INPS – Circolare 21 agosto 2020, n. 95
Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia a conclusione dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sia al termine dei percorsi formativi dell’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
INDICE
- Premessa
- Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
- Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999
- Premessa
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4).
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
- Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
In attuazione della legge n. 508/1999, il regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha previsto che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è stata già precisata con messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e con la nota operativa ex Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, che qui si richiamano, e ciò nella prevalente considerazione dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.
Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti
– titoli di studio:
– diploma accademico di primo livello;
– diploma accademico di secondo livello;
– diploma di specializzazione;
– diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).
- Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999
A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.
Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1).
Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:
- possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
- conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.
A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.
Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.
La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa.
Allegato
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – Decreto 10 aprile 2019, n. 331
Art. 1
I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 101-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto.
TABELLA DI EQUIPOLLENZA
(ex Legge 24/12/2012, n. 228 comma 107)
CONSERVATORI DI MUSICA
Denominazione dei corsi di Vecchio Ordinamento | Corsi di Nuovo Ordinamento | |||
Codice | Denominazione del corso | |||
DIPLOMA DI ARPA | DCSL01 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ARPA | ||
DIPLOMA DI BASSOTUBA | DCSL04 | DIPLOMA ACCADEMICO Di SECONDO LIVELLO IN BASSOTUBA | ||
DIPLOMA DI CANTO | DCSL06 | CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CANTO | ||
DIPLOMA DI CHITARRA | DCSL09 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CHITARRA | ||
DIPLOMA DI CLARINETTO | DCSL11 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CLARINETTO | ||
DIPLOMA DI CLAVICEMBALO | DCSL14 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CLAVICEMBALO | ||
DIPLOMA DI COMPOSIZIONE | DCSL15 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN COMPOSIZIONE | ||
DIPLOMA DI COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE | DCSL33 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE | ||
DIPLOMA DI CONTRABBASSO | DCSL16 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDOLIVELLO IN CONTRABBASSO | ||
DIPLOMA DI CORNO | DCSL19 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CORNO | ||
DIPLOMA DI DIDATTICA DELLA MUSICA | DCSPL21 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DIDATTICA DELLA MUSICA | ||
DIPLOMA DI DIREZIONE D’ORCHESTRA | DCSL22 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DIREZIONE D’ORCHESTRA | ||
DIPLOMA DI FAGOTTO | DCSL24 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN FAGOTTO | ||
DIPLOMA DI FISARMONICA | DCSL26 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN FISARMONICA | ||
DIPLOMA DI FLAUTO | DCSL27 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN FLAUTO | ||
DIPLOMA DI FLAUTO DOLCE | DCSL28 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN FLAUTO DOLCE | ||
DIPLOMA DI JAZZ | DCSL64 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN COMPOSIZIONE JAZZ | ||
DIPLOMA DI LIUTO | DCSL30 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN LIUTO | ||
DIPLOMA DI MANDOLINO | DCSL32 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN MANDOLINO | ||
DIPLOMA DI MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO | DCSL33 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE | ||
DIPLOMA DI MUSICA ELETTRONICA | DCSL34 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN MUSICA ELETTRONICA | ||
DIPLOMA DI MUSICA VOCALE DA CAMERA | DCSL35 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN MUSICA VOCALE DA CAMERA | ||
DIPLOMA DI OBOE | DCSL36 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN OBOE | ||
DIPLOMA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA | DCSL38 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ORGANO | ||
DIPLOMA DI PIANOFORTE | DCSL39 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PIANOFORTE | ||
DIPLOMA DI PREPOLIFONIA | DCSL59 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PREPOPLIFONIA | ||
DIPLOMA DI SAXOFONO | DCSL41 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN SAXOFONO | ||
DIPLOMA DI STRUMENTAZIONE PER BANDA | DCSL43 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI | ||
STRUMENTI A PERCUSSIONE | DCSL44 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN STRUMENTI A PERCUSSIONE | ||
DIPLOMA DI TROMBA E TROMBONE | DCSL46 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN TROMBA | ||
DCSL49 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN TROMBONE | |||
DIPLOMA DI VIOLA | DCSL52 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO! ly/cj j n IN \./]0! A | ||
DIPLOMA DI VIOLA DA GAMBA | DCSL53 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN VIOLA DA GAMBA | ||
DIPLOMA DI VIOLINO | DCSL54 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN VIOLINO | ||
DIPLOMA DI VIOLONCELLO | DCSL57 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN VIOLONCELLO | ||
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Denominazione dei corsi di Vecchio Ordinamento | Corsi di Secondo livello | |
Codice | Denominazione del corso | |
DIPLOMA DI PITTURA | DASL01 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PITTURA |
DIPLOMA DI SCULTURA | DASL02 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN SCULTURA |
DIPLOMA DI DECORAZIONE | DASL03 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DECORAZIONE |
DIPOMA DI SCENOGRAFIA | DASL05 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN SCENOGRAFIA |
ISIA ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
Denominazione dei corsi di Vecchio Ordinamento | Corsi di Secondo livello | |
Codice | Denominazione del corso | |
Diploma dell’Istituto Superiore per le Industrie artistiche rilasciato dall’ISIA di Urbino | DISL01 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE |
Diploma dell’Istituto Superiore per le Industrie artistiche rilasciato dagli ISIA di Faenza, Firenze e Roma | DISL02 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DESIGN |
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Denominazione dei corsi di Vecchio ordinamento | Corsi di Secondo livello | |
Codice | Denominazione del corso | |
Diploma di danzatore Vili anno | DDSL01 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DANZA CLASSICA |
DDSL02 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DANZA CONTEMPORANEA |
ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA
Denominazione dei corsi di Vecchio Ordinamento | Corsi di Secondo livello | |
Codice | Denominazione del corso | |
Diploma in Recitazione | DADSL02 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN RECITAZIONE |
Diploma in Regia | DADSL03 | DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN REGIA |
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