INAIL – Nota n. 8877 del 29 agosto 2023
Ripresa dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria ex articolo 1, commi 1 e 5, del Decreto Legge 186/2022 convertito, con modificazioni, nella Legge 9/2023 – Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione
Con la circolare 17 febbraio 2023, n. 7, a cui si fa integrale rinvio, sono state fornite le indicazioni operative relative alla sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia stabilita dall’articolo 1, commi 1 e 5, del decreto legge 186/2022 convertito nella Legge 9/2023 (NOTA 1).
Per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 (NOTA 2) e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (NOTA 3), sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso i servizi “Alpi online (NOTA 4)” e “Riduzione per prevenzione (NOTA 5)”
Si coglie l’occasione per ricordare che coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023.
I codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:
– 999260 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 settembre;
– 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.
Si rammenta, inoltre, che sempre a partire dal 16 settembre 2023 saranno riattivati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie (NOTA 6) e che entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
Considerato, infine, che il termine per la ripresa dei versamenti fissato dalla norma è il 16 settembre 2023 e che tale termine cade di sabato, i versamenti si considerano comunque nei termini se effettuati entro il 18 settembre 2023 (NOTA 7).
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Note:
(1) Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9, articolo 1, comma 1, lettera b), comma 2 e comma 5: “1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi (…):
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall’articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione”.
(2) Articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(3) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019.
(4) www.inail.it > Servizi online > Autoliquidazione > Alpi online
(5) www.inail.it > Servizi online > Denunce > Riduzione per prevenzione
(6) Articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni della legge 7 dicembre 1989, n.389
(7) Articolo 2963 del Codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
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