La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11727 del 15 maggio 2013 stabilisce che il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale va soltanto a limitare, senza del tutto escludere, il godimento del riposo stesso; comporta invece il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.
La vicenda ha riguardato un dipendente dell’ASL che aveva fatto ricorso giudiziario per far valere alcuni diritti ritenuti violati in materia di riposo settimanale. Il lavoratore soccombente davanti alla Corte d’Appello propone ricorso in Cassazione basato su due doglianze. Gli Ermellini ritengono infondato il ricorso del lavoratore. Nelle motivazioni della sentenza della Cassazione si legge “che il servizio di reperibilità è stato richiesto alla parte ricorrente in giornate domenicali, che il lavoro in detto giorno festivo non è stato mai effettivamente prestato, che la reperibilità è stata compensata, alla stregua della disciplina collettiva applicabile, con apposita indennità e che il giorno di riposo compensativo previsto da tale disciplina non è stato fruito.”
Inoltre i Giudici della Corte di legittimità ricordano che “questa Corte ha già avuto modo di esaminare, in più occasioni, controversie analoghe alla presente – sia quanto alla situazione di fatto rappresentata che con riguardo alla disciplina collettiva applicabile – con la recente sentenza del 19 novembre 2008 n. 27477 e, da ultimo, con la sentenza n. 14288 del 2011 e numerose conformi coeve, rese nei confronti dell’azienda sanitaria salernitana.
In adesione a tali precedenti, va pertanto ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di un’eventuale prestazione lavorativa.
Non equivalendo, pertanto, ad un’effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, come rilevato anche dalla sentenza impugnata, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.”
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