MINISTERO FINANZE – Risoluzione 09 settembre 2013, n. 9/DF
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito.
Con il quesito in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e, in particolare, della cosiddetta maggiorazione standard.
Al riguardo, alla luce delle novità recate dal comma 4 dell’art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, il quale prevede che “Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti” e, sentiti anche il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell’Interno, si precisa quanto segue.
1. VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD NEL 2013.
Si ricorda che l’art. 14, comma 35, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il versamento del tributo in questione sia effettuato per l’anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle stesse. Per il solo anno 2013, inoltre, la medesima disposizione stabilisce che il versamento della prima rata è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine.
In materia è, poi, intervenuto l’art. 10, comma 2, lett. a), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha disposto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14, comma 35, del D. L. n. 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo.
La successiva lett. c) del medesimo comma 2 dell’art. 10 ha previsto, inoltre, che, sempre limitatamente all’anno 2013, “la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011”.
Pertanto, dalla lettura sistematica delle norme appena richiamate, emerge che deve essere assicurato all’erario entro l’anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all’art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011.
A questo proposito, si ribadisce che il citato comma 4 dell’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013 prevede espressamente che il comune debba predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l’ultima rata dell’anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.
Una tale configurazione dei modelli di pagamento in discorso consente alla Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti.
Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
Al riguardo, deve essere evidenziato che i suddetti adempimenti sono necessari sia per assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013 sia per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. POSTICIPAZIONE DELLE RATE TARES RIFIUTI AL 2014.
Si deve, infine, affrontare l’ulteriore problematica rappresentata dalla possibilità per l’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto e accertato contabilmente per l’anno 2013.
Al riguardo, va sottolineato che l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013.
Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
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