MINISTERO FINANZE – Risoluzione 02 dicembre 2013, n. 10/DF
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Quesiti.
A seguito della risoluzione n. 7-00165 dell’On. le F. presentata in data 13 novembre 2013 e riformulata il 18 novembre 2013, sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero.
Al riguardo, si ritiene di dover precisare, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24.
A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione.
Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013.
A questo proposito, si deve ribadire, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, ossia che gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell’ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.
Si ricorda che la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.
Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all’estero si deve precisare che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 “enti pubblici”), i contribuenti devono:
– relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni;
– relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell’accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E’ necessario, inoltre, indicare il codice BIC “BITAITRRENT”, corrispondente alla Banca d’Italia. Come causale del versamento devono essere indicati:
– il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
– la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;
– l’annualità di riferimento.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello “F24 enti pubblici” (F24-EP).
Si precisa, infine, che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lett. d), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la quale stabilisce che “non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma” nel caso in cui il versamento della maggiorazione TARES sia riferito ai comuni situati predette Autonomie speciali, i contribuenti dovranno attenersi alle istruzioni fomite dai comuni medesimi, sulla base delle indicazioni ricevute dalle rispettive Regioni e Province Autonome, anche in ordine all’eventuale azzeramento della maggiorazione stessa.
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