AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 maggio 2020, n. 136
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture sanitarie private
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, in qualità “struttura sanitaria privata”, è obbligata ai sensi dell’articolo1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad adempiere agli obblighi di incasso e registrazione dei compensi dei medici lavoratori autonomi che prestano attività presso la propria struttura ed a trasmettere annualmente i relativi dati.
L’istante chiede di sapere se le prestazioni rese presso la sua struttura da medici che operano attraverso una Società tra Professionisti (S.T.P.) debbano essere ricondotte nell’ambito applicativo dei citati commi della legge n. 296 del 2006.
Nel caso di risposta positiva, l’istante chiede di conoscere se nella comunicazione va indicato il codice fiscale della società o quello del singolo professionista e, in quest’ultimo caso, se il compenso da trattenere e comunicare debba essere quello complessivamente indicato nella fattura emessa dalla S.T.P. o solo una quota parte dello stesso, in proporzione alla partecipazione del professionista agli utili della società.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene di non essere obbligato a comunicare i compensi riscossi riferibili ai medici che rendono prestazioni sanitarie mediante una S.T.P., dal momento che le somme percepite da una S.T.P. costituiscono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante è condivisibile.
I commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private. In particolare, il comma 38 prevede che “La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura”.
Le strutture sanitarie di cui al comma 38 hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente con le modalità ed entro i termini definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2007, prot. n.170137, di approvazione del modello per la comunicazione telematica.
Con la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007 l’Agenzia ha chiarito che per strutture sanitarie private si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica.
Tanto premesso, l’articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”, ossia società di persone, società di capitali e cooperative.
Come chiarito con la risposta ad un interpello n. 128 pubblicata il 27 dicembre 2018 nell’apposita sezione del sito della scrivente (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e- prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), “Sul piano fiscale, le S.T.P., costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste.
“Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P. non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.
“Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, tra le quali sono ricomprese le società a responsabilità limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa”.
Trattandosi quindi di reddito d’impresa non si applicano i commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Resta inteso che, in virtù del combinato disposto dei commi 679 e 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) per consentire ai contribuenti la detrazione delle spese sanitarie ai fini dell’imposta sul reddito, il pagamento deve avvenire esclusivamente con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
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