MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 11 novembre 2013, n. 183332
Attività di vendita di prodotti propri via web
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un’attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico.
Al riguardo fa presente che la propria impresa artigiana è una piccola cantina che produce vini.
Richiama, inoltre, il contenuto del punto 2.6 della circolare n. 3547/c del 17-6-2002, con il quale è stato precisato che “per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti – da parte dei soggetti regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane – avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. (…). Ai fini di detta esclusione e fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all’interno del sito impiegato per l’attività online, che la vendita si conclude presso i locali dell’azienda”.
Per quanto richiesto si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si precisa che l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato e integrato dall’articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147. Tale vendita, pertanto, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Quanto sopra richiamato, per via del fatto che il citato articolo 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Di conseguenza tali disposizioni non trovano integralmente applicazione ad una serie di soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono però dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali anche gli imprenditori agricoli e gli artigiani.
Ciò significa che se l’azienda che intende vendere i vini che produce è un’azienda agricola regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, l’attività di vendita è disciplinata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il cui articolo 4, comma 4-bis dispone che “La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione”. In tal caso, l’azienda in questione è tenuta esclusivamente ad inviare una comunicazione che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
Nel caso in cui, invece, si tratti di impresa artigiana, per effetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 114, così come modificato e integrato dall’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i.. Pertanto essa può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti.
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