AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2020, n. 225
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario: disciplina fiscale applicabile – decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante (di seguito “Istante”) chiede chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile nel caso di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e nell’ipotesi di riscatto di periodi di studio universitario, alla luce delle nuove disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
In particolare, in base a quanto previsto dall’articolo 20, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, l’Istante intende far presentare la domanda di riscatto al proprio genitore, che sosterrà anche l’onere, e chiede se nel caso di domanda di riscatto:
1) dei periodi non coperti da contribuzione l’onere versato dal genitore sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, “necessariamente” in cinque quote costanti, a partire dall’anno di sostenimento, indipendentemente dal fatto che l’onere sia versato in rate comprese da una a 120;
2) “di laurea agevolato” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto del comma 6 del medesimo articolo 20, l’onere che sosterebbe il genitore sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
In proposito, l’Istante fa presente che in Italia possiede solo redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminarmente, si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente agli aspetti fiscali per l’applicazione del regime previsto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
L’articolo 20 del citato decreto legge n. 4 del 2019, prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta “pace contributiva”).
In particolare, il comma 3, del citato articolo 20 dispone che la prevista facoltà « è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi».
Il legislatore consente espressamente che la facoltà di esercitare il riscatto possa essere esercitata oltre che dall’interessato anche da parte dei parenti ed affini entro il secondo grado, che sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare “fiscalmente a carico” ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.
Il successivo comma 5 prevede che il versamento dell’onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza «in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione».
In linea di principio, la ripartizione dell’importo detraibile previsto al comma 3, esula dalla durata della rateazione concedibile di cui al sopra riportato comma 5 ma la stessa è riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta.
Tenuto conto del tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 3, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Persone fisiche 2020, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d’imposta vale il principio di cassa, nel fornire le indicazioni utili alla compilazione rispettivamente dei righi E56 e RP56, precisano che “La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo”.
Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale in argomento, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Conseguentemente, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
Con riferimento al “riscatto di laurea agevolato” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, si rileva che il comma 6 dell’articolo 3 dello stesso decreto legge n. 4 del 2009, ha introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo, mediante l’inserimento all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, del comma 5-quater, il quale prevede «la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».
In relazione alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, l’INPS, con circolare del 25 luglio 2019, n. 106, ha precisato che il comma 5-quater dell’articolo 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi universitari che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione. Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono quindi confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 184 del 1997.
Ai fini fiscali, pertanto, restano confermate le istruzioni impartite con la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, ove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli ” inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino “fiscalmente a carico”, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Conseguentemente, alla luce dei chiarimenti sopra evidenziati, si ritiene che la disciplina fiscale, prevista dal comma 3, dello stesso articolo 20 che consente la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 50 per cento dell’onere sostenuto, secondo le modalità sopra precisate, trovi applicazione solo laddove sussistano i requisiti e le condizioni previsti dai commi da 1 a 5 del predetto articolo 20 del citato decreto legge. Sulla base di quanto illustrato, nel caso in esame, si ritiene che qualora la domanda per il riscatto venga prodotta, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, dal genitore dell’Istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere del riscatto nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, secondo le modalità sopra precisate.
Qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997, invece, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19 per cento in quanto, come sopra illustrato, non ricorrendo in capo all’Istante, titolare di reddito superiore ad euro 2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.
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