliberato dall’Assemblea.
Ai fini dell’Operazione Rilevante, BETA ha svolto attività di selezione di potenziali target nell’ambito delle società italiane non quotate, con un significativo tasso di innovazione di prodotto e/o di processo, supportato da significativi investimenti in ricerca e sviluppo, potenziali o attuali leader nel proprio settore, con potenzialità di crescita domestica/internazionale, con un solido e chiaro piano di sviluppo (organico o per linee esterne) e con buona capacità di generare cash flow ( cfr. allegato n. 2 – ” documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale relativo alla Fusione per incorporazione di [ ALFA S.p.A.]”).
Ad esito delle analisi svolte, in coerenza con la politica di investimento adottata e annunciata in sede di ammissione sull’AIM Italia, BETA ha individuato ALFA quale potenziale società target per la realizzazione dell’Operazione Rilevante nel contesto di un’operazione che prevede la fusione delle due società.
ALFA, fondata nel …, è il maggiore produttore italiano indipendente in conto terzi (cd. contract development and manufacturing organization o CDMO) di prodotti …, sviluppati e prodotti per conto delle più importanti imprese nei settori di riferimento ( cfr. allegato n. 1 – ” Comunicato stampa stipula Accordo Quadro”).
In data … giugno n, BETA, ALFA ed i soci ALFA hanno sottoscritto l’Accordo Quadro con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante.
In particolare, l’operazione mediante la quale BETA ha inteso dare corso alla propria attività di investimento e, pertanto, realizzare il proprio oggetto sociale, è rappresentata dalla fusione per incorporazione di ALFA.
L’atto di fusione, il cui progetto è stato approvato dall’assemblea degli azionisti delle società partecipanti in data … luglio n, è stato stipulato in data … settembre n e iscritto presso il registro delle imprese di … in data … settembre n.
Gli effetti attivi e passivi della fusione, la nomina dei nuovi organi sociali e l’entrata in vigore del nuovo statuto sociale dell’incorporante sono decorsi dal 1° ottobre n (di seguito, “data di efficacia della fusione”). Da tale data, inoltre, la società incorporante è quotata all’AIM Italia. La data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporata sono state imputate al bilancio della incorporante è, invece, il 1° gennaio n e dalla medesima data sono decorsi anche gli effetti fiscali. L’operazione di fusione ha comportato significative modifiche della struttura patrimoniale ed economica dell’incorporante, nonché il cambiamento dell’oggetto sociale che, nella sostanza, risulta essere quello dell’incorporata ALFA, passando, pertanto, da quello proprio di una SPAC a quello “industriale” dell’incorporata.
La società risultante dalla fusione ha, inoltre, cambiato la propria denominazione sociale in “ALFA S.p.A.”, assumendo quella dell’incorporata.
Tanto premesso, l’istanza di disapplicazione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, è presentata con riferimento alle posizioni fiscali soggettive, maturate anteriormente alla data di efficacia giuridica della fusione, da parte della (sola) incorporante BETA.
In particolare, BETA ha portato in dote alla fusione posizioni fiscali soggettive riportabili, complessivamente, pari a euro … di cui:
i) euro … a titolo di perdite fiscali riportabili in misura piena maturate al 31 dicembre n-1, formatesi nel primo periodo di imposta (dal … dicembre n-3 al 31 dicembre n-2) e nel secondo periodo di imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre n-1), in misura pari, rispettivamente, a euro … ed euro …;
ii) euro …, a titolo di perdite fiscali maturate nella frazione di esercizio dal 1° gennaio n e al 30 settembre n (di seguito, “periodo di retrodatazione”), antecedente la data di efficacia giuridica della fusione;
iii) euro …, a titolo di eccedenza ACE maturata nei primi due periodi di imposta;
iv) euro …, a titolo di eccedenza ACE maturata nel periodo di retrodatazione.
L’istante evidenzia che le perdite fiscali sono determinate principalmente dal sostenimento degli oneri di collocamento sul Mercato di negoziazione AIM Italia, costi per consulenze legali e professionali, comprese le operazioni di Due diligence sulla società target e, per il periodo di retrodatazione, dai compensi degli amministratori che hanno seguito e gestito l’intera operazione.
Le eccedenze ACE, invece, sono determinate dai conferimenti di capitale del n-2 in sede di costituzione e di IPO, complessivamente pari a euro … .
