MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 11 novembre 2013, n. 183387
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71, commi 1-4 – Requisiti morali
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ai fini dell’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Allega, al riguardo, copia del certificato del casellario giudiziale chiedendo se, dalle informazioni riscontrate, il soggetto titolare possa esercitare o meno l’attività in parola.
Evidenzia che la richiesta di chiarimenti è dovuta al fatto che non vi è chiarezza se sia sempre necessaria la richiesta di riabilitazione da parte del soggetto o se sia sufficiente il decorso del termine di cinque anni dall’estinzione della pena.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Dal casellario giudiziale inoltrato si evince che nei confronti del soggetto in questione sono stati emessi tre provvedimenti: il primo è relativo ad un decreto penale di condanna esecutivo il 1912-1986 per un reato di lotterie proibite, reato poi depenalizzato con una multa pecuniaria e successivamente estinto nel 2005; il secondo è relativo ad una sentenza di corte di appello irrevocabile in data 12-3-2002 per reati concernenti l’esercizio di giochi d’azzardo e comunque nel 2007 è stata concessa la riabilitazione; il terzo è relativo ad un decreto penale esecutivo il 3-5-2003 per un reato di esercizio di giochi d’azzardo continuato, la cui pena è stata sostituita con una pena pecuniaria e comunque estinto nel 2005.
Premesso quanto sopra, ai sensi del comma 3, dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettera b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Risulta evidente, pertanto, che il decorso del termine dei cinque anni non è ammissibile nel caso della ostatività di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 71, per il quale è obbligatorio ottenere il provvedimento di riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale (con la sola esclusione dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) permane, quindi, per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata trattandosi di pena detentiva).
Permane, altresì, per cinque anni, qualora la pena si sia in altro modo estinta dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, cioè con effetti irreversibili.
Con riferimento, in particolare, alla necessità o meno di ottenere un formale provvedimento di riabilitazione per eliminare gli effetti ostativi all’avvio e allo svolgimento dell’attività nei casi previsti dall’articolo 71, ovvero se il trascorrere dei cinque anni previsti faccia decadere di per sé gli effetti ostativi, la scrivente precisa che già nel 2001, la scrivente Amministrazione in presenza di analoga disposizione contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con circolare 27 giugno 2001, n. 3518/C, sulla base di un espresso parere del Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del 27 marzo 2001, n. 7/05F16/973/U), aveva chiarito che il provvedimento riabilitativo costituisce conditio sine qua non solo quando lo stato di inabilità derivi dalla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere (ora richiamata alla lett. a del comma 1 dell’art. 71) e che la necessità del provvedimento di riabilitazione non era sostenibile, invece, per le altre ipotesi. Ciò significa che, anche con riferimento al contenuto testuale dell’art. 71, quando l’inabilità derivi dall’aver subito condanna ad una certa pena o ad una pena per determinati reati (ferma restando l’eccezione della ostatività sancita dalla lett. a del comma 1 dell’art. 71, di cui si è detto), il comma 3 fissa espressamente in cinque anni la durata dell’effetto interdittivo e, pertanto, decorso tale termine, la situazione di inabilità viene comunque a cessare.
Quanto detto, ovviamente, salvo che il soggetto non ottenga il provvedimento di riabilitazione prima di detto termine quinquennale.
La modifica dell’articolo 179 del Codice Penale, infatti, in caso di formale provvedimento di riabilitazione, ha ridotto da cinque a tre gli anni necessari per ottenerlo.
Stante, comunque, l’oggetto della questione la presente nota e il relativo quesito sono inoltrati al Ministero della Giustizia, il quale è pregato di far conoscere alla scrivente Direzione, e al Comune che legge per conoscenza eventuali determinazioni contrarie.
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