AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 06 novembre 2017, n. 135/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 5-bis e 6-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con nota prot. n. 98018 del 15 settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di riduzione degli apparecchi da divertimento, nonché dall’articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserito dall’articolo 5-bis del citato decreto legge n. 50/2017, in materia di procedure di rimozione dai siti web dell’offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo nel settore dei tabacchi.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “5463” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di riduzione degli apparecchi da divertimento – articolo 6-bis, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”;
– “5464” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria afferente alle violazioni in tema di offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina – articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
– “5465” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria afferente alle violazioni in tema di offerta di tabacchi lavorati – articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise“, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “sigla provincia”, nessun valore;
– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
– nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”);
– nel campo “mese”, il mese nel quale è commessa la violazione, nel formato “MM”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno nel quale è commessa la violazione, nel formato “AAAA”;
– nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
– nel campo “codice atto”, se presente, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.
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