L’istante riferisce che le predette posizioni fiscali soggettive di BETA non possono essere riportate in capo alla stessa incorporante per effetto della fusione in quanto non rispetta né il c.d. limite patrimoniale né le condizioni di vitalità economica, riferite ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica e alle spese per prestazioni di lavoro subordinato, previste dal citato articolo 172, comma 7.
In particolare, l’istante sottolinea che BETA, costituita come SPAC a fine n-3, non risulta aver conseguito ricavi caratteristici né ha sostenuto alcun costo per prestazioni di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il limite patrimoniale, la sterilizzazione dei conferimenti ricevuti nei 24 mesi precedenti, pari a euro … milioni, rispetto all’ammontare del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre n-1 , pari a euro …, determinerebbe il mancato superamento del relativo test.
L’incorporata ALFA, invece, non presenta posizioni fiscali soggettive riportabili rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 172, comma 7.L’istante, quindi, chiede la disapplicazione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, in relazione alla descritta operazione straordinaria e, per l’effetto, di considerare riportabili le perdite fiscali e l’eccedenza ACE dell’incorporante in essere alla data di efficacia giuridica della fusione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che sussistano i presupposti per disapplicare la norma di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR e conseguentemente sia ammesso il riporto integrale delle posizioni fiscali soggettive portate in dote alla fusione dall’incorporante BETA.
L’istante sottolinea come le disposizioni di cui al citato articolo 172, comma 7, intendono contrastare le fusioni con le c.d. “bare fiscali”, ovvero con le società sfornite di capacità produttiva ma “ricche” di perdite fiscali pregresse. In altri termini, ciò che si intende penalizzare sono le fusioni non rispondenti a nessuna effettiva esigenza di riorganizzazione economica ma effettuate soltanto per minimizzare il carico tributario unendosi con società prive di capacità produttiva, ma aventi un’ingente dotazione di perdite riportabili.
In particolare, l’istante evidenza che, nel caso di BETA, il mancato superamento dei limiti non può precludere la riportabilità delle posizioni fiscali soggettive ( i.e. perdite fiscali ed eccedenza ACE) considerate le peculiarità insite nel meccanismo di funzionamento delle SPAC, riconosciute come veicoli societari in grado di rispondere a specifiche logiche di ordine economico, finanziario e giuridico.
In particolare, l’istante richiamando la risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002, il principio di diritto n. 6 del 15 ottobre 2018 e la risposta n. 127 del 24 dicembre 2018, riferisce che per le holding neocostituite è fisiologica sia l’assenza di bilanci con cui confrontare ricavi e costi, sia l’assenza di ricavi e costi di lavoro considerato che possono non avere dipendenti.
In aggiunta, l’incorporante richiama la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 per affermare che la SPAC è direttamente assimilabile alla newco utilizzata nell’ambito delle operazioni di merger leveraged buy out. La “vitalità” di una società veicolo utilizzata in un MLBO e la conseguente disapplicazione delle disposizioni limitative di cui al citato articolo 172, comma 7, relativamente alla riportabilità di perdite fiscali e interessi passivi, ricorre anche per le SPAC con la conseguente riportabilità di perdite fiscali ed eccedenza ACE (determinata dagli aumenti di capitale per la Quotazione). L’istante, pertanto, sottolinea che la società veicolo può considerarsi vitale ogniqualvolta svolga funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione, a prescindere dall’assenza di ricavi operativi.
L’istante evidenzia, inoltre, come le richiamate pronunce di prassi supportano anche il mancato rispetto del limite patrimoniale e che i conferimenti ricevuti con l’IPO, peraltro di gran lunga superiori alle perdite fiscali e all’eccedenza ACE, vanno ritenuti fisiologici nell’ambito della realizzazione dell’operazione di acquisto di società target e, dunque, non rivolti a consentire un artificioso recupero delle perdite fiscali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si ricorda che esula dall’analisi condotta nel presente parere ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori riportati nell’istanza e nella documentazione integrativa, nonché la corretta determinazione e quantificazione delle posizioni fiscali soggettive delle quali si chiede la disapplicazione.
Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione delle posizioni fiscali soggettive sopra citate.
