MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 18 novembre 2013, n. 188852
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Aiuto cuoco 1° livello contratto FISM
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se un soggetto, che ha prestato servizio in qualità di aiuto cuoco, inquadrato al 1° livello del contratto collettivo di lavoro FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
In via preliminare si precisa che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito a chi ha per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “dipendente qualificato”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnicopratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Con riguardo, nello specifico, all’inquadramento del soggetto in discorso, si riscontra che il primo livello del ccnl FISM (Area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) è il livello più basso di inquadramento, al quale appartiene il personale ausiliario dei servizi all’infanzia, ovvero: lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto.
Sulla base, pertanto, della declaratoria di livello la scrivente ritiene di non poter considerare qualificato il soggetto inquadrato al primo livello del ccnl in discorso in quanto non sufficientemente qualificato ai sensi del dettato normativo.
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