AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 agosto 2013, n. 55/E
Ritenute d’acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Con riferimento alla problematica già affrontata nella risoluzione n. 47/E del 5 luglio scorso, sono pervenute alla scrivente alcune segnalazioni riguardanti ulteriori casi di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In particolare, le fattispecie più frequenti riguardano:
1) i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime;
2) i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei cd. “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3) le indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS.
Al riguardo, sono stati chiesti chiarimenti sulla modalità di recupero delle ritenute subite, con particolare riferimento a quelle relative al periodo d’imposta 2012, atteso che la modulistica dichiarativa approvata non contiene uno specifico campo per effettuarne lo scomputo, in quanto il “regime di vantaggio” non prevede l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto in presenza di apposita dichiarazione resa al sostituto.
Tutto ciò premesso, stante la sostanziale analogia con la problematica affrontata con la risoluzione n. 47/E del 2013, riguardante le ritenute applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, si ritiene che i chiarimenti forniti nella citata risoluzione possano applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale “regime di vantaggio”, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.
Pertanto, in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770).
A tal fine trovano applicazione le stesse modalità operative fornite nella suddetta risoluzione n. 47/E del 2013. In particolare, dovrà essere valorizzato con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime in questione, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione, saranno indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezioni Unite - Sentenza 12 aprile 2019, n. 10378 - Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17471 depositata il 17 giugno 2021 - Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Abruzzo sez. VII sentenza n. 657 depositata il 2 luglio 2019 - Il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione con il sostituto qualora ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 07 settembre 2020, n. 50/E - Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo…
- Codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento, relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770, nonché delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…