Sempre in via preliminare, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta la liceità, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, delle operazioni societarie precedentemente illustrate.
Per le ragioni che si andranno a esporre la scrivente fornisce parere favorevole alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, con riguardo alle posizioni fiscali soggettive riportabili in avanti ( i.e. perdite fiscali ed eccedenza ACE) dell’incorporante BETA, maturate alla data di efficacia giuridica della fusione.
In materia di fusioni, si ricorda che in base all’articolo 172, comma 7, del TUIR, le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa l’incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria:
1. per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501- quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali (di seguito, anche “condizione sub 1” o “limite patrimoniale”);
2. allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (di seguito, anche “condizione sub 2″ o ” test di vitalità”).
Lo stesso comma 7 del menzionato articolo 172 estende l’applicazione del limite sopra indicato “agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96, nonché all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
La ratio delle limitazioni poste dal citato articolo 172, comma 7, è di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (da ultimo, cfr. la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).
In proposito, si ricorda che la disposizione in esame richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle perdite se non esiste più l’attività economica cui tali perdite si riferiscono ( cfr. la risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006, la risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 e la citata circolare n. 9/E del 2010).
In un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione è attuata ( cfr., tra l’altro, la citata risoluzione n. 143/E del 2008).
Nell’istanza, l’incorporante BETA descrive l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società ALFA con efficacia giuridica a decorrere dal 1° ottobre n e con retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio n.
La richiesta di disapplicazione delle limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, riguarda le posizioni fiscali soggettive portate in dote alla fusione dalla sola incorporante BETA, in quanto non ricorrono le condizioni di cui ai punti sub 1) e sub 2).
L’istante evidenzia che BETA dispone di posizione soggettive passive da riportare per complessivi euro … (di cui perdite fiscali per euro … e un’eccedenza ACE per euro …), ma non supera né i cc.dd. test di vitalità economica, né il limite quantitativo del patrimonio netto (dovendo essere depurato di tutti i conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla situazione patrimoniale assunta nel progetto di fusione, ossia il bilancio di esercizio al 31 dicembre n-1) di cui al citato comma 7 dell’articolo 172.
In merito ai cc.dd. test di vitalità, va rilevato che la risoluzione 29 ottobre 2002 n. 337/E ha precisato che il depotenziamento va individuato sulla base del raffronto tra parametri economici che fanno riferimento a successivi periodi storici. Occorre pertanto riscontrare se, nel caso in cui manchino oggettivamente i parametri di cui alla normativa citata, sia possibile desumere la vitalità aziendale da altri fattori.
Nel caso di specie, la fusione tra la BETA e la ALFA è stata deliberata il … luglio n e considerato che BETA è stata costituita il … dicembre n-3 e il suo primo esercizio è stato chiuso il 31 dicembre n-2, non è possibile effettuare il raffronto tra il periodo di imposta anteriore a quello in cui la fusione è stata deliberata (1° gennaio – 31 dicembre n-1) e i due periodi precedenti ( n-2 e n-3) per mancanza di uno dei due periodi di raffronto ( n-3).
Dall’esame della documentazione integrativa e dei bilanci di BETA relativi agli unici due esercizi sociali chiusi prima dell’efficacia giuridica della fusione, nonché dalla situazione economico-patrimoniale relativa al periodo di retrodatazione della fusione, emerge chiaramente la natura di SPAC dell’incorporante e come la stessa, per mezzo della fusione per incorporazione di ALFA, ha inteso dare corso alla propria attività di investimento, quale descritta anche nel suo oggetto sociale statutario.
In primo luogo, nel periodo intercorrente tra la data di costituzione (il … dicembre n-3) e sino alla data di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia ( i.e. … ottobre n-2), BETA si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul descritto processo di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant.
Successivamente, a decorrere dalla data di avvio della Quotazione ( i.e. … ottobre n-2), le attività di BETA sono state sostanzialmente finalizzate alla ricerca di una potenziale società target che fosse in linea con i criteri generali individuati nella politica di investimento preventivamente definita della stessa BETA.
