AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 dicembre 2016, n. 113/E
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24 telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi da 778 a 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
L’articolo 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che “A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)(…)”.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2016, di concerto con il Ministro della giustizia, sono state definite le modalità di attuazione delle citate disposizioni.
In particolare, l’articolo 5 del citato decreto prevede che i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. Detto articolo, inoltre, stabilisce che i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti dell’importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti in parola tramite il modello F24 telematico, è istituito il seguente codice tributo:
– “6868” denominato “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato “AAAA”.
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