AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 1 del 10 gennaio 2023
Ripristino aliquote di accisa su prodotti sottoposti ad accisa a decorrere dal 1° gennaio 2023 – Prodotti energetici usati come carburanti – Regimi impositivi della birra – Differimento imposte di consumo
Rilevata la cessata efficacia di specifiche misure a carattere temporaneo vigenti nel corso dell’anno 2022 in distinti settori d’imposta, per favorire un’immediata e piena cognizione delle aliquote di accisa che tornano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023 su determinati prodotti, si rassegnano le seguenti informazioni.
I. Prodotti energetici usati come carburanti
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, di modifica dell’art. 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, in continuità con interventi similari succedutisi sin dal 22 marzo 2022 (vedi circolare n. 42/2022 del 30 novembre 2022), ha da ultimo rideterminato fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa previste dall’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) su taluni prodotti energetici usati come carburanti.
Terminati gli effetti delle suddette misure temporanee e ripristinatesi quindi le aliquote di accisa vigenti alla data del 21 marzo 2022, si rammentano gli importi da applicare sui citati prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2023:
– benzina: euro 728,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 617,40 per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
II. Prodotti alcolici – Settore d’imposta della birra
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, commi 985 e 986, con efficacia limitata all’anno 2022, ha modificato i trattamenti impositivi del settore della birra incrementando il beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del TUA, introducendo specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del TUA) e riducendo l’aliquota normale di accisa sulla birra.
Esaurito il periodo di vigenza delle richiamate misure di favore, riprendono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli anteriori regimi impositivi e in particolare:
– l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come rideterminata dall’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
– alla birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
– alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
III. Differimento applicazione imposte di consumo
L’art. 1, comma 64, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 303 di pari data, ha disposto il differimento al 1° gennaio 2024 dell’efficacia delle disposizioni disciplinanti rispettivamente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI, e l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, denominate bevande edulcorate.
Conseguentemente, facendo seguito ad interventi di analoga natura, anche per l’anno 2023 non trovano applicazione le due sopraindicate imposte già introdotte con l’art. 1, commi 634 e 661, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.