In particolare, dal bilancio relativo all’esercizio dal … dicembre n-3 (data di costituzione di BETA) al 31 dicembre n-2 risulta che:
i) gli unici componenti positivi di reddito (pari a euro …) sono gli interessi attivi maturati sulle somme depositate in conti correnti (per euro …) e in depositi bancari vincolati (per euro …), quest’ultime a servizio dell’Operazione Rilevante, che possono essere integralmente utilizzati dal Consiglio di amministrazione per la gestione ordinaria della società ( cfr. nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre n-2 );
ii) non vi sono costi per il personale dipendente ma solo costi per servizi amministrativi, complessivamente pari a euro … (quali costi per servizi di consulenza fiscale e gestione della contabilità per euro …, costi per consulenze legali e professionali per l’individuazione della target per l’Operazione rilevante), nonché costi per compensi agli amministratori (per euro …) e al collegio sindacale (per euro …), oltre altri costi di minore entità;
iii) la perdita civilistica (per euro …) deriva essenzialmente dai predetti costi e dagli ammortamenti di periodo (per euro …) delle immobilizzazioni immateriali (in particolare, riferite alle spese di collocamento della BETA sul mercato di negoziazione AIM Italia).
Dal bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre n-1, relativo al secondo esercizio sociale di BETA, risulta che:
i) gli unici componenti positivi di reddito (pari a euro …) sono gli interessi attivi maturati sulle somme depositate in conti correnti (per euro …) e in depositi bancari vincolati (per euro …), quest’ultime a servizio dell’Operazione Rilevante, che possono essere integralmente utilizzati dal Consiglio di amministrazione per la gestione ordinaria della società ( cfr. nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre n-1);
ii) non vi sono costi per il personale dipendente ma solo costi per servizi amministrativi, complessivamente pari a euro … (quali costi per servizi di consulenza fiscale e gestione della contabilità per euro …, costi per consulenze legali e professionali per l’individuazione della target per l’Operazione rilevante, comprese le operazioni di Due diligence sulla target, per euro …), nonché costi per compensi agli amministratori (per euro …) e al collegio sindacale (per euro …), oltre altri costi di minore entità;
iii) la perdita civilistica (per euro …) deriva essenzialmente dai predetti costi e dagli ammortamenti di periodo (per euro …) delle immobilizzazioni immateriali (in particolare, riferite alle spese di collocamento della BETA sul mercato di negoziazione AIM Italia).
Anche dall’esame del situazione economica-patrimoniale di BETA relativa al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre n risulta che:
i) i suoi unici componenti positivi di reddito (pari a euro…) sono gli interessi attivi maturati sulle somme depositate in conti correnti vincolati a servizio dell’Operazione Rilevante;
ii) non vi sono costi per il personale dipendente ma solo costi per servizi amministrativi (quali costi per servizi di consulenza fiscale e gestione della contabilità per euro …, costi per consulenze legali e professionali per l’individuazione della target per l’Operazione rilevante), nonché costi per compensi agli amministratori (per circa euro …), oltre altri costi di minore entità;
iii) il suo risultano economico negativo (per euro …) deriva essenzialmente dai predetti costi e dagli ammortamenti di periodo (per circa euro …) delle immobilizzazioni immateriali (in particolare, riferite alle spese di collocamento della BETA sul mercato di negoziazione AIM Italia).
Sempre per i periodi in questione, l’eccedenza ACE appare rinveniente – sulla base delle relative dichiarazioni dei redditi – dai conferimenti in denaro effettuati dai soci.
Ciò detto, la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 con riferimento alle operazioni di merger leveraged buy out (MLBO) ha precisato che la società veicolo può considerarsi “vitale”, svolgendo, la stessa, funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO.
Ad avviso della Scrivente, questi chiarimenti possono essere assunti anche ai fini che qui interessano, viste le strette analogie esistenti tra la natura delle società veicolo nelle operazioni di MLBO e la natura delle “SPAC” nelle operazioni di acquisizione di società target e successiva fusione (volta a semplificare la quotazione sul mercato dei capitali), per quanto attiene alla strumentalità di detti soggetti all’attuazione di uno schema operativo tipico che risponde a logiche di mercato.
Nel caso di specie, l’istante evidenzia che BETA è una società veicolo costituita ad hoc per l’individuazione e l’acquisto di una società target, qui rappresentata da ALFA, con cui realizzare un’operazione di integrazione societaria finalizzata alla quotazione della società target sul mercato dei capitali. Pertanto, tutte le attività poste in essere dalla stessa appaiono essere assolutamente strumentali alla realizzazione dell’Operazione Rilevante per cui è stata esclusivamente costituita.
