MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 18 novembre 2013, n. 188840
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6 – Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande – Laurea “Esperto giuridico agroalimentare” – Stage di Diritto Alimentare – 4° livello presso un pubblico esercizio
Con riferimento alle comunicazioni di codesto Comune dell’ 8 e del 12 novembre c.a., con le quali si formulano i quesiti in oggetto, ai sensi dell’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si fa presente quanto segue.
Con riguardo al titolo di studio indicato in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, che al punto 1.1 individua le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, al punto 1.6 le lauree del vecchio ordinamento equiparate alle lauree magistrali ritenute valide ai fini della qualificazione professionale in oggetto, e al punto 1.3 le discipline eventualmente presenti nel piano di studi di lauree diverse da quelle elencate in 1.1 e 1.6, si prende preliminarmente atto che né la laurea in parola né alcuna delle discipline elencate nel piano di studi figurano tra gli elementi espressamente previsti dalla circolare richiamata che possano costituire motivo di riconoscimento della validità del titolo ai fini richiesti.
Tuttavia, la medesima circolare in premessa precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio e che su detta base va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.
Stante quanto sopra, si osserva allora che nel piano di studi del titolo universitario in questione compare la disciplina “Sicurezza dei prodotti alimentari” che, con tutta evidenza, è attinente a preparazione o somministrazione degli alimenti.
La scrivente Direzione, pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di studi ritiene, nel caso in oggetto, di poter considerare valido il titolo in questione ai fini richiesti.
Per quanto concerne invece la frequenza di uno stage di Diritto Alimentare, in assenza di elementi che consentano la riconduzione di tale caso a quanto previsto dal Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6, lettera a), la scrivente Direzione non può riconoscerne la validità ai fini richiesti.
Con riferimento alla qualifica di Operaio di 4° livello, si precisa quanto segue.
Il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del decreto citato e s.m.i., riconosce il possesso del requisito a chi si trovi nella condizione […] di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o di avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, […].
Ciò premesso, si evidenzia tuttavia con riferimento alla previsione che il soggetto sia “dipendente qualificato”, che la scrivente Direzione ha più volto precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con specifico riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnicopratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Con riguardo al contratto nazionale che interessa in questa sede, ovvero il “CCNL per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti inquadrati almeno al quarto livello (si tenga presente che la progressione numerica ordinale stabilisce una disposizione delle qualifiche in ordine decrescente).
Più nel dettaglio, con riferimento alla declaratoria di inquadramento del contratto in questione si evidenzia che:
al quarto livello del contratto del turismo e pubblici esercizi appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.. “.
Dunque, nel caso in questione, la validità del requisito ai fini richiesti può essere riconosciuta, purché il soggetto interessato possa provare di avere svolto l’attività attinente alla propria qualifica per due anni, anche non continuativi, nell’arco di cinque anni.
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