Come sostenuto dall’istante, l’incorporante BETA, pur non avendo generato ricavi, ha sicuramente agito quale società “vitale”, gestendo e portando a termine le attività necessarie per concludere con successo la fusione con la target ALFA. Le operazioni poste in essere da BETA sembrano, pertanto, rispondere a logiche di ordine economico, finanziario e giuridico in linea con la sua natura di SPAC. Come si legge sul sito internet di Borsa Italiana: “Il termine SPAC è l’acronimo di Special Purpose Acquisition Company, veicoli di investimento contenenti esclusivamente cassa (c.d. blank check companies) e costituiti specificatamente per raccogliere capitale al fine di effettuare operazioni di fusione e/o acquisizione di aziende (c.d. business combination). Le SPAC hanno un periodo di vita limitato in media a 18-24 mesi dall’IPO […].
A tutela degli investitori, la quasi totalità delle somme raccolte dalla SPAC attraverso l’IPO viene conferita in un conto fruttifero (c.d. escrow account) aperto presso una banca depositaria indipendente, dove restano depositate fino alla business combination, potendo la SPAC, fino a questo momento, contare per la gestione corrente sulle somme messe a disposizione dai promotori. La SPAC – in virtù dello status di public company – deve soddisfare i requisiti imposti dall’autorità di controllo della Borsa presso la quale è quotata e sottostare alla relativa regolamentazione. Al momento dell’accesso ai mercati regolamentati, la SPAC deve fornire agli investitori una informativa generale riguardo al tipo di operazione di aggregazione che intende porre in essere: settore industriale, caratteristiche del target, aree geografiche d’interesse, ecc.”.
Pertanto, in conformità con quanto affermato nella citata circolare n. 6/E del 2016, in relazione a una società veicolo assimilabile, per quanto evidenziato, a quella qui in esame, si ritiene che l’incorporante BETA sia da qualificarsi “vitale”, atteso il ruolo del tutto strumentale da essa svolto per la realizzazione dell’Operazione Rilevante rappresentata.
Sulla base di quanto fin qui rappresentato si ritiene, pertanto, non applicabile al caso in esame la parte della norma di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, che dispone il rispetto dei cc.dd. test di vitalità economica.
Con riferimento, poi, al c.d. limite patrimoniale, si ritiene che nel caso di specie anche tale limite sia disapplicabile poiché, anche in questo caso sono estensibili i chiarimenti forniti dalla più volte citata Circolare n. 6/E, per cui i conferimenti a favore della società veicolo (la maggior parte in sede di IPO) possono considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione dell’Operazione Rilevante e, pertanto, non rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali ( cfr. la Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).
Trattasi, inoltre, di conferimenti (complessivamente pari a euro … milioni) che si attestano ben oltre la somma delle perdite fiscali e dell’eccedenza ACE di BETA di cui l’istante chiede il riporto (complessivamente pari a euro …): altro elemento, questo, che ne corrobora la natura funzionale all’operazione rappresentata.
Tanto considerato, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie oggetto della presente istanza possano essere disapplicate le limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR, con riferimento alle posizioni fiscali soggettive portate in dote alla fusione ( i.e. perdite fiscali ed eccedenza ACE), dell’incorporante BETA, maturate fino alla data di efficacia giuridica della fusione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione e disapplicazione del limite al riporto delle perdite fiscali pregresse - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Risposta 04 febbraio 2022, n. 76…
- Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione e disapplicazione del limite al riporto delle perdite fiscali pregresse - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Risposta 21 marzo 2022, n. 124…
- Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione inversa della società veicolo da parte della società target in un'operazione di MLBO e contemporanea incorporazione delle subholing controllate-consolidate dalla società target - Risposta 21 marzo…
- Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione inversa quale ultimo step di una riorganizzazione societaria e disapplicazione del limite al riporto degli interessi passivi della controllante-incorporata - Articolo 172, comma 7, decreto del…
- Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione tra le uniche due società facenti parte dello stesso consolidato fiscale nazionale - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Risposta 04 febbraio 2022,…
- Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione di una holding nella configurazione post-incorporazioni, temporalmente susseguenti, delle società operative del suo gruppo - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…